25 febbraio 2022
Il vincolo di pertinenzialità tra la cosa...
Cassazione, sentenza del 21 luglio 2021. Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria una espressa e formale dichiarazione della nuova e diversa destinazione della cosa. L’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili se sorretto da congrua e corretta motivazione, presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella effettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo consistente nella volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale da parte di chi abbia la disponibilità giuridica e il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata