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    28 marzo 2024

    Intervista a Lucio Mariani

    LUCIO MARIANI, Dottore Commercialista e Revisore contabile è stato tra i partecipanti alla tavola rotonda “Famiglie imprenditoriali e generazioni: il ruolo di protocolli e patti» coordinata dal Prof. PAOLO GUBITTA. Se sei interessato anche tu ad ascoltare il suo intervento, da oggi puoi acquistare il convegno e guardarlo in differita!Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.

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    28 marzo 2024

    Le 10 cose da sapere prima di costituire una...

    1. Cos’è una S.r.l.? Il significato della sigla S.r.l. è società a responsabilità limitata. Questo tipo di società di capitali permette di svolgere un’attività economica con limitazione della responsabilità dei soci al valore della quota di capitale sottoscritta. I beni conferiti dai soci diventano, infatti, di proprietà della società, la quale è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue, dunque, che il patrimonio sociale non può essere aggredito dai creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società); analogamente, i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci perché delle obbligazioni sociali risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio.    2. Cosa sono i conferimenti? Come anticipato, la società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci e, dunque, è necessario dotare la società di un capitale iniziale. Questo capitale è detto capitale sociale ed è composto dall’insieme dei conferimenti dei soci. I conferimenti sono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente – ossia per la durata della società – parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di attività di impresa (es. denaro, beni in natura, beni immateriali quali licenze, brevetti, know how, diritti di credito, ecc.). Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura e crediti devono essere effettuati integralmente. 3. A quanto deve ammontare il capitale sociale per costituire una S.r.l.? Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è di 10.000€. Tuttavia, a partire dal 2013, si è prevista la possibilità di costituire una S.r.l. anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro e purché i conferimenti siano versati subito per intero e in denaro (S.r.l. a capitale ridotto). In quest’ultimo caso, deve essere annualmente accantonato a “riserva legale” il 20% degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a quando detta riserva non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di €10.000.   4. Quanti soci può avere una S.r.l.? La S.r.l. può essere costituita con due o più soci, persone fisiche o giuridiche – e in questo caso viene definita S.r.l. pluripersonale – ma anche con un unico socio, la cosiddetta S.r.l. unipersonale. In quest’ultimo caso, la costituzione e il funzionamento sono identici a una S.r.l. con più soci, ma vi sono alcune particolarità: L’unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro (e non solo il 25% come previsto per le S.r.l. pluripersonali);Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. Di regola, l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. La violazione della disciplina dei conferimenti ovvero l’omissione della pubblicità relativamente al verificarsi dell’unipersonalità o al mutamento dell’unico socio impediscono che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata e, conseguentemente, in tali casi, esso risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 5. Quali sono gli adempimenti per costituire una S.r.l.? La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene nel rispetto dei seguenti passaggi: a) predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, da effettuarsi con atto del notaio. L'atto costitutivo contiene alcuni dati essenziali relativi ai soci, all’ammontare dei conferimenti, alla sede e alla durata della società, mentre lo statuto disciplina il funzionamento della S.r.l. (ad esempio i poteri degli amministratori e degli altri organi, il potere di rappresentanza e l'importo del capitale sociale). Inoltre, nello statuto va indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società; b) versamento del capitale sociale, secondo le regole esposte in precedenza; c) apertura di partita IVA e PEC. La partita IVA viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del commercialista, mentre la posta elettronica certificata (PEC) è un indirizzo e-mail particolarmente qualificato (la PEC ha il valore di una raccomandata A/R; d) iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge. Con tale iscrizione la S.r.l. viene definitivamente ad esistere e diventa a tutti gli effetti un soggetto autonomo e separato dai soci. 6. S.r.l. semplificata. Che cos’è e in che cosa si differenzia da quella ordinaria? Nel 2012 è stato introdotto un tipo speciale di società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata o S.r.l.s., con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Per poter procedere alla costituzione di una S.r.l.s. devono essere rispettati alcuni requisiti: I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche (come, ad esempio, le società);L’atto costitutivo deve inderogabilmente conformarsi al modello standard tipizzato, approvato con decreto ministeriale (oggi D.M. 23 giugno 2012, n. 138);Il capitale sociale deve essere pari ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro;Il conferimento deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e non possono essere conferiti beni o servizi. La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita per atto pubblico, ma l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da oneri fiscali e camerali e, per il loro espletamento, non sono dovuti onorari notarili.   