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    28 marzo 2024

    Le 10 cose da sapere prima di costituire una...

    1. Cos’è una S.r.l.? Il significato della sigla S.r.l. è società a responsabilità limitata. Questo tipo di società di capitali permette di svolgere un’attività economica con limitazione della responsabilità dei soci al valore della quota di capitale sottoscritta. I beni conferiti dai soci diventano, infatti, di proprietà della società, la quale è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue, dunque, che il patrimonio sociale non può essere aggredito dai creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società); analogamente, i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci perché delle obbligazioni sociali risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio.    2. Cosa sono i conferimenti? Come anticipato, la società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci e, dunque, è necessario dotare la società di un capitale iniziale. Questo capitale è detto capitale sociale ed è composto dall’insieme dei conferimenti dei soci. I conferimenti sono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente – ossia per la durata della società – parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di attività di impresa (es. denaro, beni in natura, beni immateriali quali licenze, brevetti, know how, diritti di credito, ecc.). Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura e crediti devono essere effettuati integralmente. 3. A quanto deve ammontare il capitale sociale per costituire una S.r.l.? Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è di 10.000€. Tuttavia, a partire dal 2013, si è prevista la possibilità di costituire una S.r.l. anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro e purché i conferimenti siano versati subito per intero e in denaro (S.r.l. a capitale ridotto). In quest’ultimo caso, deve essere annualmente accantonato a “riserva legale” il 20% degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a quando detta riserva non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di €10.000.   4. Quanti soci può avere una S.r.l.? La S.r.l. può essere costituita con due o più soci, persone fisiche o giuridiche – e in questo caso viene definita S.r.l. pluripersonale – ma anche con un unico socio, la cosiddetta S.r.l. unipersonale. In quest’ultimo caso, la costituzione e il funzionamento sono identici a una S.r.l. con più soci, ma vi sono alcune particolarità: L’unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro (e non solo il 25% come previsto per le S.r.l. pluripersonali);Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. Di regola, l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. La violazione della disciplina dei conferimenti ovvero l’omissione della pubblicità relativamente al verificarsi dell’unipersonalità o al mutamento dell’unico socio impediscono che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata e, conseguentemente, in tali casi, esso risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 5. Quali sono gli adempimenti per costituire una S.r.l.? La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene nel rispetto dei seguenti passaggi: a) predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, da effettuarsi con atto del notaio. L'atto costitutivo contiene alcuni dati essenziali relativi ai soci, all’ammontare dei conferimenti, alla sede e alla durata della società, mentre lo statuto disciplina il funzionamento della S.r.l. (ad esempio i poteri degli amministratori e degli altri organi, il potere di rappresentanza e l'importo del capitale sociale). Inoltre, nello statuto va indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società; b) versamento del capitale sociale, secondo le regole esposte in precedenza; c) apertura di partita IVA e PEC. La partita IVA viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del commercialista, mentre la posta elettronica certificata (PEC) è un indirizzo e-mail particolarmente qualificato (la PEC ha il valore di una raccomandata A/R; d) iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge. Con tale iscrizione la S.r.l. viene definitivamente ad esistere e diventa a tutti gli effetti un soggetto autonomo e separato dai soci. 6. S.r.l. semplificata. Che cos’è e in che cosa si differenzia da quella ordinaria? Nel 2012 è stato introdotto un tipo speciale di società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata o S.r.l.s., con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Per poter procedere alla costituzione di una S.r.l.s. devono essere rispettati alcuni requisiti: I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche (come, ad esempio, le società);L’atto costitutivo deve inderogabilmente conformarsi al modello standard tipizzato, approvato con decreto ministeriale (oggi D.M. 23 giugno 2012, n. 138);Il capitale sociale deve essere pari ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro;Il conferimento deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e non possono essere conferiti beni o servizi. La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita per atto pubblico, ma l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da oneri fiscali e camerali e, per il loro espletamento, non sono dovuti onorari notarili.   