7/02/20

1) Cosa è il testamento biologico?

Nonostante l’espressione non è un testamento in senso giuridico perché non regola vicende per il tempo successivo alla morte del disponente.

Si tratta di un negozio unilaterale tra vivi avente ad oggetto il trattamento sanitario del disponente, la cui efficacia è differita all’eventuale sopraggiungere di una malattia ed al verificarsi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte.

È previsto e disciplinato dalla legge del 22 dicembre 2017, n. 219.

2) Cosa si intende per disposizioni anticipate di trattamento.

La disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il consenso o il rifiuto inerente il trattamento sanitario espresso dal disponente oggi che è capace di intendere e di volere per un domani in cui potrebbe non esserlo più.

Con la nuova legge il disponente può rifiutare anche una idratazione o nutrizione artificiale che oggi, diversamente da prima, vengono qualificate come trattamento sanitario.

3) Chi può fare testamento biologico e a chi deve rivolgersi?

Possono fare testamento biologico tutti i maggiorenni capaci di intendere e di volere.

Per il perfezionamento di tale atto è consigliabile rivolgersi ad un notaio che ascolterà il disponente, ne indagherà la volontà, e attraverso la sua attività di consulenza giuridica qualificata predisporrà un atto notarile che conferirà certezza giuridica.

Tuttavia il documento può essere redatto anche personalmente dal diretto interessato e consegnato all’ufficio di stato civile di residenza o alla azienda sanitaria territorialmente competente.

4) È obbligatoria la nomina di un fiduciario?

Non è obbligatoria la nomina di un fiduciario ma è fortemente opportuna in quanto egli sarà l’interprete del disponente ed il suo portavoce nei confronti dei medici.

5) È necessario avere una malattia grave per ricorrere al testamento in oggetto?

No, il testamento può essere redatto in qualsiasi momento, sia quando si è in perfetta salute e sia in caso di malattia per pianificare le cure della stessa.  

6) Quali sono i trattamenti di sostegno vitale?

Per trattamenti di sostegno vitale si intendono quegli interventi sanitari mirati a prolungare la sopravvivenza del paziente.

In base alla legge oggi il paziente può esprimere il consenso informato anticipatamente rispetto alla situazione che richiede tali interventi.

Il disponente potrebbe prevedere nel suo testamento di acconsentire ad una prova di trattamento nel senso che i trattamenti di sostegno vitale possano essere messi in atto per un certo periodo e, ove non si verifichi alcuna ripresa dello stato di coscienza, vengano definitivamente interrotti.

7) E’ sufficiente scrivere che si rifiuta l’accanimento terapeutico?

Non c’è definizione condivisa dell’accanimento terapeutico.

È opportuno, quindi, spiegare i singoli trattamenti oggetto di consenso o di rifiuto.

Ecco perché è opportuno rivolgersi, in primo luogo, ad un medico al fine di avere delucidazioni sui vari tipi di trattamento sanitario e poi ad un notaio che rediga delle dichiarazioni precise ed inequivocabilmente espressione della volontà del disponente che abbiano pubblica fede.

8) Può cambiarsi idea sulle disposizioni redatte?

Si, le disposizioni possono essere in ogni momento revocate o con la stessa forma utilizzata per il testamento biologico o, se vi si è impossibilitati, con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.  

9) Ci sono trattamenti che comunque sono garantiti?

Si, anche in caso di Dat, in ogni caso sono garantiti i trattamenti di base antidolorifici e l’assistenza di conforto al paziente.

10) Se la Dat non è piu aggiornata al progresso scientifico cosa succede?

È possibile sottoporre il paziente a trattamenti medici a patto che si dialoghi con il fiduciario e si acquisisca dallo stesso il consenso a disattendere la dat.

Ecco un motivo concreto e determinante per la nomina di un fiduciario.

 

AVVOCATO ANDREA PENTANGELO

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Autore immagine: Pixabay.com

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