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    28 marzo 2024

    Intervista a Lucio Mariani

    LUCIO MARIANI, Dottore Commercialista e Revisore contabile è stato tra i partecipanti alla tavola rotonda “Famiglie imprenditoriali e generazioni: il ruolo di protocolli e patti» coordinata dal Prof. PAOLO GUBITTA. Se sei interessato anche tu ad ascoltare il suo intervento, da oggi puoi acquistare il convegno e guardarlo in differita!Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.

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    27 marzo 2024

    Intervista a Paolo Broccoli

    Il notaio Paolo Broccoli ha approfondito la compatibilità tra il contratto preliminare ed il patto di famiglia alla luce della natura giuridica del patto e delle possibili implicazioni nell’ottica del percorso generazionale di impresa.Se sei interessato anche tu ad ascoltare l’intervento, da oggi puoi acquistare il convegno e guardarlo in differita!Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.

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    26 marzo 2024

    Intervista a Paolo Gubitta

    Se sei interessato anche tu ad ascoltare la tavola rotonda “Famiglie imprenditoriali e generazioni: il ruolo di protocolli e patti» coordinata dal Prof. Paolo Gubitta Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti. Potrai acquistare il convegno e visualizzarlo in qualsiasi momento. PARTECIPANTI: Gaia Boschetti, Notaio in Vicenza (VI) e socio co-fondatore SuperPartesAlessandra Bussi Moratti , Psicologa e consulente aziendaleLucio Mariani, Dottore Commercialista e Revisore contabileArmando Pio Sperotto, Amministratore Delegato della società Cristiano di Thiene SpA Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

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    25 marzo 2024

    Acquista i materiali del convegno 02.03.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti. Foto di Shotkitimages da Pixabay

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    01 febbraio 2024

    Changes: il patto di famiglia. Dal passaggio al...

    Quanti imprenditori si sono trovati ad affrontare il passaggio generazionale nell’azienda di famiglia senza sapere come tutelarsi? Questo convegno vuole porre l’accento sull’importanza di introdurre nella cultura aziendale il concetto di percorso generazionale, che utilizzi tutti quegli strumenti organizzativi, formativi, giuridici e, anche, di supporto psicologico che consentano, sin dall’ingresso delle nuove generazioni nel mondo aziendale, di avviare un dialogo tra l’imprenditore e le nuove generazioni, fatto di reciproco ascolto.  L’idea è che la cultura del percorso generazionale possa nascere da una sinergia tra le istanze delle nuove generazioni e l’esperienza della generazione al comando avendo come unico obiettivo il mantenimento dei valori aziendali e l’innovazione. Proprio per partire dalle esigenze delle imprese, il convegno sarà aperto anche al mondo imprenditoriale. L’evento vede la partecipazione del nostro socio onorario Prof. Paolo Gubitta, docente di Organizzazione Aziendale all'Università di Padova e direttore scientifico dell'Area Imprenditorialità del CUOA che modererà una tavola rotonda a cui parteciperà, tra gli altri, un imprenditore che, raccontando la propria esperienza, spiegherà come la sua famiglia ha affrontato il percorso che ha portato con successo al passaggio generazionale in azienda. La quota di partecipazione al convegno in presenza è di 120 euro + IVA per notai e professionisti e 60 euro + IVA per praticanti e specializzandi e  comprende coffee break e light lunch. Per chi vorrà partecipare online la quota è di 80 euro + IVA. Il versamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro il 29 Febbraio 2024 sul c/c intestato ad Associazione Super Partes, IBAN IT 14V05 03462 42000 00000 20278, con causale “Quota partecipazione convegno 02/03/2024”.  Per iscriversi è sufficiente inviare un’email a segreteria@superpartes.it allegando la copia dell’avvenuto pagamento e i dati per la fatturazione comprensivi di codice destinatario e/o PEC, fino ad esaurimento dei  posti disponibili.Foto di Dorothe da Pixabay

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    09 luglio 2020

    Servitu’ di veduta e costituzione per...

    Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7783, sez. VI – 2 civile. L’esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù.                                                                                            Deve pertanto riconoscersi la possibilità della costituzione ai sensi dell’art. 1062 c.c. cit. di una servitù di veduta da una terrazza sebbene l’opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. Il fatto che la corte non abbia accertato “la necessaria e indispensabile presenza di una terrazza o di balcone, praticabili, accessibili e muniti di idoneo parapetto” non evidenzia perciò alcuna lacuna nella ricostruzione giuridica fatta propria dalla corte. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 maggio 2017

    La corretta pianificazione successoria: le...

