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    28 maggio 2024

    Amministrazione di condominio: rovina e difetti...

    Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10380, sez. II civile. In tema di condominio, l’art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all’art. 1130 n. 4, c.c. l’azione di cui all’art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    11 gennaio 2024

    Estensione della proprietà condominiale

    Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2023, n. 27996, sez. II civile. In tema di condominio negli edifici, in base all’art. 1117 c.c., l’estensione della proprietà condominiale ad un bene separato e autonomo rispetto alle restanti unità facenti parte dello stesso edificio o comprensorio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a farlo ricomprendere nella proprietà del condominio medesimo, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Sasin Tipchai da Pixabay © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Ripetitore e lastrico solare: diritto di...

    Cassazione 30 aprile n. 8434/2020. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all’estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione. Il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l’approvazione di tutti i condomini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 maggio 2021

    Clausole del regolamento di condominio

    Cassazione, ordinanza n. 19714/2020. E’ nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’articolo 1138 c.c. ultimo comma vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’articolo 1137 c.c.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 aprile 2021

    Superbonus 110% e condominio: novità su quorum...

    Il Superbonus 110% sembra essere uno strumento fondamentale per dare impulso all’economia italiana e, al contempo, favorire il rinnovamento e la messa in sicurezza di strutture obsolete e non rispettose della normativa più recente e del risparmio energetico. Il governo, tra le altre misure, è intervenuto a snellire e semplificare le procedure per l’approvazione in condominio degli interventi connessi al superbonus. La novità legislativa L’art. 63 del c.d. "decreto agosto" (D. legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito successivamente con legge del 13 ottobre 2020 n. 126), ha ammesso un quorum deliberativo più leggero rispetto alle regole ordinarie introducendo una semplificazione nei procedimenti delle assemblee condominiali. In particolare, in deroga alla predetta norma del codice civile, le delibere assembleari aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Quindi, l'approvazione deve avvenire a maggioranza dei partecipanti all'assemblea ma questi devono rappresentare almeno 1/3 (e non più invece i 2/3) del valore dell'edificio condominiale. Inoltre, sempre nell’ottica di una semplificazione delle procedure, l’art. 63 del Dl 104/2020, nella legge di conversione, prevede che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.” Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. La ratio legis sottesa agli interventi appena richiamati è quella di offrire al condominio una opportunità di semplificazione al fine di deliberare e attuare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico con la detrazione del 110%.Avv. Maurizia TrapuzzanoPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    02 dicembre 2020

    Morosita’ e diritti del condomino

    Tribunale di Catania, sentenza del 4 agosto 2020 n. 2747. Il diniego alla visione ed alla consegna della documentazione condominiale inerente è illegittimo anche se motivato con la morosità del condomino. Né la sospensione dei servizi disposta dal condominio ai sensi dell’art. 63 comma terzo delle disposizioni di attuazione del codice civile, può giustificare tale diniego. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    Spese per il balcone

    Cassazione, ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7042. In tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” (cioè sporgenti verso l’esterno) appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell’appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. L’assemblea condominiale, pertanto, non può prendere decisioni nell’ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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