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    05 aprile 2022

    Stop alla sospensione dei termini degli...

    Il legislatore a seguito della pandemia ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti previsti per le agevolazioni prima casa e per il credito di imposta fino al 31 marzo 2022. I termini sono rimasti sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022. Dal primo aprile 2022, quindi, i termini in questione riprendono a decorrere. In sintesi la sospensione riguarda i termini inerenti: 1) all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, entro 18 mesi dall’atto di acquisto; 2) all’obbligo di riacquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa, quando l’alienazione è avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto; 3) all’obbligo di alienare l’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni per la prima casa entro un anno dall’acquisto di altro immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa; 4) l’anno relativo al credito d'imposta per il riacquisto di un’abitazione per la quale ricorrono le condizioni previste per la prima casa, in caso di alienazione dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni. Rivolgiti al tuo notaio di fiducia per analizzare la tua situazione concreta al fine di verificare con precisione il tempo che hai ancora a disposizione per non decadere dalle agevolazioni prima casa e dal relativo credito di imposta.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata   

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    04 febbraio 2021

    Requisiti fondamentali per le agevolazioni prima...

    La nostra associata Viviana Frediani, notaio in Alba (CN), ci aiuterà a comprendere meglio i requisiti fondamentali per le agevolazioni prima casa. I tre requisiti principali sono:  1. Nessun altra prima casa 2. Nessuna casa nello stesso Comune 3. ResidenzaPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

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    28 luglio 2020

    Una buona notizia per i contribuenti: e’...

    IL CASO.  Un contribuente ha acquistato acquistato una porzione di un’immobile abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa, con l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un’altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietario e sulla quale aveva precedentemente fruito della stessa agevolazione. Nell’atto notarile di acquisto agevolato della nuova abitazione gli è stato riconosciuto un credito d'imposta del quale, però, non ha potuto fruire contestualmente al rogito in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.). Allora, come consentito dalla legge, ha scelto di recuperare questo credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è stato possibile recuperare solo una parte del credito, poichè non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare integralmente.  IL PROBLEMA. Il quesito posto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate è se potrà utilizzare il residuo credito di imposta per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto di un immobile per la villeggiatura. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate richiama l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ricordando un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: a)  per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;                                   b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;                                                                                                       c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per espressa disposizione normativa il credito di imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi. Per utilizzare il credito d'imposta è indispensabile che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, indicando se intende o no utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito. Qualora il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato articolo 7. In conclusione l’Agenzia delle Entrate con risposta del 22 luglio 2020 n. 223 ha affrontato il quesito posto dall’istante affermando che il residuo del credito di imposta può essere utilizzato in diminuizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di acquisto dell’immobile per la villeggiatura. CONSIGLI OPERATIVI. Sicuramente molti di voi si saranno trovati nella stessa situazione del nostro contribuente istante o in altre situazioni simili riguardanti l’utilizzo del credito di imposta per le agevolazioni prima casa. Con questo parere l’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione favorevole per i contribuenti in linea con la ratio della disciplina del credito di imposta. Al fine, dunque, di poter usufruire completamente di tutte le agevolazioni previste dalla legge è opportuno concordare per tempo le operazioni negoziali con il vostro notaio di fiducia che vi curerà, oltre agli aspetti civilistici, anche quelli fiscali.  Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Agevolazioni prima casa

    La disciplina sulle agevolazioni fiscali per la prima casa prevede una serie di termini da rispettare per non decadere dalle stesse che comportano un consistente risparmi di imposte. A titolo esemplificativo: a) 18 mesi per trasferire la residenza nel comune dove si trova l’abitazione acquistata; b) un anno per comprare un’altra abitazione per evitare di decadere dalle agevolazioni a seguito dell’alienazione della precedente prima casa compiuta entro cinque anni dal suo acquisto; c) un anno per il conseguimento del credito di imposta riacquistando la prima casa dopo aver venduto la precedente. L’art. 24 del Decreto-Legge dell’8 aprile 2020 (c.d Decreto liquidità) ha espressamente sancito la sospensione dei termini nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 maggio 2020