7. Quali sono le cause di scioglimento si una S.r.l.? I motivi di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono i seguenti:  decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società senza che vi sia stata una apposita delibera di proroga;conseguimento dell'oggetto sociale (cioè lo scopo perseguito dall’attività imprenditoriale) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;riduzione del capitale al disotto del minimo legale, senza che il capitale minimo venga ricostituito o la società trasformata;recesso del socio, la cui quota non viene acquistata da altri soci preesistenti o subentranti o il cui rimborso precluda la prosecuzione dell’attività per insufficienza del capitale sociale;deliberazione assembleare;altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Negli ultimi due casi, per accertare la causa di scioglimento e procedere alla liquidazione, occorre la presenza di un notaio, che deve redigere ed autenticare un verbale di scioglimento sottoscritto dall’amministratore e dagli altri organi eventualmente convocati. Per le altre ipotesi, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. È questa la cosiddetta procedura di scioglimento “semplificata”, che non richiede, cioè l’intervento del notaio, in quanto è sufficiente che l’organo amministrativo rediga un verbale di accertamento della causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore, il quale si occuperà della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Una volta liquidato il patrimonio e redatto e approvato il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della partita IVA. 8. Qual è la sorte degli eventuali debiti e crediti della società dopo la sua estinzione? A seguito dell’estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese: i debiti della società che dovessero risultare ancora insoddisfatti dopo la liquidazione si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, in coerenza con il principio della responsabilità limitata, questi possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto da ciascuno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò significa che se non hanno ottenuto nulla con il bilancio finale, non rischieranno nulla;le situazioni soggettive attive (come, ad esempio, i crediti) che non dovessero essere state tempestivamente dismesse dal liquidatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ne avesse avuto conoscenza, possono ritenersi estinte, in quanto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare a dette situazioni soggettive; se, invece, il liquidatore non ne era a conoscenza, tali situazioni soggettive si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione. 9. La costituzione di una S.r.l. online. Dal 2021 è possibile costituire una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata semplificata online, cioè tramite videoconferenza e sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. A tal fine sono previste alcune condizioni: la S.r.l. deve avere sede in Italia;i conferimenti dei soci devono essere effettuati esclusivamente in denaro versato tramite bonifico sul conto corrente bancario del notaio rogante;la costituzione online deve avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci;Se le parti risiedono all’estero, abilitato alla ricezione dell’atto sarà qualsiasi notaio; se, invece, le parti hanno residenza in Italia, allora ci si deve rivolgere al notaio del luogo in cui almeno una delle parti ha la residenza o la sede legale; Se il notaio dovesse rilevare problemi, ad esempio laddove avesse dubbi sull’identità delle persone o sul mancato rispetto delle norme di legge sulla capacità di agire dei costituenti, allora potrà interrompere la procedura richiedendo immediatamente che la stessa si svolga in presenza. 10. Vantaggi di una S.r.l. Come si evince da quanto detto in precedenza, la costituzione di una S.r.l. comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. La responsabilità limitata dei soci, la mancanza di limiti nella determinazione del capitale sociale, l’ampia libertà statutaria, la possibilità di costituire una S.r.l. unipersonale sono tutte caratteristiche che rendono la società a responsabilità limitata un modello societario in cui vi è grande libertà in ordine al suo funzionamento e, per questa ragione, anche uno dei modelli più diffusi, soprattutto per le società a base familiare e/o a bassa capitalizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 ottobre 2021

