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    02 ottobre 2026

    Modifiche alle regole di determinazione della...

    La disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento è stata recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi, originati dalla legge di Bilancio 2026.  La disciplina prima della legge di Bilancio 2026 Tradizionalmente, la base imponibile delle permute era determinata in base al “valore normale” dei beni e dei servizi scambiati. Tale valore era definito dall’art. 14 D.P.R. n. 633/1972 come l’importo che il cessionario/committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un soggetto indipendente. Tale criterio, tuttavia, non era esente da criticità, soprattutto con riferimento alla compatibilità con la direttiva IVA 2006/112/CE, che ammette il ricorso al criterio del valore normale solamente al ricorrere di ipotesi tassative (come la presenza di specifici rapporti di collegamento tra le parti).   La disciplina della legge di Bilancio 2026 Per ovviare ai rilievi mossi dalla Commissione europea, l’art. 1, commi 138 e 139 della L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) è intervenuta modificando il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni di pagamento. La norma:  ha eliminando il riferimento al valore normale;ha previsto che il corrispettivo fosse determinato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati. Mediante tale modifica, il legislatore ha perseguito la finalità di adeguare la normativa interna ai principi dettati dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva ripetutamente affermato la necessità di valorizzare il corrispettivo “soggettivo” dell’operazione. Le criticità operative  La nuova impostazione ha presentato sin da subito rilevanti criticità applicative, evidenziate principalmente da Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni) alla Commissione Finanze del Senato durante l’iter di conversione del DL 38/2026. In particolare l’Associazione ha sottolineato: l’incertezza sull’ambito dei costi rilevanti, non essendo chiaro se debbano essere inclusi anche i costi non soggetti ad IVA;lo sbilanciamento tra i valori delle due operazioni, dal momento che il riferimento ai soli costi potrebbe determinare basi imponibili diverse per le prestazioni reciproche, con necessità di conguagli monetari;il problema della decorrenza, poiché non si attribuisce rilievo alla data di stipula dei contratti, determinando effetti immediati anche su rapporti già in essere. Decreto Fiscale 2026: l’intervento correttivo  L’art. 1 del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha integralmente riformulato l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. La nuova disposizione prevede che, per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento, “i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetti di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”. Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. Il criterio dell’ammontare dei costi, che rileva in via meramente suppletiva in determinate circostanze, rimane, tuttavia, di dubbia interpretazione. In particolare, Assonime, con la Circolare n. 16 del 18 giugno 2026, auspicando un intervento dell’Agenzia delle Entrate in tal senso, ne ha fornito due possibili letture: prima impostazione: si considerano tutti i costi riferibili a beni/servizi permutati, inclusi quelli non soggetti ad IVA. Tale impostazione, tuttavia, rischierebbe di riprodurre le stesse criticità già presenti nella legge di bilancio 2026;seconda impostazione, preferibile: si considerano unicamente i costi relativi ad acquisti assoggettati a IVA. La modifica legislativa, in conclusione, introduce un criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore pattuito dalle parti, in cui il costo – introdotto dalla legge di Bilancio 2026 – resta la soglia minima inderogabile al di sotto della quale le parti non possono scendere. Tale impostazione è ritenuta maggiormente coerente con la logica dell’IVA come imposta sui consumi, in cui la base imponibile deve riflettere la capacità di spesa effettiva e non il valore oggettivo dei beni ceduti o dei servizi resi. L’art. 1 del DL n. 30/2026 è intervenuto anche sulla disciplina transitoria, circoscrivendo l’applicazione del nuovo criterio alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di günter da Pixabay © Riproduzione riservata 

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    07 settembre 2024

    Restituzione dell’azienda e assoggettabilità...

    Cassazione, ordinanza 5 giugno 2024, n. 15776, sez. V.  In caso di restituzione (retrocessione) dell’azienda dall’usufruttuario o dall’affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già “a monte” acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all’usufrutto o all’affitto dell’intero complesso aziendale, che di per sé, in base all’art. 2555 c.c., li ricomprende. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di u_w24h9b9v3p da Pixabay © Riproduzione riservata

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    24 maggio 2017

    Lo slalom tra le condizioni per l'applicazione...

