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    14 febbraio 2024

    Testamento olografo e autografia della data

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31322, sez. II civile. In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Deborah Hudson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2022

    Scrittura valida come testamento olografo

    Cassazione 24 settembre 2021 n. 25936.Perché un atto costituisca disposizione testamentaria è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva           dell’autore, compiutamente                           e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento che le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione, e spetta al giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

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    27 aprile 2021

    Testamento olografo: le dieci cose da sapere

    27/04/211) Quali forme testamentarie sono ammesse nel nostro ordinamento? Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali. Il testamento orale non è valido. Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto. 2) Che cosa è il testamento olografo? Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più semplice ma anche più rischiosa con cui una persona può disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. 3) Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo? Per la validità del testamento olografo i requisiti richiesti sono tre, e precisamente: a) l’autografia, vale a dire la completa stesura delle disposizioni ad opera del testatore e ciò a garanzia della autenticità dell’espressione della sua volontà. Non può essere utilizzato il computer o la macchina da scrivere; b) la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il luogo di sottoscrizione. c) la sottoscrizione, intesa come firma autografa che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un soprannome o uno pseudonimo). 4) Che tipo di foglio deve essere usato per scrivere il testamento olografo? In linea di massima il testamento olografo può essere scritto ovunque, è sufficiente un qualsiasi foglio di carta, sia esso bianco, colorato e di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso contenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo. 5) Chi può fare testamento olografo? La capacità di fare testamento è una condizione personale, ritenuta necessaria dalla legge affinché il testamento sia considerato efficace. L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento: a)  i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; b) gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; c)  gli incapaci di intendere e di volere, anche in fase transitoria (es. stato di ubriachezza) Ferme le caratteristiche di cui sopra, il testamento olografo potrà essere redatto unicamente da persona che sia capace di leggere e scrivere non consentendo la legge l’ausilio di una terza persona che scriva in nome e per conto del testatore. 6) Può essere revocato il testamento olografo? Il testamento è un atto che può essere sempre revocato e, dunque, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal testatore. La revoca potrà essere esplicita, se fatta con un altro testamento o implicita, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore. 7) Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del testamento olografo? I principali vantaggi del testamento olografo sono la semplicità. l’immediatezza e la conoscenza del suo contenuto da parte del solo testatore. Il testamento olografo presenta anche degli svantaggi di cui tenere conto. Esso infatti può essere facilmente smarrito, falsificato, sottratto, distrutto. Inoltre, potrebbe capitare che nella lettura di un testamento olografo ci si possa trovare davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto. 8) Che aiuto può dare il Notaio? Affinché il testamento olografo venga ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato volontariamente presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio, che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso. Se si decide di disporre a mezzo testamento olografo, è auspicabile rivolgersi al Notaio anche al fine di ottenere una consulenza più consapevole e non incorrere in errori e/o disattenzioni che potrebbero determinare l’invalidità del documento o problematiche connesse. Al riguardo, una particolare attenzione andrà osservata per i legittimari e, infatti, se il testatore ha coniuge, figli o (in mancanza di questi ultimi) ascendenti, per evitare possibili vertenze future è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento. 9) Il testamento olografo deve essere pubblicato? La pubblicazione del testamento olografo, di esclusiva competenza del Notaio, è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte. La legge stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati, eredi o legatari. 10) Il Testamento olografo è sicuro? Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo. Si tratta di uno strumento, senz’altro, valido ma potenzialmente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse. Queste difficoltà possono, senz’altro, essere superate redigendo il testamento in forma pubblica, con l’intervento del Notaio e alla presenza di due testimoni. Avv. Maurizia Trapuzzano Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    01 settembre 2020

    Limiti alla revocazione del testamento olografo

    Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11472, sez. II civile. La formulazione letterale dell’art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Conferma di un testamento olografo e...

    Cassazione, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065, sez. VI – 2 civile.  L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Nullita’ del testamento olografo

    Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7784, sez. VI – 2 civile. In materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare – attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato – una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.                                                                                      Le formalità previste dall’art. 56 della legge notarile implicano che chi interviene all’atto sia interamente privo dell’udito. Una grave difficoltà di udito non legittima il ricorso alle cautele apprestate dalla norma, ma comporta che il notaio o la persona di fiducia diano lettura a voce tanto alta che il soggetto possa sentire.                                                                                                              La legge notarile, poi, non disciplina l’intervento nell’atto pubblico del comparente cieco. L’attività negoziale del cieco è invece disciplinata dalla L. 3 febbraio 1975, n. 18 e si richiede la presenza dei testimoni “qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere”, laddove, nella specie, non si mette in discussione che il donante sapesse leggere e scrivere e che abbia firmato l’atto. In ogni caso, trattandosi di donazione, la presenza dei testimoni è richiesta in via generale dell’art. 48 della legge notarile.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    11 maggio 2017

    Testamento: quale scegliere?