    Le dieci cose da sapere sulle s.r.l. PMI

    1. Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. PMI? Una S.r.l. ha la qualifica di PMI quando essa non superi più di due dei seguenti parametri: a) dipendenti inferiori a 250 persone; b) attivo in bilancio non superiore a 43 milioni di euro; c) ricavi non superiori a 50 milioni di euro. 2. Quale vantaggio offre una s.r.l. PMI? Il vantaggio che offre una s.r.l. PMI è la possibilità di una maggiore autonomia statutaria che consenta ai soci di derogare alla disciplina codicistica inserendo elementi di personalizzazione con quote speciali, acquisto di quote proprie, dematerializzazione delle stesse e ricorso all’offerta pubblica. 3. Cosa si intende per categorie di quote in una s.r.l. PMI? Le categorie di quote si caratterizzano per attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e alle quote di altre categoria, ma allo stesso tempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria. Lo statuto può discrezionalmente prevedere: -       Quote della medesima misura; -       Quote di misura variabile, divisibile, come le partecipazioni “individuali” di una s.r.l. ordinaria. L’emissione di nuove categorie di quote è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo diversa previsione dello statuto. 4. Che caratteristiche possono avere le categorie di quote? I diritti diversi possono avere ad oggetto una differente disciplina in ordine alla circolazione delle categorie di quote (es. clausola di prelazione) o prevedere oneri, obblighi, soggezioni derivanti da clausole statutarie (es. divieto di alienazione). In caso di trasferimento della quota i diritti diversi circolano con la stessa. La creazione di categorie di quote incontra i seguenti limiti: - il rispetto dei divieti di carattere generale del diritto societario (es. il divieto del patto leonino) - il rispetto dei divieti previsti dalla disciplina delle s.r.l. (es. divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso di cui all’art. 2473 c. c.). 5. Che rapporto c’è tra i diritti particolari ex art. 2468 c.c. e le categorie di quote? Non rappresenta una scelta alternativa l’attribuzione di diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c. c., e la creazione di categorie di quote caratterizzate da diritti diversi ai sensi dell’art. 26 comma 2, d. l. 179/2012. Al fine di variare l’assegnazione di diritti patrimoniali e/o amministrativi, la s.r.l. PMI può scegliere lo strumento più adeguato e idoneo alle proprie esigenze, non sussistendo alcun divieto normativo, né ragione ostativa. In caso di coesistenza di categorie di quote e diritti particolari, è opportuno disciplinare con una clausola ad hoc la prevalenza gerarchica, essendo diritti diversi di fonte statutaria. 6. È possibile la limitazione del voto in una categoria di quota? L’art. 26, comma 3, d. l. 179/2012 ammette categorie di quote che attribuiscano al socio il diritto di voto in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta, diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. La dottrina notarile consente, inoltre, la creazione di quote a voto maggiorato o multiplo, nonché la possibilità di prevedere in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, la limitazione o lo scaglionamento del diritto di voto. Non si applicano i limiti previsti in tema di s. p. a. previsti dall’art. 2351, comma 2 e 4, c.c. 7. È ammissibile il voto divergente in presenza di categorie di quote? Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in presenza di un interesse meritevole di tutela, un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie, aventi caratteristiche differenti, può: -       partecipare alle decisioni assembleari solo con determinate quote e non con altre; -       esercitare il diritto di voto attribuito ad una categoria in maniera differente, rispetto a quello assegnato da un’altra categoria. 8. È lecito l’acquisto di quote proprie da parte di una s.r.l. PMI? L’acquisto o l’atto dispositivo di quote proprie devono essere autorizzati dall’assemblea dei soci, ferma la possibilità di prevedere un’apposita clausola statutaria. Le quote proprie sono calcolate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea. L’acquisto di quote proprie può avvenire a condizione che: -       sia compiuto in attuazione dei piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatore d’opera e servizi. -       avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 9. Cosa accade in sede di aumento oneroso del capitale sociale in presenza di categorie di quote? In sede di aumento oneroso del capitale sociale, nel silenzio dello statuto, non sussiste un obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote appartenenti alla medesima categoria, rispetto a quelle già detenute. L’assemblea potrà deliberare un aumento di capitale scegliendo discrezionalmente le categorie di quote che dovranno essere offerte ai soci, senza tener conto di quelle già in circolazione. È ammissibile una clausola statutaria che preveda l’obbligo in capo alla società di offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni sociali della stessa categoria, rispetto a quelle già detenute. E, altresì, consentita una clausola statutaria che preveda l’offerta in sottoscrizione ai soci solo nel caso in cui siano offerte quote della medesima categoria di cui sono titolari, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c. c., qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione. 10. Cosa comporta la perdita dei requisiti di s.r.l. PMI? Le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start- up innovative dall'art. 31 del d. l. n. 179/2012. Dott.sa Emanuela Scotto di Carlo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 aprile 2021