    Agevolazioni prima casa: sospesi i termini

    Cosa cambia per il cittadino. Se avete acquisto un immobile godendo delle agevolazioni fiscali prima casa vi siete impegnati a rispettare una serie di obblighi da assolvere in base a termini di legge che con il Decreto-Legge n. 23/2020 vengono sospesi: a) i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro cui trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicata la casa. Per usufruire delle agevolazioni prima casa, infatti, se non avete già la residenza nel comune dove è ubicata la casa acquistata, vi siete obbligati a trasferire la vostra residenza in detto comune entro detto termine. b) L’anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa per l’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Se alienate la casa acquistata con le agevolazioni prima casa prima che siano trascorsi cinque anni decadrete dalle agevolazioni stesse a condizione che non acquistiate, entro un anno da questa alienazione infraquinquennale, un nuovo immobile da adibire a prima casa di abitazione.  c) L’anno dalla data del nuovo acquisto agevolato per alienare la casa di cui siete proprietari a titolo oneroso. La legge vi consente di usufruire delle agevolazioni prima casa anche se al momento dell’acquisto siete proprietari di altro immobile a condizione che alieniate quest’ultimo entro un anno dall’acquisto dell’immobile adibito a casa di abitazione. d) L’anno dall’alienazione della casa per la quale avete usufruito delle agevolazioni in questione per acquistare una nuova prima casa godendo di un credito di imposta. La legge prevede che se alienate la vostra casa di abitazione per usufruire di un credito di imposta verso lo Stato in ordine al pagamento delle tasse inerenti ad un successivo acquisto di una casa di abitazione avete un anno di tempo per concludere il nuovo acquisto. Scopo della sospensione. Il legislatore intende favorire la vostra posizione di contribuenti che avete acquistato la prima casa di abitazione concedendovi maggior tempo per assolvere agli obblighi di legge che vi consentono di non decadere dalla agevolazioni fiscali prima casa. Periodo temporale. Il periodo di sospensione è dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. I termini suddetti, dunque, non decorreranno per 313 giorni e, ai fini dei calcoli, il periodo decorso prima della sospensione si sommerà al periodo che decorrerà dopo la cessazione della sospensione. Ipotesi problematiche. La legge prevede che se alieniate l’immobile acquistato con le agevolazioni prima di 5 anni dall’atto di acquisto decadrete dalle agevolazioni prima casa dovendo pagare le imposte di registro in misura ordinaria ed una sovrattassa pari al trenta per cento di dette imposte. In base ad una interpretazione letterale della disposizione del Decreto-Legge dovrebbe essere sospeso anche tale termine di 5 anni. Tuttavia, in base ad una interpretazione teleologica della disposizione dovrebbe essere il contrario proprio perché, come evidenziato, lo scopo del legislatore è quello di favorirvi come contribuenti e non di aggravare la vostra posizione allungano il termine entro il quale possiate essere liberi di alienare l’immobile senza decadere dalle agevolazioni di cui avete goduto. A causa di difetti di coordinamento tra norme, inoltre, potrebbero verificarsi disparità di trattamento tra acquisto immobiliari soggetti ad imposta di registro ed acquisti soggetti ad imposta sul valore aggiunto. E’ auspicabile un chiarimento in sede di conversione in legge del decreto.  Acquisti agevolati a titolo di successione e donazione. La sospensione dei termini in questione ha ad oggetto anche gli acquisti agevolati a titolo di successione e donazione. Consigli operativi. La vostra situazione concreta potrebbe essere più complessa e non rientrare strettamente nelle ipotesi prese in considerazione, pertanto, è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia per essere sicuri del beneficio della sospensione dei termini, viste le gravi conseguenze fiscali in caso di mancato rispetto degli stessi. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 febbraio 2018

    CTR Veneto: sì alle agevolazioni prima casa nel...

    Commissione Tributaria Regionale Veneto, sentenza n. 1233 del 7 dicembre 2017 Cosa cambia per il cittadino   La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in una recente sentenza, ha stabilito l’applicabilità del beneficio prima casa alla rinunzia abdicativa di un coniuge a favore dell’altro relativamente al 50% di un immobile in comproprietà. La rinunzia abdicativa è un atto unilaterale dismissivo con cui un soggetto rinuncia a una situazione giuridica di vantaggio, che può comportare, nel caso di bene in comproprietà, un accrescimento della quota in capo agli altri comproprietari. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto La questione riguarda un atto di rinunzia abdicativa di un coniuge a favore dell’altro, in relazione al quale l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto applicabili le agevolazioni prima casa e conseguentemente ha accertato e richiesto la maggior imposta dovuta. Le ragioni giuridiche Nell’ammettere invece l’applicabilità delle agevolazioni fiscali prima casa, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha evidenziato (anche sulla base della Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 18/E/13) come l’istituto della rinunzia abdicativa faccia parte degli atti che, a titolo gratuito, comportano trasferimenti di beni e diritti e come tale debba essere parimenti trattata, risultando infatti priva di pregio giuridico la considerazione per cui non sarebbe possibile un’interpretazione estensiva della norma che prevede le agevolazioni prima casa ai negozi di rinunzia abdicativa. E ciò, secondo la Commissione, nonostante il trasferimento in tali casi avvenga in senso economico e non giuridico, come dimostrato dal fatto che “la parte che "si arricchisce" non partecipa all'atto se non per prendere atto della decisione del rinunziante e vede espandersi il diritto sul bene solo per la rinuncia dell'altro senza alcuna espressione della propria volontà”. Da ciò consegue che il coniuge, potendo godere delle agevolazioni prima casa, invece che pagare le imposte in misura proporzionale al valore del bene, potrà versare al Fisco le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con un notevole risparmio economico. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes   Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2017

    Quante volte posso godere del credito di imposta...

    Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con cui si accertava che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986. In particolare, si contestava loro di aver portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile sempre da destinare a propria abitazione, acquistato in seguito alla vendita del secondo immobile. Le ragioni giuridiche Nel ritenere infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell'ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili. D'altronde, nota la Corte, il legislatore non ha posto nessuna limitazione alla possibilità  di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione. Già  in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che "il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità  abitativa correlata". Questo significa, in altre parole, che il contribuente, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte fino a concorrenza dell'intera somma. D'altronde lo spirito della norma è proprio quello di incentivare l'acquisto della prima casa, riconoscendo al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato e acquistarne un altro per ragioni personali o familiari. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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19 ottobre 2021

Le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano l’attività edilizia

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