7. Quali sono le cause di scioglimento si una S.r.l.? I motivi di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono i seguenti:  decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società senza che vi sia stata una apposita delibera di proroga;conseguimento dell'oggetto sociale (cioè lo scopo perseguito dall’attività imprenditoriale) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;riduzione del capitale al disotto del minimo legale, senza che il capitale minimo venga ricostituito o la società trasformata;recesso del socio, la cui quota non viene acquistata da altri soci preesistenti o subentranti o il cui rimborso precluda la prosecuzione dell’attività per insufficienza del capitale sociale;deliberazione assembleare;altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Negli ultimi due casi, per accertare la causa di scioglimento e procedere alla liquidazione, occorre la presenza di un notaio, che deve redigere ed autenticare un verbale di scioglimento sottoscritto dall’amministratore e dagli altri organi eventualmente convocati. Per le altre ipotesi, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. È questa la cosiddetta procedura di scioglimento “semplificata”, che non richiede, cioè l’intervento del notaio, in quanto è sufficiente che l’organo amministrativo rediga un verbale di accertamento della causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore, il quale si occuperà della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Una volta liquidato il patrimonio e redatto e approvato il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della partita IVA. 8. Qual è la sorte degli eventuali debiti e crediti della società dopo la sua estinzione? A seguito dell’estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese: i debiti della società che dovessero risultare ancora insoddisfatti dopo la liquidazione si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, in coerenza con il principio della responsabilità limitata, questi possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto da ciascuno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò significa che se non hanno ottenuto nulla con il bilancio finale, non rischieranno nulla;le situazioni soggettive attive (come, ad esempio, i crediti) che non dovessero essere state tempestivamente dismesse dal liquidatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ne avesse avuto conoscenza, possono ritenersi estinte, in quanto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare a dette situazioni soggettive; se, invece, il liquidatore non ne era a conoscenza, tali situazioni soggettive si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione. 9. La costituzione di una S.r.l. online. Dal 2021 è possibile costituire una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata semplificata online, cioè tramite videoconferenza e sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. A tal fine sono previste alcune condizioni: la S.r.l. deve avere sede in Italia;i conferimenti dei soci devono essere effettuati esclusivamente in denaro versato tramite bonifico sul conto corrente bancario del notaio rogante;la costituzione online deve avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci;Se le parti risiedono all’estero, abilitato alla ricezione dell’atto sarà qualsiasi notaio; se, invece, le parti hanno residenza in Italia, allora ci si deve rivolgere al notaio del luogo in cui almeno una delle parti ha la residenza o la sede legale; Se il notaio dovesse rilevare problemi, ad esempio laddove avesse dubbi sull’identità delle persone o sul mancato rispetto delle norme di legge sulla capacità di agire dei costituenti, allora potrà interrompere la procedura richiedendo immediatamente che la stessa si svolga in presenza. 10. Vantaggi di una S.r.l. Come si evince da quanto detto in precedenza, la costituzione di una S.r.l. comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. La responsabilità limitata dei soci, la mancanza di limiti nella determinazione del capitale sociale, l’ampia libertà statutaria, la possibilità di costituire una S.r.l. unipersonale sono tutte caratteristiche che rendono la società a responsabilità limitata un modello societario in cui vi è grande libertà in ordine al suo funzionamento e, per questa ragione, anche uno dei modelli più diffusi, soprattutto per le società a base familiare e/o a bassa capitalizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 marzo 2024

