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    02 gennaio 2024

    Residenza familiare e agevolazioni prima casa

    Cassazione, ordinanza 3 novembre 2023, n. 30594, sez. V civile.In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c.; a maggior ragione il requisito in discorso non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di natik_1123 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 aprile 2022

    Stop alla sospensione dei termini degli...

    Il legislatore a seguito della pandemia ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti previsti per le agevolazioni prima casa e per il credito di imposta fino al 31 marzo 2022. I termini sono rimasti sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022. Dal primo aprile 2022, quindi, i termini in questione riprendono a decorrere. In sintesi la sospensione riguarda i termini inerenti: 1) all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, entro 18 mesi dall’atto di acquisto; 2) all’obbligo di riacquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa, quando l’alienazione è avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto; 3) all’obbligo di alienare l’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni per la prima casa entro un anno dall’acquisto di altro immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa; 4) l’anno relativo al credito d'imposta per il riacquisto di un’abitazione per la quale ricorrono le condizioni previste per la prima casa, in caso di alienazione dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni. Rivolgiti al tuo notaio di fiducia per analizzare la tua situazione concreta al fine di verificare con precisione il tempo che hai ancora a disposizione per non decadere dalle agevolazioni prima casa e dal relativo credito di imposta.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata   

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    19 febbraio 2021

    Cosa sapere prima di comprare casa

    Leggi l'articolo del nostro Associato Fabio Cosenza, notaio in Sasso Marconi (BO) al seguente link: https://www.notaiofabiocosenza... Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    06 giugno 2019

    Credito d'imposta “prima casa” e credito...

    Credito d'imposta “prima casa” e credito d'imposta da contratto preliminare. LA FATTISPECIE. Un soggetto privato vende il proprio appartamento acquistato a suo tempo beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Ora è in procinto di acquistare una nuova abitazione, avendo già formalizzato un contratto preliminare regolarmente registrato e versando la relativa caparra. LA DOMANDA. E’ possibile recuperare, in qualche modo, sia quanto a suo tempo il soggetto ha versato all’Agenzia delle Entrate per l’acquisto della precedente abitazione, nonché quanto di recente versato a titolo di imposta di registro per la caparra? LA RISPOSTA. L'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede che all'imposta principale dovuta per la registrazione degli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro possa essere imputata l'imposta pagata in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista (pari allo 0,50% dell’importo della caparra). Inoltre, l’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attribuisce un credito d’imposta al contribuente che provveda ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un'altra casa di abitazione per la quale sussistano i presupposti per invocare nuovamente le dette agevolazioni. Il credito d’imposta in questione si origina con l’acquisto della nuova abitazione; il relativo importo è pari al minor importo tra quanto pagato a titolo di imposta di registro o di IVA all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione (ora alienata) e quanto dovuto per le medesime imposte in occasione del nuovo acquisto. Tra le varie ipotesi, detto credito può essere utilizzato in diminuzione della sola imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto (laddove il riacquisto fosse soggetto ad IVA, infatti, non sarebbe consentito utilizzare detto credito in diminuzione dell’IVA da versare). Venendo al quesito, dopo aver imputato all’imposta di registro dovuta in conseguenza del nuovo acquisto immobiliare quanto versato dal soggetto in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista, è possibile, altresì, portare in diminuzione della residua imposta di registro il credito d’imposta maturato ai sensi del citato art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, par. 4.9., poi, laddove il credito d’imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro del nuovo acquisto, il credito residuo potrà unicamente essere portato in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24. Esemplificando, posto che in occasione del perfezionamento del contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra di euro 30.000,00 ed in sede di registrazione del contratto medesimo, oltre all’imposta fissa di registro pari ad euro 200,00, sia stata corrisposta un’imposta di registro pari ad euro 150,00 (pari allo 0,50%); posto, altresì che l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto sia pari ad euro 1.000,00, è possibile imputare, a detta ultima imposta, i 150,00 euro già versati in relazione alla caparra, residuando, per il nuovo acquisto, un’imposta di registro pari ad euro 850,00; ipotizzando, poi, che all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione fosse stata corrisposta un imposta di registro (od un’IVA) pari ad euro 3.000,00 e dato che, come già detto, l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto è pari ad euro 1.000,00, con la stipulazione dell’atto notarile relativo al nuovo acquisto, si origina un credito d’imposta pari ad euro 1.000,00. Orbene, è possibile utilizzare detto credito portandolo in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto che, tuttavia, abbiamo visto essere di importo inferiore, in quanto restano solo 850,00 euro da versare all’Erario. Ne deriva che il residuo credito d’imposta, pari ad euro 150,00, potrà essere portato in compensazione dal privato con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come precisato nell’indicata Circolare. Alessandro Angelone Italiano, Notaio a Milano  e Socio di Associazione SuperPartes   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes    Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    28 maggio 2019

