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    12 giugno 2026

    Transazione e contratto nullo

    Cassazione, ordinanza, 8 gennaio 2026, n. 405, sez. III civile.  Ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa – la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) – e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell’istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità – e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 marzo 2026

    Cedibile il credito restitutorio derivante da...

    Cassazione, ordinanza, 10 novembre 2025, n. 29691, sez. III civile.  Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all’invalidità del contratto presupposto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, “a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria”, il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all’accertamento dell’invalidità della causa obligandi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Franz Bachinger da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 gennaio 2026

    Interessi moratori e contratto di factoring

    Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25300, sez. III civile.  La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l’espressione “prestazione di servizi”, contenuta nell’art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l’assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell’economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell’attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell’operazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Vesna da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2025

    Contratto a favore di terzi stipulato dal...

    Cassazione, sentenza, 8 gennaio 2025, n. 407, sez. II civile.  Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di aymane jdidi da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 marzo 2025

    Nullità del Contratto e Affidamento Incolpevole

    La Posizione della Cassazione La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29257 del 13 novembre 2024, sezione III civile, ha ribadito un principio chiave in materia di nullità contrattuale e affidamento incolpevole. In particolare, la Corte ha affermato che non può essere giuridicamente tutelato l'affidamento riposto sulla validità di un contratto stipulato in violazione di norme imperative, escludendo di conseguenza la possibilità di considerare "incolpevole" l'ignoranza di tale invalidità. Nullità del Contratto e Conseguenze Giuridiche Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva negato il diritto al risarcimento del danno per il soggetto che aveva confidato nella validità del contratto. La controversia riguardava un impianto di distribuzione di carburante, in cui il comodante aveva fatto affidamento sull'impegno del comodatario relativo a una durata contrattuale inferiore a quella minima inderogabile di sei anni, come previsto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32 del 1998. Affidamento Incolpevole: Un Limite alla Tutela Giuridica Secondo la Cassazione, non è possibile ottenere tutela risarcitoria se l'affidamento si basa su un contratto nullo per violazione di norme imperative. Questo principio si inserisce nell’alveo della giurisprudenza consolidata che nega la protezione a chi si basa su un accordo invalido, ponendo un limite all’istituto dell’affidamento incolpevole. Conclusioni La decisione della Cassazione sottolinea come, in materia contrattuale, la violazione di norme imperative comporti non solo la nullità dell’accordo, ma anche l’esclusione di qualsiasi forma di tutela per chi ha riposto fiducia in esso. Questo rappresenta un principio di fondamentale importanza per chi opera nel settore dei contratti commerciali e della distribuzione di carburanti, evidenziando la necessità di un'attenta verifica della conformità normativa prima di sottoscrivere un accordo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2025

    Differenza tra Negozio Complesso e Collegamento...

    Con la sentenza n. 29288 del 13 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema fondamentale nel diritto civile: la differenza tra negozio complesso e collegamento negoziale. La Corte ha chiarito i concetti e le distinzioni tra queste due categorie contrattuali, rispondendo a dubbi frequenti in merito alla loro configurazione e applicazione. Confusione tra Negozi Complessi e Collegiati Nel diritto civile, i concetti di negozio complesso e collegamento negoziale sono spesso confusi o utilizzati in modo intercambiabile, pur essendo distinti nella loro struttura e nelle loro implicazioni. Un negozio complesso, infatti, può sembrare simile a una serie di negozi collegati, ma i due differiscono profondamente, soprattutto per quanto riguarda la causa, ossia il motivo giuridico che giustifica e dà contenuto a ciascun negozio. Determinare quale categoria si applica è cruciale per stabilire la validità dei contratti e le loro implicazioni giuridiche. Distinzione tra Negozio Complesso e Collegamento Negoziale La Corte di Cassazione ha precisato che la differenza principale tra negozio complesso e collegamento negoziale risiede nella causa e nella struttura del collegamento tra i negozi. Negozio complesso: È un negozio plurilaterale che ha una causa unica. In questo caso, più atti negoziali vengono riuniti in un'unica operazione giuridica con una causa unitaria che giustifica l'intero negozio, come accade in un contratto che unisce più prestazioni in un unico atto. Un esempio di negozio complesso è un contratto di vendita con obbligo di pagamento rateale e di cessione di proprietà: tutti gli atti dipendono dalla stessa causa. Collegamento negoziale: In questo caso, si tratta di una serie di negozi distinti che sono tuttavia collegati da un nesso teleologico. Ogni negozio ha una propria causa, ma è finalizzato a realizzare un obiettivo comune o un interesse che sovrasta i singoli atti contrattuali. La causa del collegamento negoziale è autonoma e si aggiunge a quella dei singoli contratti, creando un effetto sinergico e unificato. Implicazioni Pratiche delle Differenze La differenza tra negozio complesso e collegamento negoziale ha importanti implicazioni pratiche. Nei negozi complessi, poiché esiste una causa unica che giustifica l'intero accordo, qualsiasi elemento dell'operazione è interdipendente. Nel collegamento negoziale, invece, ciascun negozio mantiene la sua autonomia, pur essendo collegato a un fine comune. La comprensione di queste distinzioni è fondamentale per la corretta interpretazione e gestione dei contratti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Leslin_Liu da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 dicembre 2024

    Contratto autonomo di garanzia e atti...

    La Cassazione, con ordinanza n. 26508 dell’11 ottobre 2024, ha stabilito l’art. 1310, primo comma c.c., in merito all’opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione a un condebitore solidale, non è applicabile nei confronti degli obbligati in un contratto autonomo di garanzia. Questa decisione evidenzia la natura distinta dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di herbinisaac da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 dicembre 2024

    Contratto preliminare di multiproprietà:...

    Cassazione, sentenza, 10 luglio 2024, n. 18878, sez. II civile. L’istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell’alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l’indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all’uopo l’indicazione del solo periodo di godimento dell’immobile riservato al promissario acquirente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Dorothe da Pixabay © Riproduzione riservata

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