    Testamento olografo: le dieci cose da sapere

    27/04/211) Quali forme testamentarie sono ammesse nel nostro ordinamento? Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali. Il testamento orale non è valido. Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto. 2) Che cosa è il testamento olografo? Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più semplice ma anche più rischiosa con cui una persona può disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. 3) Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo? Per la validità del testamento olografo i requisiti richiesti sono tre, e precisamente: a) l’autografia, vale a dire la completa stesura delle disposizioni ad opera del testatore e ciò a garanzia della autenticità dell’espressione della sua volontà. Non può essere utilizzato il computer o la macchina da scrivere; b) la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il luogo di sottoscrizione. c) la sottoscrizione, intesa come firma autografa che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un soprannome o uno pseudonimo). 4) Che tipo di foglio deve essere usato per scrivere il testamento olografo? In linea di massima il testamento olografo può essere scritto ovunque, è sufficiente un qualsiasi foglio di carta, sia esso bianco, colorato e di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso contenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo. 5) Chi può fare testamento olografo? La capacità di fare testamento è una condizione personale, ritenuta necessaria dalla legge affinché il testamento sia considerato efficace. L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento: a)  i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; b) gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; c)  gli incapaci di intendere e di volere, anche in fase transitoria (es. stato di ubriachezza) Ferme le caratteristiche di cui sopra, il testamento olografo potrà essere redatto unicamente da persona che sia capace di leggere e scrivere non consentendo la legge l’ausilio di una terza persona che scriva in nome e per conto del testatore. 6) Può essere revocato il testamento olografo? Il testamento è un atto che può essere sempre revocato e, dunque, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal testatore. La revoca potrà essere esplicita, se fatta con un altro testamento o implicita, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore. 7) Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del testamento olografo? I principali vantaggi del testamento olografo sono la semplicità. l’immediatezza e la conoscenza del suo contenuto da parte del solo testatore. Il testamento olografo presenta anche degli svantaggi di cui tenere conto. Esso infatti può essere facilmente smarrito, falsificato, sottratto, distrutto. Inoltre, potrebbe capitare che nella lettura di un testamento olografo ci si possa trovare davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto. 8) Che aiuto può dare il Notaio? Affinché il testamento olografo venga ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato volontariamente presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio, che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso. Se si decide di disporre a mezzo testamento olografo, è auspicabile rivolgersi al Notaio anche al fine di ottenere una consulenza più consapevole e non incorrere in errori e/o disattenzioni che potrebbero determinare l’invalidità del documento o problematiche connesse. Al riguardo, una particolare attenzione andrà osservata per i legittimari e, infatti, se il testatore ha coniuge, figli o (in mancanza di questi ultimi) ascendenti, per evitare possibili vertenze future è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento. 9) Il testamento olografo deve essere pubblicato? La pubblicazione del testamento olografo, di esclusiva competenza del Notaio, è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte. La legge stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati, eredi o legatari. 10) Il Testamento olografo è sicuro? Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo. Si tratta di uno strumento, senz’altro, valido ma potenzialmente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse. Queste difficoltà possono, senz’altro, essere superate redigendo il testamento in forma pubblica, con l’intervento del Notaio e alla presenza di due testimoni. Avv. Maurizia Trapuzzano Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    19 febbraio 2021

    Cosa sapere prima di comprare casa

    Leggi l'articolo del nostro Associato Fabio Cosenza, notaio in Sasso Marconi (BO) al seguente link: https://www.notaiofabiocosenza... Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 febbraio 2020

    I dieci errori da evitare quando si vuole fare...