    Riacquisto "prima casa" in comune in cui si è...

    Riacquisto "prima casa" in comune in cui si è già titolari di altra abitazione  LA FATTISPECIE. Un soggetto privato ha acquistato un’abitazione meno di cinque anni prima, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”; ora intende procedere alla vendita dell’abitazione medesima, riacquistandone una nuova in un diverso comune ove, tuttavia, nel frattempo aveva già acquistato una seconda abitazione. LA DOMANDA. E’ possibile, in questo specifico caso, chiedere le agevolazioni prima casa per il riacquisto? LA RISPOSTA. Ai sensi della nota II–bis, comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, è prevista la decadenza dal regime agevolato previsto per l’acquisto della “prima casa” in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i detti benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero della differenza fra le imposte indirette calcolate in assenza di agevolazioni e quelle risultanti dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile “da adibire a propria abitazione principale”. Generalmente, anche per il riacquisto, in presenza delle condizioni richieste, si è soliti invocare le agevolazioni “prima casa”; in tal caso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il contribuente matura, altresì, un credito d’imposta che, tra le varie ipotesi, può anche essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato della nuova casa. Venendo al quesito, il privato, in questo specifico caso, non ha la possibilità di beneficiare, per l’acquisto della nuova casa, delle agevolazioni “prima casa”, in quanto tra le condizioni contemplate dalla nota II-bis, è prevista l’assenza della titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; nell’ipotesi prospettata, infatti, il soggetto risultà già titolare di un diritto di proprietà su altro immobile ad uso abitativo nel comune in cui è situata l’abitazione che intende acquistare. Pertanto, l’acquisto potrà avvenire con applicazione dell’aliquota ordinaria di registro (9%) e non dell’aliquota agevolata (2%). Come, tuttavia, chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010) la vendita del primo immobile agevolato prima del decorso del quinquiennio, non comporterà la decadenza dalle agevolazioni fruite, qualora il soggetto destini, effettivamente, a sua abitazione principale il nuovo immobile che andrà ad acquistare. Non maturerà, in ogni caso, alcun credito d’imposta. Alessandro Angelone Italiano, Notaio a Milano   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes    Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    16 aprile 2019

    Cittadino italiano residente all'estero e...

