• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    09 febbraio 2024

    Clausola penale e imposta di registro

    Cassazione, sentenza 7 novembre 2023, n. 30983, sez. V civile.  La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale assorbe pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale. Infatti, la clausola penale si sottrae all'applicazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 21 del DPR 131/1986, in base al quale tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione e si presta a essere osservata ai sensi del successivo secondo comma, secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (che è quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando dette disposizioni derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Né importa che, quale penale per un ritardo (come tipicamente accade nei contratti di locazione), sia pattuito un tasso di interesse moratorio eccedente quello legale perché anche se, in tal caso, non si verte tecnicamente nell'ambito di una clausola penale, si ha pur sempre una pattuizione che ha caratteri di intrinseca e necessaria derivazione. Difatti, tale clausola, da un lato, ha lo scopo di sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale essa è contenuta e che, pertanto, non ha una causa propria e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita e d'altro lato, essa non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto al quale accede. In conclusione, la penale, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, è da considerare unitariamente rispetto al contratto nel quale viene contemplata, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di un eventuale inadempimento, l'obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato direttamente dalla legge. In sostanza, non potendo affermarsi che la penale e le altre clausole del contratto all'interno del quale la penale è stata inserita siano rette da cause diverse e separabili, ne discende la conseguenza di doverle considerare tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre e, quindi, tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all'imposizione più onerosa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pete Linforth da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    23 marzo 2022

    Locazione e fallimento del conduttore

    Cassazione 24 settembre 2020 n. 20041.In caso di fallimento del conduttore il contratto di locazione prosegue in capo alla curatela fallimentare che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata, con la corresponsione dell’eventuale indennizzo, nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    03 dicembre 2020

    Canone di locazione

    Cassazione, ordinanza del 31 agosto 2020 n. 18114. In un contratto di locazione a canone concertato, se il canone convenuto dalle parti è superiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali in vigore al momento della stipula, allora la proprietaria può essere condannata a restituire l’importo versato in eccedenza alla locataria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    16 gennaio 2017

    Cassazione: è nullo il contratto di locazione...

    Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25503 Cosa cambia per il cittadino La Corte di Cassazione, con la recente sentenza, ha affrontato il tema del contratto di locazione non registrato, affermandone la nullità  per violazione dell'art. 1 comma 346 della Legge 311/04. Ciò implica che, in tali casi, il locatore non ha diritto al pagamento dei canoni ma solamente, ricorrendone i presupposti, a un eventuale risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o a un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La vicenda prende le mosse da un contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nel 2007, per il quale il conduttore non aveva mai pagato il canone. A fronte della richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento per illegittima occupazione, la convenuta si costituì eccependo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne concordato la futura stipula. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1413 del 6 giugno 2012, accolse la domanda. La Corte d'appello di Bologna, adita dalla soccombente, rigettò il gravame ritenendo che il contratto di locazione fosse stato concluso, ma che fosse inefficace in quanto non registrato e che comunque l'inefficacia non esimesse l'occupante dall'obbligo di pagamento del canone pattuito, "come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile". La Corte di Cassazione, non condividendo tale ricostruzione giuridica, ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. Le ragioni giuridiche L'art. 1 comma 346 della Legge 311/04 prevede che "i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità  immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati". La norma sul punto è chiara nel prevedere che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente nullo e non, come diversamente sostenuto dalla Corte di Appello di Bologna, valido ma inefficace. Da ciò deriva che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c., dal momento che le norme sull'inadempimento del contratto non vengono in rilievo nel caso di un contratto nullo, il quale non può mai produrre effetti, nemmeno nel caso di contratti di durata. Pertanto, anche volendo qualificare la prestazione effettuata dal locatore come irripetibile, sottolinea la Corte, questa potrà , al più, dar vita, ricorrendone i presupposti, a un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ma non al pagamento dei canoni. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

    Scopri di più