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    13 settembre 2024

    Patto di famiglia: liquidazione in favore del...

    Cassazione, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19627, sez. V. Può ribadirsi che: il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari; in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio; l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari (v. sentenza n. 29506/2020, confermata con l’ordinanza n. 19561/2022, le cui argomentazioni il Collegio pienamente condivide). In virtù dell’approdo interpretativo cui è giunta da ultimo la giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che, nel quadro complessivo della disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell’attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal de cuius o dal donante, in tal modo applicando l’imposta prendendo come riferimento l’effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell’erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell’adempimento dell’onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, e che l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, cit. riguardi esclusivamente la donazione dell’azienda o delle partecipazioni sociali e non le c.d. “attribuzioni compensative”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 settembre 2024

    Responsabilità del notaio

    Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19849, sez. II civile. La responsabilità del notaio per inadempimento degli obblighi accessori relativi alla verifica della libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita può configurarsi anche nei confronti dei terzi pregiudicati dall’attività negligente del pubblico ufficiale. In tal caso, la responsabilità si configura come extracontrattuale e il danno risarcibile deve essere parametrato alla situazione economica nella quale il terzo danneggiato si sarebbe trovato qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di rawpixel da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 settembre 2024

    Sesto incontro "Dialoghi SP: Obiettivo Finanza...

    Diretta Facebook, Linkedin, YouTube 2 ottobre alle 14.30 nei canali social SuperPartes, ci sarà il sesto incontro del ciclo di incontri in diretta “Dialoghi SuperPartes: “Obiettivo finanza consapevole”. Unisciti a noi per imparare l’arte del dialogo finanziario consapevole. Per partecipare basterà collegarsi nelle pagine all'orario indicato. Non sono previsti CFP.Foto di Sasiepre da Pixabay

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    11 settembre 2024

    Vedi il quinto incontro delle dirette: Obiettivo...

    Come passare da pregiudizi e preconcetti alla conoscenza consapevole e razionale finanziaria? Approfondisci le tue conoscenze finanziarie con Paolo Broccoli, notaio in Colognola Ai Colli e socio co-fondatore SuperPartes e Notai2021 e l'esperto del settore Nicola Benini dottore commercialista e consulente finanziario indipendente IFA CONSULTING. Clicca sul video e rivedi l'incontro!

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    11 settembre 2024

    Azione di riduzione e accettazione di eredità...

    Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile.  L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    11 settembre 2024

    L’assemblea condominiale

    L’assemblea condominiale è un momento fondamentale per la vita di ogni condominio: in tale occasione, infatti, sono discusse questioni che riguardano gli interessi di tutti i condomini e vengono assunte le decisioni principali. Ma come si svolge un’assemblea di condominio? E quali sono i momenti più importanti e i temi più spesso oggetto di delibera? Innanzitutto, è bene specificare che l’assemblea è un organo collegiale competente, come già anticipato, per assumere le decisioni maggiormente significative per la vita dl condominio. Si tratta dell’organo provvisto di maggiori competenze e maggiori poteri rispetto all’amministratore di condominio, il quale ha il compito di convocare e programmare l’incontro e definire l’ordine del giorno, ma non può decidere nulla di sua iniziativa. L’assemblea condominiale si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria: L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno, come previsto dalla legge. L’amministratore, infatti, alla fine di ogni anno è tenuto a rendere conto della propria gestione, fornendo ai condomini un resoconto dettagliato del suo operato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;L’assemblea straordinaria, invece, viene convocata per tutte le materie che esulano dall’assemblea ordinaria, ovvero quando l’amministratore lo ritenga necessario o, da ultimo, quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. La convocazione e i quorum costitutivi Prima dell’assemblea vi è la convocazione assembleare, ad opera dell’amministratore di condominio. Tale convocazione deve giungere all’avente diritto a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione. Non sono prescritte regole di forma per l’avviso di convocazione che, tuttavia, deve essere rivolto a tutti i condomini a pena di nullità della delibera. La regolare costituzione dell’assemblea avviene con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio (in base alle tabelle millesimali) e la maggioranza dei partecipanti al condominio (50% più uno). Qualora sia impossibile deliberare validamente per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo, l’assemblea ha luogo in seconda convocazione almeno il giorno successivo a quello della prima e non oltre il decimo. In seconda convocazione il quorum si raggiunge con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Attribuzioni dell’assemblea ordinaria Le competenze dell’assemblea ordinaria sono elencate espressamente dalla legge e riguardano: la conferma dell’amministratore e l’eventuale sua retribuzione; l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini; l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e l’impiego del residuo attivo della gestione; le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori (se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti). I quorum deliberativi dell’assemblea condominiale Una volta costituita validamente l’assemblea, i condomini sono tenuti ad approvare le delibere. Anche in questo caso sono previsti quorum cc.dd. deliberativi: in prima convocazione, è richiesta l’approvazione di tanti condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, oltre alla maggioranza degli intervenuti in assemblea;in seconda convocazione, invece, è sufficiente l’approvazione di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio, oltre alla maggioranza degli intervenuti in assemblea. Le maggioranze sopra indicate sono riferite a quelle “semplici”; tuttavia, per alcune tipologie di delibere è richiesta una maggioranza cosiddetta “qualificata”, con un numero di voti e di millesimi maggiore. Ad esempio: per la nomina, revoca o conferma dell’amministratore, per le riparazioni straordinarie di notevole entità, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi migliorativi della sicurezza dell’edificio e per installare impianti di videosorveglianza occorre il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, e il raggiungimento di almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio);per approvare le innovazioni sulle parti comuni è necessario il voto favorevole di due terzi degli intervenuti, rappresentativi di almeno due terzi di millesimi di proprietà dell’edificio;per la modifica del regolamento condominiale di tipo contrattuale, per la vendita di parti comuni, per l’approvazione di innovazioni radicali (che possono compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio o il suo decoro architettonico) occorre sempre l’unanimità della compagine condominiale. 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    10 settembre 2024

    Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere...

    Cassazione, sentenza, 9 luglio 2024, n. 18681, sez. II civile. In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l’oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 settembre 2024

    Atti che comportano l’accettazione tacita...

    All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita, assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Nel caso di accettazione espressa, è richiesta la forma dell’atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) con il quale il chiamato all’eredità dichiara di volerla accettare o comunica di assumere la qualifica di erede;L’accettazione è tacita, invece, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. I requisiti richiesti dalla legge affinché vi sia accettazione tacita sono, quindi, due:  il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare; che tale atto non poteva essere posto in essere in mancanza della qualità di erede. In altri termini, gli atti compiuti devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Ma quali sono gli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità? La legge prevede delle fattispecie tipiche di accettazione tacita dell’eredità: In primo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla donazione, alla vendita e alla cessione dei diritti di successione. Sono contemplati, dunque, tutti i contratti bilaterali a titolo oneroso o gratuito, dai quali si escludono solo le donazioni indirette;In secondo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. Si possono verificare, quindi, due ipotesi: il titolare del diritto ereditario aliena il suo diritto, vendendolo dietro corrispettivo, ad un soggetto terzo all’eredità. La rinuncia in tal senso comporta accettazione tacita, e non vera e propria rinuncia, in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l’ha venduto e che di esso ha disposto;Viene venduto o donato (è il caso della rinuncia a titolo gratuito) il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all’eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell’alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone. L’acquisto dell’eredità, sempre tacitamente, può avvenire per effetto del possesso dei beni ereditari: qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il possessore di tali beni non rediga l’inventario o se, nei quaranta giorni successivi alla chiusura dell’inventario, non dichiara di voler accettare l’eredità, egli verrà considerato a tutti gli effetti erede puro e semplice. Oltre alle ipotesi previste dalla legge, la giurisprudenza ha individuato alcuni comportamenti che implicano una tacita accettazione dell’eredità. Si vedano, in particolare: il prelievo dal conto corrente del defunto, anche se ciò avviene per pagare debiti del de cuius;la stipula di un contratto di locazione. Non è considerata, invece, accettazione tacita di eredità la riscossione dei canoni di locazione;la riscossione di un assegno rilasciato al defunto, accettandone quindi il pagamento da parte di un debitore di quest’ultimo;il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. Per cui, se l’erede si intesta un immobile del defunto sta dimostrando tacitamente di voler accettare l’eredità e non può più rinunciarvi;la costituzione in una causa iniziata dal defunto, poi sospesa a seguito del suo decesso e infine proseguita dagli eredi;l’azione di riduzione per la lesione della legittima;il pagamento di debiti lasciati dal defunto con denaro prelevato dal patrimonio ereditario, il ricorso contro un accertamento fiscale, la richiesta di un rimborso d’imposta integrano atti di accettazione tacita. Come può essere osservato, tutti gli atti in questione – pur sicuramente non esaustivi della totalità delle fattispecie concrete immaginabili suscettibili di esprimere una tacita volontà di accettazione – presentano una caratteristica comune, cioè l’intenzione del chiamato di comportarsi come erede e, dunque, la sua volontà di assumere tale qualità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di NomeVisualizzato da Pixabay © Riproduzione riservata

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11 settembre 2024

Vedi il quinto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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