    LA FATTISPECIE. Un cittadino italiano residente all’estero (regolarmente iscritto all’A.I.R.E.) già proprietario di un’abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, vende detto immobile, oltre il quinquennio dall'acquisto. Intende, ora, acquistare un’altra abitazione. LA DOMANDA. Che tipo di agevolazioni può invocare per il nuovo acquisto?  LA RISPOSTA. La legislazione in materia di agevolazione “prima casa” si occupa espressamente del caso del cittadino italiano non residente in Italia perchè emigrato all’estero. In particolare, la nota II bis, comma 1, lettera a), all’articolo 1 del D.P.R. n. 131/1986 riconosce l’agevolazione “prima casa” al cittadino italiano emigrato all’estero, a condizione che “l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio nazionale”. La probabile ratio ispiratrice della norma è quella di incentivare il rientro in Italia o, comunque, di mantenere un legame con il nostro Paese. La dottrina si è interrogata in relazione alla problematica dell’eventuale decadenza dall’indicato beneficio fiscale, che si potrebbe verificare nel caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile. Laddove, infatti, il cittadino italiano emigrato all’estero abbia già beneficiato dei benefici “prima casa” e venda l’immobile oggetto dell’agevolazione prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, per evitare la decadenza dovrebbe riacquistare, entro un anno da detta vendita, altro immobile da destinare ad abitazione principale. Quest’ultimo requisito (la destinazione ad abitazione principale), previsto dal comma 4 della nota II bis indicata, impone che il soggetto risieda effettivamente nell’unità immobiliare abitativa acquistata. Evidentemente, tale requisito risulta difficilmente attuabile da chi risiede all’estero e non ha (ancora) intenzione di rientrare in Italia. La fattispecie in commento, tuttavia, riguarda un acquisto agevolato risalente a ben oltre il quinquennio dalla vendita dell’immobile che ne è stato oggetto, ragion per cui il nuovo acquisto non si configura quale “riacquisto” effettuato entro l'anno per evitare di incorrere nella decadenza dai benefici "prima casa" già invocati, bensì come nuova e distinta richiesta delle medesime agevolazioni. Nel caso di specie, quindi, è ben possibile invocare nuovamente le agevolazioni “prima casa”, in qualità di cittadino italiano residente all’estero. Sarà anche possibile per il medesimo cittadino italiano residente all'estero usufruire del beneficio del credito d’imposta, previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 448/1998, laddove l'acquisto della nuova abitazione venga effettuato entro l'anno dalla vendita dell'abitazione precedente. Alessandro Angelone Italiano, Notaio a Milano  e Socio di Associazione SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 ottobre 2016

    Decadenza prima casa del venditore. Cosa rischia...

    Il legislatore prevede una serie di agevolazioni fiscali quando oggetto dell'atto di compravendita sia un immobile da destinare a prima casa, subordinando però tali benefici alla sussistenza di una serie di dichiarazioni da rendersi in atto davanti al Notaio e di presupposti necessari che devono sussistere al momento dell'atto e per un certo lasso di tempo successivo. Può avvenire tuttavia che per le più svariate ragioni il soggetto che abbia acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa voglia o debba procedere alla vendita dello stesso prima dei 5 anni previsti dalla legge. Cosa succede in questo caso? La nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 prevede che, nel caso di vendita prima dei 5 anni dall'acquisto, il soggetto non decada comunque dal beneficio prima casa se provveda, entro un anno, a riacquistare altro immobile da adibire a prima casa. In caso contrario sarà  applicabile una sanzione e lo Stato in qualità  di creditore avrà  un privilegio speciale sull'immobile a garanzia del pagamento dell'imposta di registro. Interrogata sul punto a seguito di interpello, l'Agenzia delle Entrate[1] ha affermato, però, di non condividere la tesi per cui la sanzione sia applicabile solo dopo che sia trascorso un anno dalla vendita senza che sia intervenuto altro acquisto. Quando un atto di compravendita viene presentato per la registrazione con la richiesta di agevolazioni prima casa si configura una situazione condizionante la concessione stessa del beneficio. Per questo motivo, quando viene meno il presupposto per le agevolazioni fiscali, come nel caso di specie per vendita infraquinquennale dell'immobile, la decadenza dai benefici si verifica ex tunc, ovvero dal momento dell'acquisto originario. Con la decadenza dai benefici prima casa viene ad esistenza anche il privilegio speciale a favore dello Stato. L'Agenzia delle Entrate richiama, infatti, in proposito, un risalente ma condiviso orientamento della Cassazione[2], per cui il credito dello Stato riguardo all'imposta di registro, e con esso il privilegio, nasce al momento dell'atto di compravendita e ciò anche a prescindere dal fatto che si tratti di un'imposta dovuta a seguito di decadenza da eventuali agevolazioni a causa del successivo venir meno dei presupposti di legge. [1] Interpello 911-16/2013-Art.11, legge 27 luglio 2000, m. 212 concernente l'interpretazione dell'art. 56 del DPR n. 131 del 1986. [2] Cassazione n. 2294 dell'11 maggio 1978.

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