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    25 marzo 2024

    Acquista i materiali del convegno 02.03.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti. Foto di Shotkitimages da Pixabay

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    14 marzo 2024

    Le novità fiscali in materia di imposte sui...

    Giovedì 4 Aprile dalle 9 alle 13 si terrà il convegno online “Le novità fiscali in materia di imposte sui redditi: analisi e soluzioni per il notariato”. Relatori: il nostro socio onorario Nicola FORTE, dottore commercialista e revisore dei conti a Roma e Francesco RAPONI, notaio in Frosinone. Il convegno si prefigge di approfondire le novità fiscali previste dalla legge di bilancio per il 2024. L’impostazione e l’analisi sono condotte in ottica notarile con lo scopo di offrire soluzioni di pronta applicazione . Verranno pertanto analizzate le fattispecie impositive previste dalla nuova lett b.bis. ( plusvalenze da superbonus) dell’art 67 Tuir  e in seguito le novità di cui alla lett h) dell’art 67 Tuir. Il tema verrà completato con l’analisi e la soluzione di casi pratici. La quota di partecipazione al convegno e’ di 80 euro + IVA. Il versamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro il 3 aprile 2024 sul c/c intestato ad Associazione Super Partes, IBAN IT 14V05 03462 42000 00000 20278, con causale “nome e cognome, quota partecipazione convegno 04/04/2024”. Per iscriversi è sufficiente inviare un’email a segreteria@superpartes.it allegando la copia dell’avvenuto pagamento e i dati per la fatturazione comprensivi di codice destinatario e/o PEC, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Foto di Mediamodifier da Pixabay

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    26 febbraio 2024

    Enunciazione del finanziamento soci stipulato...

    Cassazione, sentenza 18 gennaio 2024, n. 1960, Sez. V.Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del notaio avverso l’avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero dell’imposta di registro proporzionale relativa al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare da lui ricevuto. Ciò in quanto nella fattispecie deve escludersi la ricorrenza dei presupposti dell’enunciazione tassabile, in virtù del principio già affermato in precedenti sentenze: “in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841)”. Più precisamente la disposizione de qua esclude l’imposta “quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”. Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante. (…) Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all’esito del conferimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Mikko Koivuneva da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 febbraio 2024

    Modifica di una clausola del fondo patrimoniale

    Cassazione, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, sez. I civile. È legittimo modificare, successivamente alla sua costituzione, la clausola di un fondo patrimoniale, prevendendo la possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno beni del fondo anche senza l’autorizzazione del giudice e pur in presenza di figli minori. Questo è ciò che ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 febbraio 2024

    Preliminare di preliminare e provvigione del...

    Cassazione, sentenza 13 novembre 2023, n. 31431, sez. II civile.  La Suprema Corte ha ricordato che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. La conclusione di un “preliminare di preliminare”, sebbene sia un vincolo valido ed efficace quando risponde a un interesse meritevole di tutela delle parti, non può essere considerata come "affare". Questo accordo rappresenta, in realtà, una semplice intesa che, in caso di inadempimento, non legittima la parte non inadempiente ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Al contrario, autorizza soltanto il risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione delle trattative, quindi dalla violazione dell' "obbligo a contrattare". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Michi S da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 febbraio 2024

    Testamento olografo e autografia della data

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31322, sez. II civile. In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Deborah Hudson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 febbraio 2024

    Contratto per persona da nominare e tempestività...

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31332, sez. II civile. Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l’electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 febbraio 2024

    Clausola penale e imposta di registro

    Cassazione, sentenza 7 novembre 2023, n. 30983, sez. V civile.  La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale assorbe pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale. Infatti, la clausola penale si sottrae all'applicazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 21 del DPR 131/1986, in base al quale tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione e si presta a essere osservata ai sensi del successivo secondo comma, secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (che è quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando dette disposizioni derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Né importa che, quale penale per un ritardo (come tipicamente accade nei contratti di locazione), sia pattuito un tasso di interesse moratorio eccedente quello legale perché anche se, in tal caso, non si verte tecnicamente nell'ambito di una clausola penale, si ha pur sempre una pattuizione che ha caratteri di intrinseca e necessaria derivazione. Difatti, tale clausola, da un lato, ha lo scopo di sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale essa è contenuta e che, pertanto, non ha una causa propria e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita e d'altro lato, essa non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto al quale accede. In conclusione, la penale, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, è da considerare unitariamente rispetto al contratto nel quale viene contemplata, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di un eventuale inadempimento, l'obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato direttamente dalla legge. In sostanza, non potendo affermarsi che la penale e le altre clausole del contratto all'interno del quale la penale è stata inserita siano rette da cause diverse e separabili, ne discende la conseguenza di doverle considerare tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre e, quindi, tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all'imposizione più onerosa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pete Linforth da Pixabay © Riproduzione riservata

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