• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    11 dicembre 2025

    Qualifica di immobile ai fini delle imposte di...

    Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29332, sez. V.  Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, vanno considerati immobili anche gli impianti e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l’erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la complessiva struttura al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Donosos da Pixabay © Riproduzione riservata                      

    Scopri di più
  • News

    16 settembre 2025

    Esecuzione in forma specifica e imposta di...

    Cassazione, ordinanza, 24 luglio 2025, n. 21055, sez. trib. Deve essere tassata con l’imposta di registro in misura proporzionale, e non in misura fissa, la sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, subordinatamente alla condizione del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    25 agosto 2025

    Caparra confirmatoria e imposta di registro

    Cassazione, ordinanza 11 giugno 2025, n. 15614, sez. V.  In tema di imposta di registro, la pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipulazione, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della nota all’art. 10 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale collega l’insorgenza dell’obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l’esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Juan Ospina da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    11 luglio 2025

    Imposta di registro e divisione ereditaria:...

    Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V.  In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, ai fini del calcolo della base imponibile, il comma 1 dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 detta i criteri per determinare la c.d. massa comune, distinguendo tra comunione ereditaria e comunione ordinaria in base al nesso tra l’oggetto della comunione e il titolo da cui esso deriva: nella comunione ereditaria, la massa dividenda è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto, nella comunione ordinaria, la massa comune è costituita dai beni risultanti dal precedente atto che abbia scontato l’imposta dei trasferimenti. Il successivo comma 4 disciplina il diverso fenomeno delle c.d. masse plurime, disponendo che le comunioni tra gli stessi soggetti, che trovano origine in titoli diversi, sono considerate come una sola comunione nel caso in cui l’ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa, cosicché, in tale predetta ipotesi, ai fini dell’imposta di registro, la divisione, sebbene relativa a masse plurime, è considerata come riferibile a una sola massa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di FlyFin Inc da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    16 giugno 2025

    Imposta di registro: notaio rogante coobbligato...

    Cassazione, ordinanza 2 aprile 2025, n. 8787, sez. V.  In tema di imposta di registro, deve ritenersi legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’amministrazione nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, “poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri” (v. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047 cui adde Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; v., altresì, Cass., 8 marzo 2006, n. 4954); quale ricaduta dei principi di diritto appena esposti, – estensibili alla registrazione telematica dell’atto, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3-bis e 3-ter – si è, quindi, precisato che il pagamento effettuato dal notaio rogante – a fronte dell’avviso di liquidazione a lui notificato – comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali (parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo 2021, n. 8291); né diversamente rileva – così come prospettato tanto nella impugnata sentenza, sia pur con erroneo riferimento all’imposta suppletiva di registro laddove veniva in considerazione piuttosto la liquidazione dell’imposta principale (cd. postuma; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 42, comma 1), quanto dalla stessa controricorrente, questa volta con riferimento alla qualificabilità dell’imposta come complementare, – la qualificazione del tributo oggetto di liquidazione siccome una siffatta qualificazione andava, per l’appunto, fatta valere – con le sue ricadute sul piano della stessa solidarietà passiva – con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione che, come anticipato, era proponibile dal notaio rogante oltrechè dalle stesse parti contraenti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Temel da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    22 aprile 2025

    Contratto Preliminare e Imposta di Registro:...