    Cosa cambia per il cittadino. In un momento in cui si fanno sempre più forti le voci di un possibile aumento delle tasse sulle successioni e donazioni, diviene quanto mai importante procedere a una corretta pianificazione successoria. Vediamo allora quali sono le principali forme di testamento riconosciute dal nostro ordinamento, ricordando che il testamento (atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà  cessato di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse) è sempre revocabile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. Il codice civile menziona quattro tipologie diverse di testamento, da quello più semplice in assoluto, quello olografo, fino ai testamenti speciali ammessi solamente in circostanze particolari, come calamità , guerre etc. Testamento olografo Disciplinato dall'art. 602 c.c., il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l'aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l'ausilio, noto come mano guidata, in caso di difficoltà  nella scrittura. Deve essere datato e sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione si ritiene valida anche se priva di nome e cognome, se designa comunque con certezza la persona del testatore (es. Tuo zio Tizio). La data deve contenere indicazione del giorno, mese e anno (o essere comunque certa, ad esempio Natale 1980). Il testamento olografo è sicuramente il più facile da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico. Testamento pubblico Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà , il quale provvede a redigerla e a darne lettura alla presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. L'indubbio vantaggio di questo tipo di testamento consiste nel fatto che, essendo redatto da un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, le ultime volontà  saranno formulate nel modo giuridicamente più opportuno, in modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione si sarà  aperta. Testamento segreto Il testamento segreto (art. 604 c.c.) non trova moltissima diffusione nella prassi, anche se in realtà  unisce i vantaggi del testamento olografo (segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione), motivo per cui è chiamato anche testamento misto. Sostanzialmente il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità . L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Testamenti speciali I testamenti speciali sono previsti dagli artt. 609 e ss c.c.. Sono ammessi solamente in ipotesi particolari, in particolare: malattie contagiose, calamità  pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.); durante un viaggio in nave o aeromobile (artt. 611 e 616 c.c.); in tempo di guerra o mobilitazione da parte di militari o persone a seguito di forze armate (art. 617 c.c.). In queste ipotesi, date le particolari circostanze, sono autorizzati a raccogliere le ultime volontà  anche altri soggetti, quali il comandante, il ministro di culto, il cappellano militare, etc. Sono ipotesi del tutto eccezionali, in cui prevale l'interesse a far sì che il testatore possa anche in quel momento disporre dei propri beni per quando avrà  cessato di vivere. Proprio per le loro caratteriste particolari, tuttavia, terminata la situazione eccezionale, essi perdono efficacia decorsi tre mesi. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    23 marzo 2017

    Testamento olografo: nullo se c'è l'aiuto

    Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 5505 del 6 marzo 2017 Cosa cambia per il cittadino. La legge prevede, ai fini della sua validità , che il testamento olografo debba essere interamente scritto, datato e sottoscritto per mano del testatore. La Cassazione in una recente ordinanza ha affermato che, in presenza di aiuto (è il caso della "mano guidata" ovvero del testatore aiutato nella scrittura), il requisito della autografia non possa dirsi soddisfatto così come richiesto dalla legge ed in particolare dall'art. 602 c.c. In tali casi il testamento deve considerarsi nullo, anche qualora si riesca a dimostrare che quanto scritto fosse la reale volontà  del testatore. Se, dunque, il testatore non è in grado di scrivere autonomamente, perchè ad esempio affetto da un tremolio alle mani che glielo impedisce, un eventuale testamento redatto con la tecnica della "mano guidata", ancorchè con minimo aiuto, deve considerarsi in ogni caso nullo, con la conseguenza che la successione sarà  regolata integralmente dalla legge con il concorso di tutti gli eredi che ne abbiano diritto. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Tizio, poi defunto, aveva redatto testamento disponendo dei suoi beni in favore della moglie. Le sorelle di Tizio avevano poi impugnato il testamento affermandone la nullità  in quanto redatto con "mano guidata", ovvero con l'aiuto di un amico di vecchia data, chiedendo l'apertura della successione legittima e quindi il loro concorso insieme alla moglie nella successione dei beni del defunto. Dall'analisi delle circostanze del caso concreto era emerso che effettivamente l'amico aveva aiutato Tizio guidando la sua mano sotto dettatura, in quando Tizio era affetto da un tremolio che gli impediva di scrivere da solo. Le ragioni giuridiche. La Cassazione ha concluso per la nullità  del testamento olografo redatto con la tecnica della "mano guidata" per una serie di ragioni giuridiche e soprattutto alla luce del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento. Occorre, in particolare, tenere conto della semplicità  del testamento olografo che già  di per sè dovrebbe prevenire la possibilità  di interventi perturbatori della volontà  del testatore. Non bastano in tali casi a escludere la nullità  nemmeno il fatto che il contenuto del testamento sia stato effettivamente quello voluto dal de cuius e il fatto che l'intervento ausiliare del terzo fosse finalizzato solamente a una riduzione del tremolio. L'intervento del terzo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è già  di per sè sufficiente a escludere il requisito dell'autografia del testamento olografo, elemento indispensabile per la sua validità . L'intervento del terzo, anche se minimo, in ogni caso, altera la personalità  e l'abitualità  del gesto scrittorio. D'altronde aderire alla diversa soluzione sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria comporterebbe problemi di non semplice soluzione per quanto attiene all'accertamento della corrispondenza tra il testo e la volontà  del de cuius e dell'effettiva finalità  dell'aiuto del terzo; tutti aspetti che minerebbero in maniera evidente le finalità  di chiarezza e semplificazione che sono alla base del testamento olografo. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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