La disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento è stata recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi, originati dalla legge di Bilancio 2026. 

La disciplina prima della legge di Bilancio 2026

Tradizionalmente, la base imponibile delle permute era determinata in base al “valore normale” dei beni e dei servizi scambiati. Tale valore era definito dall’art. 14 D.P.R. n. 633/1972 come l’importo che il cessionario/committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un soggetto indipendente.

Tale criterio, tuttavia, non era esente da criticità, soprattutto con riferimento alla compatibilità con la direttiva IVA 2006/112/CE, che ammette il ricorso al criterio del valore normale solamente al ricorrere di ipotesi tassative (come la presenza di specifici rapporti di collegamento tra le parti).  

La disciplina della legge di Bilancio 2026

Per ovviare ai rilievi mossi dalla Commissione europea, l’art. 1, commi 138 e 139 della L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) è intervenuta modificando il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni di pagamento. La norma: 

  • ha eliminando il riferimento al valore normale;
  • ha previsto che il corrispettivo fosse determinato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Mediante tale modifica, il legislatore ha perseguito la finalità di adeguare la normativa interna ai principi dettati dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva ripetutamente affermato la necessità di valorizzare il corrispettivo “soggettivo” dell’operazione.

Le criticità operative 

La nuova impostazione ha presentato sin da subito rilevanti criticità applicative, evidenziate principalmente da Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni) alla Commissione Finanze del Senato durante l’iter di conversione del DL 38/2026. In particolare l’Associazione ha sottolineato:

  • l’incertezza sull’ambito dei costi rilevanti, non essendo chiaro se debbano essere inclusi anche i costi non soggetti ad IVA;
  • lo sbilanciamento tra i valori delle due operazioni, dal momento che il riferimento ai soli costi potrebbe determinare basi imponibili diverse per le prestazioni reciproche, con necessità di conguagli monetari;
  • il problema della decorrenza, poiché non si attribuisce rilievo alla data di stipula dei contratti, determinando effetti immediati anche su rapporti già in essere.

Decreto Fiscale 2026: l’intervento correttivo 

L’art. 1 del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha integralmente riformulato l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova disposizione prevede che, per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento, “i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetti di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”.

Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Il criterio dell’ammontare dei costi, che rileva in via meramente suppletiva in determinate circostanze, rimane, tuttavia, di dubbia interpretazione. In particolare, Assonime, con la Circolare n. 16 del 18 giugno 2026, auspicando un intervento dell’Agenzia delle Entrate in tal senso, ne ha fornito due possibili letture:

  • prima impostazione: si considerano tutti i costi riferibili a beni/servizi permutati, inclusi quelli non soggetti ad IVA. Tale impostazione, tuttavia, rischierebbe di riprodurre le stesse criticità già presenti nella legge di bilancio 2026;
  • seconda impostazione, preferibile: si considerano unicamente i costi relativi ad acquisti assoggettati a IVA.

La modifica legislativa, in conclusione, introduce un criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore pattuito dalle parti, in cui il costo – introdotto dalla legge di Bilancio 2026 – resta la soglia minima inderogabile al di sotto della quale le parti non possono scendere.

Tale impostazione è ritenuta maggiormente coerente con la logica dell’IVA come imposta sui consumi, in cui la base imponibile deve riflettere la capacità di spesa effettiva e non il valore oggettivo dei beni ceduti o dei servizi resi.

L’art. 1 del DL n. 30/2026 è intervenuto anche sulla disciplina transitoria, circoscrivendo l’applicazione del nuovo criterio alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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Foto di günter da Pixabay

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