    27/02/20I dieci  errori da evitare quando si vuole fare una donazione ai figli. 1. Attenzione a non tenere presenti le quote di legittima dei legittimari, il cui calcolo definitivo però si fa solo al momento della morte. Il calcolo della legittima è complesso da farsi perché si effettua al momento della morte del de cuius, ma già in vita il donante se non ha un patrimonio soggetto a grandi mutamenti di valore (pensiamo soprattutto alle aziende) e non ha in programma mutamenti sostanziali del suo patrimonio può fare un calcolo di massima del valore dei suoi beni e ripartirli secondo la sua volontà in modo equo tra i legittimari. La ripartizione equa del patrimonio fatta da chi lo ha creato rende molto più improbabile la lite ereditaria. 2. Non  guardare a tutte le donazioni fatte ai figli complessivamente. Più l’assegnazione del patrimonio dei genitori è equilibrata, minori sono i rischi di controversia tra i figli perciò è opportuno guardare a tutte le donazioni fatte ai figli. Quando si pensa  a fare una donazione ad un figlio non sempre si guarda al patrimonio nel suo complesso (ad esempio case comprate ad altri figli dove non risulti chi ha pagato il prezzo, pagamento del mutuo o delle spese di ristrutturazione ai figli,  donazioni in denaro fatte senza atto notarile).  3. Non ricordarsi di far emergere tutte le donazioni indirette e sanare quelle nulle. Quando un genitore compra una casa ad un figlio pagando lui il prezzo e non evidenzia la donazione indiretta e dona la casa familiare ad un altro figlio rischia di creare una potenziale lite per la disparità apparente esistente tra le due situazioni, perciò quando si vuole fare una donazione è importante evidenziare le donazioni indirette, anche fatte in passato. Lo stesso problema può sorgere se un genitore con bonifico o assegno dona una somma non modica (cioè di piccolo valore rispetto al suo patrimonio), in questo caso la donazione, secondo la giurisprudenza, può essere nulla, per cui gli altri eredi potrebbero alla morte del donante richiedere la restituzione delle somme donate generando una lite familiare. Le donazioni di denaro possono essere regolarizzate anche successivamente con un atto.  4. Attenzione a non valutare di donare l’intero patrimonio ai figli in parti uguali, lasciando che loro procedano alla divisione in modo che ognuno sia proprietario del bene a lui destinato ma dopo un reciproco riconoscimento dei valori assegnati. 5. Pensare che tra tra donazione e testamento non possa esserci nessuna differenza di tassazione. Bisogna stare attenti perché il testamento sarà tassato con le imposte esistenti al momento dell’apertura della successione mentre la donazione viene tassata oggi, usufruendo di un regime fiscale tra i più favorevoli al mondo, il rischio è che alla successione si paghino molte più imposte, come in altri paesi europei. 6. Pensare che una volta donato il patrimonio ai figli sia impossibile “riprendersi” qualche bene donato per esigenze sopravvenute o imporre al figlio determinati comportamenti. La legge consente al donante di riservarsi la facoltà di “riprendersi” parte dei beni donati anche senza dover dare una motivazione o addirittura tutti i beni al verificarsi di eventuali eventi predeterminati al momento della donazione. Allo stesso modo la legge consente di imporre degli oneri a carico del donatario.                                6.1 Pensare che con la donazione diventi molto più difficile vendere il bene donato o ottenere un mutuo. Oggi esistono vari strumenti giuridici che consentono la vendita o il mutuo sul bene donato con buona efficacia.  7. Pensare che i figli in vita possano rinunciare alla loro legittima. La rinuncia alla legittima in vita del donante è nulla. Spesso si vedono pattuizioni del genere che, con la sola eccezione del patto di famiglia che riguarda i beni aziendali, sono inutili e perciò lasciano aperto il rischio di causa dopo la morte.  8. Pensare che una vendita simulata ad un figlio senza pagamento del prezzo possa eludere la legittima. La vendita simulata senza effettivo pagamento del prezzo apre lo spazio  ad una possibile lite per farla rientrare nell’asse ereditario come donazione.  9. Dimenticarsi di chiedere informazioni sulla dispensa dall’imputazione e dalla collazione. La dispensa dall’imputazione consente al donante di fare in modo che alcuni beni donati gravino sulla quota disponibile potendo in questo modo decidere come ripartire la disponibile a vantaggio di uno o di più figli. La dispensa dalla Collazione può consentire al donatario di trattenere il bene donato e di non doverlo conferire nella massa ereditaria in sede di divisione.  10. Non valutare con un professionista  il Patto di Famiglia per il passaggio generazionale di Aziende e Società. ll Patto di famiglia  può consentire, se adeguatamente predisposto, il passaggio generazionale dell’Azienda di famiglia o delle partecipazioni societarie, senza rischi di future liti ereditarie.  Questa Guida è finalizzata a dare le prime informazioni utili per muoversi in una materia complessa come le donazioni, per ogni approfondimento è utile rivolgersi ad un professionista.   Paolo Broccoli Notaio a Colognola ai Colli, Co fondatore di Fbf Notai e SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 febbraio 2020

    Testamento biologico: le dieci cose da sapere.