    Intervista a Paolo Broccoli

    Il notaio Paolo Broccoli ha approfondito la compatibilità tra il contratto preliminare ed il patto di famiglia alla luce della natura giuridica del patto e delle possibili implicazioni nell’ottica del percorso generazionale di impresa.Se sei interessato anche tu ad ascoltare l’intervento, da oggi puoi acquistare il convegno e guardarlo in differita!Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.

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    27 marzo 2024

    Le liberalità indirette

    La donazione è il contratto con il quale un soggetto (il “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (“donatario”) o assume verso quest’ultimo un’obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza, cioè, ricevere una controprestazione e con la specifica volontà di arricchirlo impoverendo se stesso. Trattandosi di un’attività giuridica che determina un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcunché in cambio, la legge prescrive per l’atto di donazione forme “solenni”: il Codice civile commina, infatti, la nullità della donazione (e cioè la conseguenza che nessun diritto è trasferito e nessun obbligo è assunto) qualora essa non sia stipulata per atto pubblico – e quindi con il necessario intervento del notaio – in presenza di due testimoni. Nella vita quotidiana, tuttavia, l’intento di un soggetto di beneficiare un altro soggetto senza avere una controprestazione in cambio si raggiunge spesso anche mediante strumenti diversi rispetto alle donazioni “formali”. Si pensi, ad esempio, ad un padre che estingue un debito del figlio senza farsi rimborsare le somme pagate. In tutti questi casi è possibile parlare di donazione “indiretta”: infatti, al pari della donazione formale, si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente, ma attraverso strumenti giuridici diversi dalla donazione e, quindi, senza che siano seguite le formalità necessarie per quest’ultima. La donazione viene definita “indiretta” proprio perché si giunge al medesimo effetto di una donazione, ma “indirettamente”, attraverso un percorso diverso. La donazione indiretta, pertanto, è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. In particolare, tali liberalità si possono realizzare, ad esempio: con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come le rinunce abdicative);con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo;con la combinazione di più negozi o di negozi e atti giuridici (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).  È bene, tuttavia, non confondere la donazione indiretta con la donazione simulata: la differenza consiste nel fatto che mentre nella prima il negozio, cui la liberalità viene immediatamente a collegarsi, è effettivamente voluto e concluso, nella seconda si è in presenza di un negozio apparente che non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali si limitano a dare parvenza di un rapporto oneroso all’effettiva liberalità che intendono porre in essere. Ad esempio, le parti potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento. Per evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima, la legge equipara il più delle volte le donazioni indirette a quelle dirette. Ciò comporta che i legittimari dovranno imputare quanto ricevuto a titolo anche di donazione indiretta e che la base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto fuoriuscito dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Ad esempio, laddove un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l’immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota legittima.  Dal punto di vista delle disposizioni tributarie applicabili, l’imposta di donazione non si applica se la donazione indiretta: è collegata ad atti (come la compravendita immobiliare) per i quali sono dovute l’imposta di registro o sul valore aggiunto;riguarda casi di donazione di modico valore;è destinata a spese per il mantenimento, l’educazione o la malattia;non risulta da atto scritto soggetto a registrazione. Non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    26 marzo 2024

