1. Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. PMI?

Una S.r.l. ha la qualifica di PMI quando essa non superi più di due dei seguenti parametri:

a) dipendenti inferiori a 250 persone;

b) attivo in bilancio non superiore a 43 milioni di euro;

c) ricavi non superiori a 50 milioni di euro.

2. Quale vantaggio offre una s.r.l. PMI?

Il vantaggio che offre una s.r.l. PMI è la possibilità di una maggiore autonomia statutaria che consenta ai soci di derogare alla disciplina codicistica inserendo elementi di personalizzazione con quote speciali, acquisto di quote proprie, dematerializzazione delle stesse e ricorso all’offerta pubblica.

3. Cosa si intende per categorie di quote in una s.r.l. PMI?

Le categorie di quote si caratterizzano per attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e alle quote di altre categoria, ma allo stesso tempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria.

Lo statuto può discrezionalmente prevedere:

-       Quote della medesima misura;

-       Quote di misura variabile, divisibile, come le partecipazioni “individuali” di una s.r.l. ordinaria.

L’emissione di nuove categorie di quote è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo diversa previsione dello statuto.

4. Che caratteristiche possono avere le categorie di quote?

I diritti diversi possono avere ad oggetto una differente disciplina in ordine alla circolazione delle categorie di quote (es. clausola di prelazione) o prevedere oneri, obblighi, soggezioni derivanti da clausole statutarie (es. divieto di alienazione).

In caso di trasferimento della quota i diritti diversi circolano con la stessa.

La creazione di categorie di quote incontra i seguenti limiti:

- il rispetto dei divieti di carattere generale del diritto societario (es. il divieto del patto leonino)

- il rispetto dei divieti previsti dalla disciplina delle s.r.l. (es. divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso di cui all’art. 2473 c. c.).

5. Che rapporto c’è tra i diritti particolari ex art. 2468 c.c. e le categorie di quote?

Non rappresenta una scelta alternativa l’attribuzione di diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c. c., e la creazione di categorie di quote caratterizzate da diritti diversi ai sensi dell’art. 26 comma 2, d. l. 179/2012. Al fine di variare l’assegnazione di diritti patrimoniali e/o amministrativi, la s.r.l. PMI può scegliere lo strumento più adeguato e idoneo alle proprie esigenze, non sussistendo alcun divieto normativo, né ragione ostativa.

In caso di coesistenza di categorie di quote e diritti particolari, è opportuno disciplinare con una clausola ad hoc la prevalenza gerarchica, essendo diritti diversi di fonte statutaria.

6. È possibile la limitazione del voto in una categoria di quota?

L’art. 26, comma 3, d. l. 179/2012 ammette categorie di quote che attribuiscano al socio il diritto di voto in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta, diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La dottrina notarile consente, inoltre, la creazione di quote a voto maggiorato o multiplo, nonché la possibilità di prevedere in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, la limitazione o lo scaglionamento del diritto di voto.

Non si applicano i limiti previsti in tema di s. p. a. previsti dall’art. 2351, comma 2 e 4, c.c.

7. È ammissibile il voto divergente in presenza di categorie di quote?

Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in presenza di un interesse meritevole di tutela, un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie, aventi caratteristiche differenti, può:

-       partecipare alle decisioni assembleari solo con determinate quote e non con altre;

-       esercitare il diritto di voto attribuito ad una categoria in maniera differente, rispetto a quello assegnato da un’altra categoria.

8. È lecito l’acquisto di quote proprie da parte di una s.r.l. PMI?

L’acquisto o l’atto dispositivo di quote proprie devono essere autorizzati dall’assemblea dei soci, ferma la possibilità di prevedere un’apposita clausola statutaria. Le quote proprie sono calcolate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.

L’acquisto di quote proprie può avvenire a condizione che:

-       sia compiuto in attuazione dei piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatore d’opera e servizi.

-       avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

9. Cosa accade in sede di aumento oneroso del capitale sociale in presenza di categorie di quote?

In sede di aumento oneroso del capitale sociale, nel silenzio dello statuto, non sussiste un obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote appartenenti alla medesima categoria, rispetto a quelle già detenute.

L’assemblea potrà deliberare un aumento di capitale scegliendo discrezionalmente le categorie di quote che dovranno essere offerte ai soci, senza tener conto di quelle già in circolazione.

È ammissibile una clausola statutaria che preveda l’obbligo in capo alla società di offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni sociali della stessa categoria, rispetto a quelle già detenute.

E, altresì, consentita una clausola statutaria che preveda l’offerta in sottoscrizione ai soci solo nel caso in cui siano offerte quote della medesima categoria di cui sono titolari, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c. c., qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione.

10. Cosa comporta la perdita dei requisiti di s.r.l. PMI?

Le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start- up innovative dall'art. 31 del d. l. n. 179/2012.

Dott.sa Emanuela Scotto di Carlo

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