Cassazione, sentenza 18 gennaio 2024, n. 1960, Sez. V.

Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del notaio avverso l’avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero dell’imposta di registro proporzionale relativa al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare da lui ricevuto.

Ciò in quanto nella fattispecie deve escludersi la ricorrenza dei presupposti dell’enunciazione tassabile, in virtù del principio già affermato in precedenti sentenze: “in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841)”. Più precisamente la disposizione de qua esclude l’imposta “quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”. Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante. (…) Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all’esito del conferimento.


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Foto di Mikko Koivuneva da Pixabay

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