    Cosa cambia per il cittadino. Continuando nell'analisi di quelli che possono essere gli strumenti idonei per una corretta pianificazione successoria, occorre precisare che il testamento presenta l'innegabile inconveniente che i trasferimenti patrimoniali vengono tassati nel momento in cui si apre la successione. Oggi l'Italia è uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità , anche se, come già  evidenziato, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi si volesse garantire l'applicazione dell'attuale sistema di tassazione dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria, che potrebbe includere eventuali donazioni in favore degli eredi (o di terzi) purchè nel rispetto della quota disponibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. E' un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità , la forma dell'atto pubblico. L'accettazione della donazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Il contratto di donazione può essere assai utile anche quando si voglia sottrarre il bene dall'importo totale dell'eredità , ma si voglia allo stesso tempo continuare a utilizzarlo, senza privarsene fisicamente. In questo caso si può fare, infatti, una donazione della nuda proprietà  con riserva di usufrutto, trasferendo solamente la nuda proprietà  dell'immobile e continuando però a conservare l'usufrutto del bene. Problemi di circolazione dei beni di provenienza donativa e possibili rimedi Quando oggetto della donazione siano beni immobili, si può porre il problema della circolazione del "bene di provenienza donativa", dal momento che, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l'acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà  consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall'ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni. Rinuncia all'azione di riduzione. Il legittimario leso nella sua quota di legittima può proporre azione di riduzione entro il termine di 10 anni per reintegrare la sua quota di legittima che risulti violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Tuttavia ciò è possibile solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso la quota di legittima. Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità  per il commercio di beni donativi perchè qualora la situazione cambi e si debba vendere l'oggetto della precedente donazione il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità  del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene. Rinunzia alla restituzione. E' possibile anche rinunciare all'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario perfezionata da un legittimario prima della morte del donante. E' una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori. Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all'originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità ) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E' un istituto molto utile perchè per effetto della novazione dell'originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità  del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, che inizia a diffondersi nella prassi, è discusso in dottrina. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    11 settembre 2016

    Strumenti per il passaggio generazionale delle...

    Uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda è quello del passaggio generazionale. Sempre più avvertita dagli imprenditori è l'esigenza di affrontare con anticipo il passaggio generazionale dell'azienda, al fine di tutelare la sua continuità  operativa, senza rischi per la stessa. Molti sono gli strumenti che vengono in soccorso all'imprenditore, sia inter vivos che mortis causa, i quali presentano molti vantaggi ma anche rischi, motivo per cui è raccomandabile la consulenza di un notaio al fine di individuare al meglio, in base alle specifiche esigenze, la soluzione più adatta al caso concreto. Primo tra tutti vi è il patto di famiglia introdotto dal legislatore nel 2006, in deroga al generale divieto di patto successorio previsto dallo stesso codice civile, con il preciso scopo di assicurare la continuità  aziendale senza dannose interruzioni. Il patto di famiglia è quel contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti. Tale contratto deve essere concluso per atto pubblico e vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il principale problema di tale strumento è l'obbligo in capo agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni di liquidare gli altri partecipanti ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte. Un altro possibile strumento a cui l'imprenditore può ricorrere è quello della donazione dell'azienda. Essa deve avvenire per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. In tali casi la donazione gode di un regime fiscale agevolato. Non si applica infatti, nel caso di società  di persone, l'imposta sulle donazioni e successioni se destinatari della donazione di un'azienda o un ramo di azienda siano il coniuge o i discendenti e se il donatario prosegua l'esercizio dell'attività  di impresa per altri 5 anni dal momento del trasferimento. Lo stesso vale per le società  di capitali se la donazione della partecipazione attribuisce il controllo della stessa nei termini previsti dalla legge. Problema della donazione di azienda è che anch'essa è soggetta alle generali regole in tema di collazione e di azione di riduzione da parte di altri eventuali eredi. Anche il trust è uno strumento utilizzabile dall'imprenditore, che può nominare come trustee persone di sua fiducia, assicurando in tal modo la gestione ottimale dell'azienda. In particolare il trust è un istituto di origine anglosassone e recepito dal legislatore italiano, con cui un soggetto trasferisce la proprietà  di determinati suoi beni a un altro soggetto affinchè questi raggiunga un determinato scopo da lui indicato, mediante lo svolgimento di un'attività  giuridica o materiale inerente i beni affidatigli, che nel caso di specie può essere, appunto, la gestione dell'impresa. Il risvolto problematico del trust è che, seppur oggi di ampia utilizzazione, si tratta comunque di un istituto complesso che richiede un'attenta analisi per una sua corretta regolamentazione, soprattutto in relazione al programma che il disponente intende far realizzare. Come evidenziato, dunque, gli strumenti sono molteplici. Anche il classico strumento della compravendita può, in certi casi, essere di aiuto. In ogni modo va rilevato che, per l'individuazione dello strumento ottimale, occorre prima procedere a un'attenta disamina della situazione specifica e delle conseguenti esigenze sottese, in vista di un consapevole e ragionato passaggio generazionale dell'azienda.

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