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    17 novembre 2025

    Consiglio di condominio

    Cassazione, sentenza, 21 luglio 2025, n. 20541, sez. II civile.  Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea stessa, in quanto quest’ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all’organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest’ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di 琛茜 蒋 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    15 gennaio 2025

    Area Cortilizia Condominiale: Chiarimenti...

    Con la sentenza n. 29379 del 14 novembre 2024 (Sez. II Civile), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sul regime giuridico delle aree cortilizie nei condomini. La Corte ha stabilito che la sottrazione di un’area cortilizia al comune godimento prima della costituzione formale del condominio non esclude la successiva presunzione di condominialità del cortile quale parte comune.  Questa presunzione si fonda sulla funzione essenziale dell’area cortilizia, ovvero quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti. Pertanto, anche se l'area era stata sottratta al comune godimento in precedenza, una volta costituito il condominio tramite la compravendita degli appartamenti, il cortile è da considerarsi parte comune salvo prova contraria.  La sentenza sottolinea il valore funzionale delle aree cortilizie nei condomini e fornisce una guida chiara per risolvere conflitti in merito alla proprietà e all’uso di tali spazi. Professionisti del settore immobiliare, notai e amministratori condominiali dovrebbero considerare questa pronuncia un punto di riferimento per garantire una corretta gestione dei beni comuni.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Janusz Kreczmański da Pixabay © Riproduzione riservata

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    11 settembre 2024

    L’assemblea condominiale

    L’assemblea condominiale è un momento fondamentale per la vita di ogni condominio: in tale occasione, infatti, sono discusse questioni che riguardano gli interessi di tutti i condomini e vengono assunte le decisioni principali. Ma come si svolge un’assemblea di condominio? E quali sono i momenti più importanti e i temi più spesso oggetto di delibera? Innanzitutto, è bene specificare che l’assemblea è un organo collegiale competente, come già anticipato, per assumere le decisioni maggiormente significative per la vita dl condominio. Si tratta dell’organo provvisto di maggiori competenze e maggiori poteri rispetto all’amministratore di condominio, il quale ha il compito di convocare e programmare l’incontro e definire l’ordine del giorno, ma non può decidere nulla di sua iniziativa. L’assemblea condominiale si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria: L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno, come previsto dalla legge. L’amministratore, infatti, alla fine di ogni anno è tenuto a rendere conto della propria gestione, fornendo ai condomini un resoconto dettagliato del suo operato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;L’assemblea straordinaria, invece, viene convocata per tutte le materie che esulano dall’assemblea ordinaria, ovvero quando l’amministratore lo ritenga necessario o, da ultimo, quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. La convocazione e i quorum costitutivi Prima dell’assemblea vi è la convocazione assembleare, ad opera dell’amministratore di condominio. Tale convocazione deve giungere all’avente diritto a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione. Non sono prescritte regole di forma per l’avviso di convocazione che, tuttavia, deve essere rivolto a tutti i condomini a pena di nullità della delibera. La regolare costituzione dell’assemblea avviene con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio (in base alle tabelle millesimali) e la maggioranza dei partecipanti al condominio (50% più uno). Qualora sia impossibile deliberare validamente per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo, l’assemblea ha luogo in seconda convocazione almeno il giorno successivo a quello della prima e non oltre il decimo. In seconda convocazione il quorum si raggiunge con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Attribuzioni dell’assemblea ordinaria Le competenze dell’assemblea ordinaria sono elencate espressamente dalla legge e riguardano: la conferma dell’amministratore e l’eventuale sua retribuzione; l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini; l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e l’impiego del residuo attivo della gestione; le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori (se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti). I quorum deliberativi dell’assemblea condominiale Una volta costituita validamente l’assemblea, i condomini sono tenuti ad approvare le delibere. Anche in questo caso sono previsti quorum cc.dd. deliberativi: in prima convocazione, è richiesta l’approvazione di tanti condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, oltre alla maggioranza degli intervenuti in assemblea;in seconda convocazione, invece, è sufficiente l’approvazione di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio, oltre alla maggioranza degli intervenuti in assemblea. Le maggioranze sopra indicate sono riferite a quelle “semplici”; tuttavia, per alcune tipologie di delibere è richiesta una maggioranza cosiddetta “qualificata”, con un numero di voti e di millesimi maggiore. Ad esempio: per la nomina, revoca o conferma dell’amministratore, per le riparazioni straordinarie di notevole entità, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi migliorativi della sicurezza dell’edificio e per installare impianti di videosorveglianza occorre il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, e il raggiungimento di almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio);per approvare le innovazioni sulle parti comuni è necessario il voto favorevole di due terzi degli intervenuti, rappresentativi di almeno due terzi di millesimi di proprietà dell’edificio;per la modifica del regolamento condominiale di tipo contrattuale, per la vendita di parti comuni, per l’approvazione di innovazioni radicali (che possono compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio o il suo decoro architettonico) occorre sempre l’unanimità della compagine condominiale. 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    28 maggio 2024

    Amministrazione di condominio: rovina e difetti...

    Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10380, sez. II civile. In tema di condominio, l’art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all’art. 1130 n. 4, c.c. l’azione di cui all’art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Ripetitore e lastrico solare: diritto di...

    Cassazione 30 aprile n. 8434/2020. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all’estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione. Il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l’approvazione di tutti i condomini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 maggio 2021

    Clausole del regolamento di condominio

    Cassazione, ordinanza n. 19714/2020. E’ nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’articolo 1138 c.c. ultimo comma vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’articolo 1137 c.c.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Casa del portiere e vincolo di destinazione

    Cassazione, sentenza 18 giugno 2020, n. 11802. La casa del portiere perde il vincolo di destinazione se l’immobile posto nel condominio è trasferito in proprietà a terzi. Deve, infatti, farsi richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte che con la pronuncia n. 26987/2018, proprio in relazione al vincolo assunto dal proprietario esclusivo di un’unità immobiliare ubicata in un condominio di destinazione ad abitazione del portiere, ha ritenuto di escludere l’invocabilità della figura dell’obligatio propter rem stante il principio di tipicità che connota tale categoria giuridica e che non consente di estenderne le regole a figure non previste dal legislatore, come appunto il vincolo di destinazione de quo. Da tale premessa è stata tratta quindi la conclusione dell’inopponibilità del vincolo stesso nei confronti dei successivi acquirenti dell’immobile che si assume esserne gravato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Condomini e visione dei documenti

    Cassazione, ordinanza del 30 luglio 2020, n. 16341. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - Il diritto del condomino di prendere visione dei documenti non deve essere contrario ai principi di buonafede Ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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