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    17 aprile 2026

    Trust: imposta sulle successioni e donazioni e...

    Cassazione, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30343, sez. V.  In tema di tassazione del trust, l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni – che presuppone l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità – si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall’istituzione del trust, dovendosi assoggettare l’atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 gennaio 2025

    La nuova tassazione dei trust: un cambio epocale...

    La novità normativa Dal 19 gennaio 2025, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024, il panorama fiscale italiano ha accolto una svolta significativa: per la prima volta, la normativa in materia di imposte indirette menziona esplicitamente il trust. Questo strumento giuridico, ampiamente utilizzato a livello internazionale, ottiene ora un riconoscimento autonomo nell’ordinamento tributario italiano. La nuova disciplina prevede che l’atto istitutivo del trust e quello di dotazione patrimoniale siano tassati con imposta di registro in misura fissa. Inoltre, introduce la possibilità di optare per la tassazione "in entrata", che consente un’imposta anticipata al momento della dotazione del patrimonio al trust, eliminando così ulteriori oneri al momento delle attribuzioni ai beneficiari. Il problema: incertezze sui benefici fiscali Questa riforma, sebbene promettente, non è priva di rischi. In particolare, l'opzione per la tassazione "in entrata" comporta un’incognita: se il patrimonio del trust non verrà effettivamente trasferito ai beneficiari, ad esempio per esaurimento, non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta versata. Inoltre, l'applicazione di questa opzione è subordinata alla determinazione della "categoria" dei beneficiari. In assenza di indicazioni precise, viene applicata l’aliquota massima senza franchigie. Un altro nodo cruciale riguarda i trust già esistenti al 19 gennaio 2025. Per essi, l'imposta "in uscita" potrebbe scattare nel momento in cui il patrimonio sarà trasferito ai beneficiari, creando possibili sovrapposizioni con le imposte già versate. La soluzione: pianificazione e consulenza professionale Per mitigare tali rischi, è essenziale pianificare con attenzione la struttura del trust e le scelte fiscali. La chiara definizione dei beneficiari e l’utilizzo strategico delle opzioni di tassazione possono fare la differenza. Inoltre, per i trust preesistenti, una revisione accurata degli atti può prevenire problematiche future. Gli operatori legali sono chiamati a giocare un ruolo fondamentale, fornendo consulenza qualificata e aggiornandosi costantemente sulle evoluzioni normative. La comprensione dettagliata di strumenti come il trust è imprescindibile per offrire soluzioni ottimali ai clienti. Resta aggiornato con SuperPartesPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 dicembre 2024

    Agevolazioni “prima casa” e prepossidenza di...

    Cassazione, sentenza 11 settembre 2024, n. 24387, sez. V.  La natura meramente formale, strumentale e temporanea che caratterizza la proprietà immobiliare istituita in capo al trustee incide anche sulla questione riguardante la verifica dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione “prima casa”, secondo la disciplina vigente ratione temporis, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto fra detti requisiti vi è quello della cd. “impossidenza” (la mancanza, al momento dell’atto di acquisto, della titolarità di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”). Il conferimento dei beni al trust produce soltanto efficacia “segregante”, sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Da detta segregazione non deriva, quindi, alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, che si realizzeranno solo successivamente in favore dei beneficiari (Cass. n. 21614 del 26/10/2016). Si tratta di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d’esercizio e godimento; esso non da luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust, se diversi dal disponente. Di conseguenza, poiché l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull’agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di umme saleha da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 ottobre 2024

    Trust autodichiarato: imposta ipotecaria e...

    Cassazione, ordinanza 20 agosto 2024, n. 22979, sez. V. Nel trust “autodichiarato”, ove la figura del settlor e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiary finale si identifichi con il settlor stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, cosicché la sua costituzione e la sua dotazione non determinano, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al settlor o al trustee, potendo, al più, tale incremento eventualmente verificarsi in futuro soltanto in capo al beneficiary (se diverso dal settlor). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'atto istitutivo del trust “autodichiarato” dovesse scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in ragione della mera costituzione del vincolo di destinazione sui beni rimasti in proprietà del settlor/trustee. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Steve Buissinne da Pixabay © Riproduzione riservata

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    08 ottobre 2024

    Trust autodichiarato: imposta sulle successioni e...

    Cassazione, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21358, sez. V. In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato - caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee - non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53Cost Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 luglio 2024

    Imposte ipotecarie e catastali: legittimazione...

    Cassazione, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11083, sez. V.  In tema di imposte ipotecarie e catastali, l’assenza di personalità giuridica del trust, il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Il riconoscimento, ex art. 73, co. 1, del TUIR del trust quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui, dall’atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l’indicazione dei beneficiari), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall’art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (di questo avviso è Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by senivpetro on Freepik © Riproduzione riservata

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    27 maggio 2024

    Applicazione dell’imposta sulle donazioni e...

    Cassazione, ordinanza 15 aprile 2024, n. 10076, sez. V. In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020).  Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che “In tema di trust, l’imposta sulla successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021). È stato anche precisato (Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019) che “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di jessica45 da Pixabay © Riproduzione riservata

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