06 ottobre 2026
Irreperibilita’ del testamento olografo
Il testamento è definito dall’art. 587, I comma c.c. come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le principali caratteristiche del testamento sono dunque: La solennità: il testamento può essere compiuto soltanto con una delle forme tassativamente previste dalla legge. Nello specifico, il nostro ordinamento ammette il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto) e il testamento olografo, il quale deve essere scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, non essendo ammessa la scrittura per il tramite di altri soggetti.La revocabilità: opera ad nutum, senza bisogno cioè di particolari giustificazioni, e sino all’ultimo istante della vita del testatore. Fino alla sua morte, infatti, egli resta libero di modificare, integrare o eliminare le proprie volontà testamentarie, come confermato dall’art. 679 c.c. La revocazione del testamento può avvenire: in forma espressa, per mezzo di un nuovo testamento ovvero mediante una dichiarazione ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni; in forma implicita, nel caso in cui venga redatto un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con il precedente; in forma tacita, mediante distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo ovvero, relativamente alle disposizioni a titolo particolare, mediante alienazione o trasformazione della cosa legata. Proprio il tema della revocabilità è recentemente stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 4137 del 18 febbraio 2025, si è pronunciata in merito al problema dell’irreperibilità del testamento olografo. Nel caso di specie il testatore aveva predisposto un testamento olografo, ma l’originale non era stato rinvenuto dopo la sua morte, essendo disponibili solamente una copia fotostatica e alcuni codicilli originali consegnati dalla convivente del defunto, alla cui pubblicazione aveva proceduto il Notaio, in assenza di contestazioni circa l’autenticità dei documenti. Escludendo che la presenza di codicilli originali contenenti un riferimento non specifico al testamento olografo fosse sufficiente a dimostrare, da sola, l’esistenza dell’originale, la Corte ha affrontato il problema dello smarrimento del testamento olografo equiparandolo alla distruzione, in quanto in entrambi i casi a mancare è il supporto materiale della manifestazione testamentaria. Una volta dimostrata l’esistenza dell’originale in un momento precedente alla morte e constatato il suo mancato recepimento, opera la presunzione che sia stato lo stesso testatore a distruggerlo, con conseguente applicazione dell’art. 684 c.c. La Corte ha, però, sottolineato come tale presunzione possa essere superata da coloro i quali intendano avvalersi del testamento non rinvenuto: costoro dovranno dimostrare che al momento dell’apertura della successione il testamento esisteva ancora, ovvero che sia stato distrutto da un terzo, sia stato perduto fortuitamente oppure che il testatore non aveva intenzione di revocarlo. Resta, invece, priva di efficacia la mera fotocopia del testamento, poiché essa non possiede i requisiti formali richiesti per la validità del testamento olografo, né tali carenze possono essere sanate dalla successiva pubblicazione notarile. La presenza di una copia informale può, dunque, assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo al superamento della presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c.: prima è necessario fornire una prova idonea a vincere tale presunzione e solo successivamente la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell’atto. In conclusione, la decisione richiama l’attenzione sull’importanza della corretta conservazione del testamento originale e, in generale, sulla necessità di adottare strumenti idonei a garantire la certezza della volontà testamentaria. In questa prospettiva, il ricorso al testamento pubblico ricevuto dal notaio rappresenta una soluzione particolarmente efficace, in quanto assicura la conservazione dell’atto, ne evita il rischio di smarrimento o distruzione, con conseguente riduzione del rischio di possibili controversie successorie legate all’accertamento della volontà del testatore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Foto di Aksel Lian da Pixabay © Riproduzione riservata