    Divieto dei patti successori

    Il nostro ordinamento prevede che l’eredità si devolva per testamento o per legge, subentrando quest’ultima solamente laddove manchi, in tutto o in parte, una successione testamentaria. È evidente, quindi, il maggior favore che viene accordato alla volontà del testatore in ordine alla disposizione dei propri beni, volontà che può essere modificata o revocata liberamente dal soggetto fino al momento della sua morte. Per questo motivo, sono espressamente vietati dalla legge i cosiddetti “patti successori”, per tali intendendosi quei negozi giuridici bilaterali o unilaterali, che hanno ad oggetto la successione di una persona non ancora defunta. In altre parole, con il patto successorio un soggetto si accorda con un terzo circa le sorti della sua successione (quindi del suo patrimonio), quando ancora è in vita, o un terzo dispone di diritti derivanti da una successione altrui non ancora apertasi. Il fondamento del divieto si rinviene, appunto, nella libertà di testare, garantita dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento del negozio giuridico testamentario, unilaterale e modificabile/revocabile fino all’ultimo momento prima della morte: il testatore non deve essere in alcun modo condizionato nella redazione delle sue ultime volontà, ancor meno da un vero e proprio contratto il quale, inoltre, non sarebbe irrevocabile se non per mutuo consenso delle parti. Si riconoscono varie tipologie di patti successori, in particolare: Patti successori istitutivi: si configurano quando un soggetto conviene con un altro di nominarlo erede o di effettuare una determinata disposizione testamentaria a suo vantaggio;Patti successori dispositivi: riguardano gli accordi stipulati dal presunto futuro erede con un terzo in relazione a beni appartenenti ad una successione non ancora aperta;Patti successori rinunciativi: sono quelli con cui il presunto futuro erede dispone dell’eredità, rinunciandovi. È necessario che l’accordo intercorra tra il presunto erede e il soggetto che beneficia della sua rinuncia o con la persona della cui eredità si tratta;Patti successori obbligatori: sono quelli con cui un soggetto si obbliga a disporre della propria successione oppure a disporre di diritti che gli spettano su una successione non ancora aperta. I patti successori sono sempre nulli e tale nullità può essere fatta accertare da un giudice da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento: l’azione è infatti imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della trascrizione della domanda di nullità. Per i patti successori, inoltre, non è configurabile la conversione del contratto nullo: tale rimedio è previsto dalla legge e consente al contratto nullo di produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora debba ritenersi che le parti lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità. Tuttavia, proprio perché le disposizioni mortis causa possono essere contenute solo in un testamento (che si caratterizza per essere un atto spontaneo e unilaterale) tale rimedio non è esperibile per i patti successori.  L’ordinamento contempla un’unica espressa deroga al generale divieto di cui si è detto, costituita dal cosiddetto “patto di famiglia”. Il patto di famiglia è un contratto con cui un soggetto (imprenditore titolare di un’azienda o di partecipazioni societarie), denominato “disponente”, dispone della propria azienda o delle partecipazioni societarie di cui è titolare a favore di uno dei suoi discendenti, denominato “assegnatario”. A tale accordo devono partecipare altresì i soggetti che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la successione a causa di morte al momento della stipula del patto di famiglia (ad esempio il coniuge, i figli del disponente): infatti, questi soggetti devono essere liquidati dall’assegnatario in base al valore di quanto ricevuto dal disponente, con una somma di denaro calcolata sulla base delle quote di legittima che sarebbero spettate ai legittimari ove in quel momento si fosse aperta la successione. L’obiettivo di tale disciplina è quello di anticipare il momento del passaggio generazionale in azienda evitando la frammentazione delle imprese e delle partecipazioni societarie tra più eredi, con conseguente paralisi dell’attività di impresa e/o svalutazione delle partecipazioni stesse. Proprio per il fine perseguito, il patto di famiglia, che nella sostanza è un patto successorio, viene eccezionalmente ammesso dalla legge italiana. Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shannon Lawford da Pixabay © Riproduzione riservata          

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    26 marzo 2024

    Intervista a Paolo Gubitta

    Se sei interessato anche tu ad ascoltare la tavola rotonda “Famiglie imprenditoriali e generazioni: il ruolo di protocolli e patti» coordinata dal Prof. Paolo Gubitta Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti. Potrai acquistare il convegno e visualizzarlo in qualsiasi momento. PARTECIPANTI: Gaia Boschetti, Notaio in Vicenza (VI) e socio co-fondatore SuperPartesAlessandra Bussi Moratti , Psicologa e consulente aziendaleLucio Mariani, Dottore Commercialista e Revisore contabileArmando Pio Sperotto, Amministratore Delegato della società Cristiano di Thiene SpA Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

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    25 marzo 2024

    Acquista i materiali del convegno 02.03.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti. Foto di Shotkitimages da Pixabay