    7/02/201) Cosa è il testamento biologico? Nonostante l’espressione non è un testamento in senso giuridico perché non regola vicende per il tempo successivo alla morte del disponente. Si tratta di un negozio unilaterale tra vivi avente ad oggetto il trattamento sanitario del disponente, la cui efficacia è differita all’eventuale sopraggiungere di una malattia ed al verificarsi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte. È previsto e disciplinato dalla legge del 22 dicembre 2017, n. 219. 2) Cosa si intende per disposizioni anticipate di trattamento. La disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il consenso o il rifiuto inerente il trattamento sanitario espresso dal disponente oggi che è capace di intendere e di volere per un domani in cui potrebbe non esserlo più. Con la nuova legge il disponente può rifiutare anche una idratazione o nutrizione artificiale che oggi, diversamente da prima, vengono qualificate come trattamento sanitario. 3) Chi può fare testamento biologico e a chi deve rivolgersi? Possono fare testamento biologico tutti i maggiorenni capaci di intendere e di volere. Per il perfezionamento di tale atto è consigliabile rivolgersi ad un notaio che ascolterà il disponente, ne indagherà la volontà, e attraverso la sua attività di consulenza giuridica qualificata predisporrà un atto notarile che conferirà certezza giuridica. Tuttavia il documento può essere redatto anche personalmente dal diretto interessato e consegnato all’ufficio di stato civile di residenza o alla azienda sanitaria territorialmente competente. 4) È obbligatoria la nomina di un fiduciario? Non è obbligatoria la nomina di un fiduciario ma è fortemente opportuna in quanto egli sarà l’interprete del disponente ed il suo portavoce nei confronti dei medici. 5) È necessario avere una malattia grave per ricorrere al testamento in oggetto? No, il testamento può essere redatto in qualsiasi momento, sia quando si è in perfetta salute e sia in caso di malattia per pianificare le cure della stessa.   6) Quali sono i trattamenti di sostegno vitale? Per trattamenti di sostegno vitale si intendono quegli interventi sanitari mirati a prolungare la sopravvivenza del paziente. In base alla legge oggi il paziente può esprimere il consenso informato anticipatamente rispetto alla situazione che richiede tali interventi. Il disponente potrebbe prevedere nel suo testamento di acconsentire ad una prova di trattamento nel senso che i trattamenti di sostegno vitale possano essere messi in atto per un certo periodo e, ove non si verifichi alcuna ripresa dello stato di coscienza, vengano definitivamente interrotti. 7) E’ sufficiente scrivere che si rifiuta l’accanimento terapeutico? Non c’è definizione condivisa dell’accanimento terapeutico. È opportuno, quindi, spiegare i singoli trattamenti oggetto di consenso o di rifiuto. Ecco perché è opportuno rivolgersi, in primo luogo, ad un medico al fine di avere delucidazioni sui vari tipi di trattamento sanitario e poi ad un notaio che rediga delle dichiarazioni precise ed inequivocabilmente espressione della volontà del disponente che abbiano pubblica fede. 8) Può cambiarsi idea sulle disposizioni redatte? Si, le disposizioni possono essere in ogni momento revocate o con la stessa forma utilizzata per il testamento biologico o, se vi si è impossibilitati, con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.   9) Ci sono trattamenti che comunque sono garantiti? Si, anche in caso di Dat, in ogni caso sono garantiti i trattamenti di base antidolorifici e l’assistenza di conforto al paziente. 10) Se la Dat non è piu aggiornata al progresso scientifico cosa succede? È possibile sottoporre il paziente a trattamenti medici a patto che si dialoghi con il fiduciario e si acquisisca dallo stesso il consenso a disattendere la dat. Ecco un motivo concreto e determinante per la nomina di un fiduciario.   AVVOCATO ANDREA PENTANGELO Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    12 dicembre 2019

    Nomina dell’organo di controllo o del revisore...