    Il regime fiscale del contratto preliminare è stato recentemente riformato con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 139/2024, il quale ha apportato modifiche significative all'imposta di registro. Principali Novità Fiscali La riforma introduce due novità fondamentali: Abbandono dell’attuale sistema binario che differenzia tra aliquota da applicare alle caparre confirmatorie (dello 0,5%) e aliquota cui sono soggetti gli acconti pattuiti nei preliminari di contratti non rientranti nell’ambito dell’applicazione dell’IVA (del 3%): dal 1° gennaio 2025 vi è uniformità dell'aliquota per caparre e acconti, fissata allo 0,5%. Introduzione di un limite massimo dell'imposta: l’imposta di registro dovuta per caparre confirmatorie e acconti non può mai essere superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo. Questo nuovo approccio permette di allineare la tassazione tra le due fasi contrattuali, evitando distorsioni e arbitraggi fiscali. Effetti sul Contratto Preliminare e Definitivo Sotto il profilo logico-sistematico, la nuova disciplina implica che se il contratto definitivo beneficia di un regime fiscale agevolato, lo stesso principio deve essere applicato in via prospettica anche al preliminare. Ciò significa che: La base imponibile per il preliminare può essere calcolata considerando già le agevolazioni richieste dal promissario acquirente. L'agevolazione diventa effettiva solo ex post, ossia al momento della registrazione del definitivo. Il Parere del Consiglio Nazionale del Notariato e Questioni Aperte Lo Studio n. 122-2024/T, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 febbraio 2025, ha analizzato a fondo queste modifiche, evidenziando i benefici del nuovo sistema rispetto alla disciplina precedente. La “vecchia” norma, infatti, prevedeva una differenziazione di trattamento impositivo applicabile alle somme versate al preliminare, a seconda della loro riconducibilità a caparre o acconti, generando un copioso contenzioso sull’interpretazione delle clausole contrattuali. Secondo il Notariato, ne dovrebbe derivare che il preliminare con cui ci si impegna a stipulare un definitivo imponibile a IVA, ove preveda la dazione di caparre e/o acconti, sconti solo l’imposta di registro fissa, in quanto il definitivo applicherà l’imposta di registro in questa misura. Inoltre, l’accoglimento della tesi dell’unitarietà tra preliminare e definitivo, da parte del legislatore delegato, implica che, nel caso in cui l’imposta sugli acconti risulti dovuta in misura fissa (ad esempio per acconto imponibile IVA), l’imposizione sul preliminare si risolva nell’applicazione di una sola imposta fissa sul contratto (non potendosi raddoppiare l’imposta fissa, in presenza di una sola manifestazione di capacità contributiva). Tale impostazione non trova, però, riscontro nella riforma in esame, la quale non risolve alcune questioni dubbie, oggetto anch’esse di numerosi contenziosi tributari. In particolare, si fa riferimento a:  La tassazione degli acconti nei preliminari IVA;La sorte dell’imposta di registro versata per caparre confirmatorie e acconti, nel caso in cui al contratto preliminare non faccia seguito il contratto definitivo;La corretta tassazione delle restituzioni da parte del promittente venditore al promissario acquirente della somma dal primo ricevuta per caparre e/o acconti, in caso di scioglimento del contratto preliminare. Implicazioni Operative e Benefici Le novità introdotte con il d.lgs. n. 139/2024, alleggerendo il carico fiscale dei contratti preliminari, potrebbero incentivarne la registrazione, invogliando i soggetti che ne sono obbligati a denunciare al Fisco, con più frequenza rispetto ad oggi, quelli conclusi per scrittura privata e, forse, potrebbero indurre le parti a scegliere in modo più “leggero” la formalizzazione notarile. Inoltre, la ridotta tassazione (dal 3% allo o,5%) e il tetto massimo dell’imposta dovuta per il contratto definitivo potrebbero contribuire anche alla diffusione di contratti di rent to buy soggetti a imposta di registro, rendendo fiscalmente meno gravoso tale contratto, laddove la componente del canone da destinare ad acconto sia particolarmente elevata. Conclusioni Nonostante vi siano ancora alcune aree grigie, per le quali si auspicano chiarimenti volti ad evitare problematiche future nella pratica notarile e fiscale, questa riforma rappresenta un passo avanti nella semplificazione e razionalizzazione della tassazione immobiliare. Per acquirenti e venditori, la nuova regola porta chiarezza e vantaggi fiscali, riducendo, almeno in parte, l’incertezza e il contenzioso legato all'imposta di registro nei contratti preliminari. Se operi nel settore immobiliare o sei coinvolto in una transazione, è fondamentale essere aggiornati su queste modifiche per ottimizzare la fiscalità delle operazioni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Lam da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    23 gennaio 2025

    Rimborso dell'Imposta di Registro su Caparra...

    Con la recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 26701 del 14 ottobre 2024, si è affrontato un aspetto rilevante riguardante il rimborso dell’imposta di registro su caparra confirmatoria. La Corte ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto con restituzione della caparra confirmatoria, l’imposta di registro precedentemente versata non può essere considerata definitivamente a carico delle parti, ma è possibile richiedere il rimborso per la quota relativa alla caparra. La Gestione Fiscale della Caparra Confirmatoria Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un contratto in cui era stata versata una caparra confirmatoria, e successivamente il contratto era stato risolto. In situazioni simili, il problema fiscale sorge nel momento in cui una parte desidera ottenere il rimborso dell’imposta di registro versata sul contratto inizialmente stipulato, che poi non ha avuto esecuzione a causa della risoluzione o annullamento dell’accordo. La questione centrale era se fosse possibile il rimborso dell’imposta di registro sulla caparra confirmatoria quando il contratto non è stato portato a termine. Possibilità di Rimborso dell'Imposta di Registro La Corte, con l’ordinanza in epigrafe, ha stabilito che, in caso di risoluzione del contratto con restituzione della caparra confirmatoria, è legittima la richiesta di rimborso dell’imposta di registro pagata in relazione a tale caparra. In particolare, l'imposta di registro versata sul contratto originario deve essere rimborsata proporzionalmente alla quota riferibile alla caparra che è stata restituita. Questo principio è importante perché consente alle parti di non subire un danno economico ingiustificato in caso di risoluzione del contratto, quando la caparra non viene più trattenuta dalla parte che l'aveva ricevuta. Invito a Rimanere Informati Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    30 novembre 2024

    Le novità dalla Cassazione sulla tassazione...

    La recente sentenza n. 23902 del 5 settembre 2024 della Corte di Cassazione, Sez. V, chiarisce che le cessioni di crediti a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di leasing non beneficiano dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. n. 601/1973. Queste operazioni scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50%, a causa della loro natura autonoma rispetto ai contratti garantiti. Una decisione che incide direttamente sulla fiscalità delle operazioni di leasing e offre importanti spunti interpretativi sul collegamento negoziale tra contratti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
Filtra la ricerca