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    25 marzo 2024

    La surroga del mutuo: cos'è e quando conviene

    Il mutuo è un impegno a lungo termine ed è bene sceglierlo con attenzione. Tuttavia, potrebbe accadere che, una volta acceso un mutuo con una banca, sopravvengano condizioni più vantaggiose o, semplicemente, non si sia più soddisfatti delle condizioni contrattuali originarie. Specialmente in questo momento storico in cui i tassi sono molto elevati, la surroga del mutuo potrebbe essere la soluzione. Ma che cosa si intende con “surroga del mutuo”? La surroga del mutuo (o portabilità del mutuo) è quel meccanismo attraverso il quale un mutuo ipotecario stipulato con una banca può essere trasferito in un altro istituto bancario che offre condizioni più convenienti, senza costi o burocrazia a carico del mutuatario. Da un lato, infatti, non sono previsti costi né penali da corrispondere alla “vecchia banca”, la quale non può opporsi al trasferimento del mutuo; dall’altro, nessun costo il mutuatario dovrà sostenere nei confronti della “nuova banca” per commissioni, spese di istruttoria del mutuo, perizia dell’immobile, oneri notarili, o altro. Il mutuatario dovrà solo limitarsi a richiedere il mutuo con surroga alla nuova banca la quale, in caso di approvazione, contatterà la vecchia banca dando il via al relativo iter, sopportandone tutti i costi.  Ma quali mutui si possono surrogare? In genere, è possibile surrogare qualsiasi tipologia di mutuo, anche i mutui già surrogati, non essendo previsto dalla legge alcun limite a quante volte si possa effettuare la richiesta di surroga.  L’unica condizione da tenere presente è che non è possibile surrogare il mutuo già acceso con un altro della stessa banca, dovendosi in tal caso richiedere la c.d. rinegoziazione del proprio mutuo, la quale prevede, a differenza della surroga, che il mutuatario richieda la variazione delle condizioni contrattuali del mutuo alla stessa banca che lo ha erogato. Da quanto detto sopra, si evince come la surroga comporti una sostituzione del mutuo senza cancellazione dell’ipoteca originaria e senza costituirne una nuova: la nuova banca, infatti, si surrogherà (cioè subentrerà) nell’ipoteca originaria che rimarrà in vita e garantirà le obbligazioni assunte dal mutuatario nei confronti della nuova banca. Pertanto, il mutuatario ha la possibilità di modificare la durata del mutuo, e quindi l’importo delle rate mensili, il tipo di tasso, lo spread, ma non l’importo finanziato, o, meglio, il debito residuo da pagare sul finanziamento in corso: non è possibile, infatti, incrementare l’importo del debito residuo per ottenere una liquidità aggiuntiva, dovendosi ricorrere, in tale evenienza, all’istituto della c.d. sostituzione del mutuo. Dopo quanto tempo si può richiedere la surroga del mutuo? In realtà, la legge non prevede un vincolo temporale per poter richiedere la surroga del mutuo e, anzi, tale procedimento conviene nel momento in cui il mutuo è ancora “giovane”, cioè se mancano diversi anni all’estinzione del debito. La ragione è molto semplice: con il tipo di piano di ammortamento più diffuso in Italia per i mutui, c.d. ammortamento alla francese, è soprattutto all’inizio del mutuo che vengono corrisposti gli interessi sul finanziamento con la conseguenza che richiedere la surroga verso la fine del mutuo comporterebbe un vantaggio minimo per il mutuatario, oltre che per la banca surrogante, la quale potrebbe rifiutare anche la richiesta. È bene tenere presente, infatti, che, se la banca che ha erogato il mutuo originario non può opporsi alla richiesta di surroga, potrebbe essere, invece, che la nuova banca contattata per la surroga non sia disponibile a concedere il mutuo. Oltre al caso appena menzionato (cioè quando l’operazione è prossima all’estinzione e, dunque, presenta un basso livello di interessi da restituire con conseguente scarsi margini di remunerazione per la banca), la surroga potrebbe essere rifiutata quando, ad esempio: la situazione reddituale del mutuatario sia peggiorata;l’ammontare del finanziamento sia molto basso, con conseguente esiguità anche degli interessi;l’immobile abbia perso valore, con conseguente minore garanzia per la banca surrogante;il mutuatario non sia sufficientemente affidabile. Per questo motivo, oltre ai documenti anagrafici, il mutuatario ha l’onere di allegare alla richiesta di surroga i documenti relativi alla sua situazione reddituale (come, ad esempio, le ultime due buste paga, una copia della dichiarazione dei redditi, l’iscrizione all’albo professionale in caso di liberi professionisti) e al vecchio mutuo (una copia dell’atto di acquisto, la documentazione relativa all’ipoteca, il certificato di abitabilità, ecc.). In ogni caso, la documentazione può variare da una banca all’altra e l’eventuale rifiuto non impedisce al mutuatario di richiedere la surroga presso un’altra banca, che potrebbe richiedere condizioni e documentazioni differenti. Intendi richiedere la surroga del mutuo e desideri informazioni più specifiche? Contatta i Professionisti SuperPartes per ottenere maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay © Riproduzione riservata

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