    12/12/191) Perché preoccuparsi della nomina di sindaci o revisori per le srl?              Dal 16 dicembre prossimo diventa obbligatorio per le srl, al ricorrere di determinati presupposti, la nomina di sindaci o revisori legali e le stesse devono, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni normative. Tutto ciò salvo proroga del termine proposta dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito di un confronto tenutosi con i competenti Ministeri, Unioncamere e Confindustria. 2) Qual è la fonte normativa di questo obbligo? L’art. 379 comma terzo del Codice della crisi di impresa ha modificato l’art. 2477, comma 2, lettera c) del codice civile in tema di controlli per le srl fissando dei parametri quantitativi. 3) Per quali società e al ricorrere di quali presupposti vi è l’obbligo in esame?                                Vi sono obbligate, in primo luogo, le srl costituite dal 16 marzo 2019 che rientrano nei parametri sotto indicati. Le srl già costituite precedentemente a questa data, invece, al ricorrere dei presupposti di legge, dovranno procedere ad adeguare i propri statuti sociali. L’obbligo scatta se per due anni consecutivi viene superato anche solo uno dei seguenti tetti: a) 4 MILIONI DI ATTIVO: ci si riferisce al valore attivo dello stato patrimoniale;                                                                                                      b) 4 MILIONI DI RICAVI: ci si riferisce ai ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni della società;                                                                                           c) 20 DIPENDENTI: ci si riferisce al numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. L’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo, inoltre, sussiste, in ogni caso, per tutte le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o che esercitano il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti. 4) Quali sono gli esercizi da prendere in considerazione per verificare i suddetti parametri? In base al comma 3 dell’articolo 379, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare i due esercizi di riferimento sui quali effettuare verifiche con i nuovi parametri sono il 2017 e il 2018, mentre le società costituite da meno di due esercizi possono ancora attendere, così come quelle non ancora costituite alla data del 16 marzo scorso. 5) Qual è la ratio di tale previsione? La ragione della scelta legislativa è quella di rafforzare gli strumenti di allerta in grado di prevenire situazioni di crisi di impresa a tutela del mercato.  6) Cosa succede in caso di mancata ottemperanza al dettato legislativo? Il conservatore del registro delle imprese provvederà a comunicare al competente Tribunale l’inottemperanza della società per la nomina d’ufficio dell’organo di controllo. 7) In cosa consiste la difficoltà della novità legislativa? La difficoltà è che il professionista chiamato a metà dicembre a ricoprire l’incarico di sindaco o revisore dovrebbe svolgere la propria attività in modo retroattivo perché dovrebbe analizzare la situazione contabile della società anche di mesi in cui non era ancora stato nominato. 8) Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema? Si potrebbe procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro il 16 dicembre 2019 prevedendo il termine del 1° gennaio 2020 per l’efficacia della nomina stessa. 9) Qual è il vantaggio della soluzione proposta? Da un lato si rispetta la legge che prevede la nomina dell’organo di controllo o del revisore dal 16 dicembre prossimo e dall’altro lato il professionista nominato potrà svolgere, fisiologicamente all’inizio dell’esercizio, le funzioni ad esso demandate dalla legge con piena consapevolezza ed efficacia. 10) Chi nominare tra revisore unico, società di revisione, sindaco unico e collegio sindacale? L’art. 2477 c.c. non pone distinzioni tra le figure menzionate ma si discute nel caso di srl obbligate al bilancio consolidato. Secondo alcuni in questa ipotesi il collegio sindacale/sindaco unico potrebbe effettuare anche la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, mentre secondo altri il rinvio alle norme sulla spa renderebbe necessario attribuire a un revisore legale o a una società di revisione l’incarico della revisione legale.   Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    20 settembre 2019

    Acquisto di un immobile con provenienza donativa:...

    20/09/19 ACQUISTO DI UN IMMOBILE CON PROVENIENZA DONATIVA: LE DIECI COSE DA SAPERE. 1) PERCHE’ LA PROVENIENZA DONATIVA DI UN IMMOBILE POTREBBE ESSERE RISCHIOSA PER L’ACQUIRENTE O PER IL CREDITORE IPOTECARIO?  In base al combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c.come modificati a seguito della riforma con legge n. 263/2005, la circolazione di un immobile con provenienza donativa potrebbe comportare i seguenti rischi: a)chi acquista la proprietà del bene può perderla a seguito delle azioni giudiziarie del legittimario leso dalla donazione; b)il creditore ipotecario (in genere la banca che ha concesso il mutuo ipotecario garantito da ipoteca iscritta sull’immobile) può perdere la garanzia a seguito del recupero del bene libero da ipoteca da parte del legittimario leso. 2) QUALI SONO LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL LEGITTIMARIO VITTORIOSO NELL’AZIONE DI RIDUZIONE DI RECUPERARE IL BENE ANCHE PRESSO GLI ACQUIRENTI DEL DONATARIO?  In primo luogo il donante non deve aver lasciato alla sua morte un patrimonio ereditario sufficiente a soddisfare le quote di tutti i legittimari. La possibilità per il legittimario leso di recuperare il bene presso i terzi acquirenti dal donatario è sottoposta, inoltre, ad ulteriori condizioni: a)la domanda di riduzione deve essere stata proposta e trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione; b)l’azione di riduzione deve essere stata proposta prima di venti anni dalla trascrizione della donazione; c)il legittimario leso dovrà previamente rivolgersi al donatario e soddisfarsi sul suo patrimonio in quanto soltanto in caso di insolvenza di quest’ultimo potrà ottenere la restituzione dell’immobile; d)il terzo acquirente, inoltre, può liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile pagando al legittimario l’equivalente in denaro della lesione accertata. 3) LE PROVENIENZE DONATIVE SONO TUTTE UGUALMENTE RISCHIOSE?  No, è necessario rivolgersi ad un professionista per valutare la situazione del caso concreto che comporta una profonda conoscenza della materia ed una accurata analisi della documentazione e del quadro familiare del donante. Nell’ambito della vasta gamma delle possibilità si riportano le due situazioni estreme: a)se il donante è morto da più di dieci anni e non sono state proposte e trascritte azioni di riduzione da parte dei legittimari il rischio è nullo in quanto la vicenda si è ormai consolidata; b)se il donante è ancora in vita e non sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione, i legittimari sono tanti ed alcuni di essi non hanno ricevuto nulla dal donante ed il patrimonio di quest’ultimo è insufficiente a soddisfare tutti, allora il rischio è altissimo. 4) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’AZIONE DI RIDUZIONE? Egli non può rinunciare a tale azione prima della morte del donante altrimenti si violerebbero gli artt. 458 e 557 c.c.trattandosi della rinuncia a far valere un diritto relativo ad una successione non ancora aperta. Dopo la morte del donante il legittimario può rinunciare a tale azione. 5) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE? I coniugi ed i parenti in linea retta del donante possono opporsi alla donazione entro venti anni dalla stessa con atto stragiudiziale notificato e trascritto contro il donatario ed i suoi aventi causa al fine di sospendere nei loro confronti il decorso del ventennio e conservare così l’azione di restituzione contro i terzi per altri venti anni dalla data di opposizione. Tale opposizione è rinunciabile da parte del legittimario. 6) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’AZIONE DI RESTITUZIONE?   Secondo autorevole dottrina ed una recente pronuncia di merito, è possibile, anche quando è in vita il donante, stante l’autonomia di tale azione da quella di riduzione. Altra parte della dottrina, tuttavia, non è concorde in quanto comunque si violerebbe il divieto dei patti successori espresso dall’art. 458 c.c..  7) QUALI SONO I RIMEDI PER NEUTRALIZZARE IL PROBLEMA DELLA PROVENIENZA DONATIVA?  a) Ampliamento convenzionale della garanzia per evizione: la si estende alla specifica ipotesi dell’evizione per vittorioso esperimento dell’azione di restituzione. b) Mutuo dissenso: donante e donatario sciolgono il contratto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. producendosi gli effetti della risoluzione. c) Fideiussione bancaria o assicurativa: il donante presta all’acquirente fideiussione rilasciata da una banca o da una assicurazione. d) Rinuncia all’azione di restituzione: i legittimari, fermo restando il divieto della rinuncia all’azione di riduzione, anche durante la vita del donante, potrebbero rinunciare all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti. 8) SE IL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA E’ STATO PAGATO DA UN TERZO SI PONE UGUALMENTE IL PROBLEMA DELLA PROVENIENZA DONATIVA?  Spesso nella prassi avviene che siano i genitori dell’acquirente a versare il prezzo della compravendita direttamente al venditore. Come affermato anche dalla giurisprudenza non si pone alcun problema di possibile esercizio di azione di restituzione da parte di un legittimario leso contro il terzo acquirente del bene in quanto la suddetta operazione è da qualificarsi quale donazione indiretta  9) PER QUALI DONAZIONI SI APPLICA LA RIFORMA DEL 2005 IN ESAME?  a)Secondo una teoria la riforma si applicherebbe anche alle donazioni stipulate precedentemente al 2005 e, pertanto, una volta trascorsi venti anni dalla trascrizione dell’atto, non si porrebbero più problemi di provenienza donativa del bene. b)Seconda un’altra teoria, invece, la riforma si applicherebbe soltanto per le donazioni stipulate successivamente alla sua entrata in vigore in quanto, diversamente, non si tutelerebbero i legittimari concedendogli il tempo di legge per una eventuale opposizione alla donazione. 10) SONO PREVISTE ULTERIORI MODIFICHE LEGISLATIVE PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA E L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO?  Nell’ambito della legge di bilancio 2019 la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati aveva approvato rilevanti modifiche che però al momento non sono diventate legge dello Stato. Si prevedevano le seguenti novità: a)il legittimario perde il potere di recuperare il bene libero da pesi ed ipoteche, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione; il donatario è, però, obbligato a compensare in denaro il minor valore del bene. b)I terzi acquirenti a titolo oneroso dal donatario non subiscono alcun pregiudizio dall’azione di riduzione del legittimario leso, sempre fermi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. c)Se il donatario e i terzi aventi causa sono insolventi il valore della donazione che non si può recuperare si detrae dalla massa ereditaria e rimane fermo il diritto di credito del legittimario il quale potrà farlo valere in futuro, ad esempio, agendo in via esecutiva sugli acquisti successivi compiuti dal donatario. Si passerebbe da una tutela reale ad una tutela obbligatoria per il legittimario leso. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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