    Oggi, più frequentemente che in passato, per le cessioni di fabbricati soggette ad Iva il tributo è dovuto con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Tale modalità  particolare di assolvimento dell'imposta riguarda solo parzialmente gli atti stipulati dai notai. L'applicazione del reverse charge richiede la verifica preventiva delle nozioni di: Fabbricato; Fabbricato abitativo; Fabbricato strumentale per natura; Impresa costruttrice; Impresa di ripristino o ristrutturatrice; Alloggio sociale; Ultimazione di fabbricato; Fabbricato in corso di costruzione Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Fabbricato Articolo 2645, comma 6 del c.c.: rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità , la cui copertura sia stata completata. Fabbricato abitativo Fabbricato avente classificazione catastale A - esclusa la categoria A/10 - indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Fabbricato strumentale per natura Fabbricato che per caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In particolare unità  immobiliare classificata o classificabile nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A/10. Impresa costruttrice Impresa alla quale risulta intestato il provvedimento amministrativo, ove necessario, in forza del quale ha luogo la costruzione; Anche l'impresa appaltante che non costruisce direttamente, ma che si avvale di soggetti terzi (altra imprese) per l'esecuzione dei lavori; Anche l'impresa che occasionalmente svolge l'attività  di costruzione di immobili dovendosi prescindere dall'attività  svolta in via principale o prevalente o dal suo oggetto sociale; Impresa che ha acquisito tale qualifica a seguito di una successione a titolo universale - a seguito di operazioni di conferimento di azienda; fusione o a causa di altre trasformazioni sostanziali soggettive quali scissioni, trasformazioni, donazioni di azienda, etc. Impresa di ripristino o ristrutturatrice Impresa acquirente di un fabbricato e che esegue o fa eseguire sullo stesso interventi di restauro o risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia; e di ristrutturazione urbanistica. Come per l'impresa costruttrice è irrilevante l'attività  svolta in via principale e la circostanza che l'intervento realizzato sia occasionale. Alloggio sociale Il decreto ministeriale (Ministero delle infrastrutture) 22 aprile 2008 qualifica come alloggio sociale "l'unità  adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Ultimazione di fabbricato L'ultimazione della costruzione del fabbricato o dell'intervento di ripristino dell'immobile deve essere individuata con riferimento al momento in cui il bene è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero è idoneo per essere destinato al consumo. In particolare, si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta l'attestazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto. Deve considerarsi ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, in quanto pur mancando la formale attestazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche in grado di far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata. Fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione Fabbricato la cui costruzione sia effettivamente iniziata - ma non ultimata - non essendo sufficiente il mero rilascio del provvedimento amministrativo. Non deve essere intervenuta nè l'attestazione del tecnico della fine dei lavori o dell'intervento di ristrutturazione; nè il fabbricato deve essere idoneo all'uso (non può ancora essere concesso in locazione o in comodato). L'applicazione del reverse charge o inversione contabile E' necessario distinguere le cessioni di fabbricati abitativi dalle cessioni dei fabbricati strumentali per natura. Con riferimento alle cessioni dei fabbricati di tipo abitativo l'Iva deve essere assolta tramite l'inversione contabile se il cedente è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione viene effettuata oltre i cinque anni dalla fine dei lavori con l'esercizio dell'opzione nell'atto (di compravendita o nel preliminare). Inoltre il soggetto acquirente deve essere un soggetto passivo ai fini Iva in modo da poter assolvere il tributo in luogo del cedente. L'acquirente deve poter integrare la fattura di acquisto con l'indicazione della base imponibile, dell'aliquota e dell'imposta. Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati strumentali per natura l'Iva deve essere assolta tramite il descritto meccanismo se il cedente è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione viene effettuata oltre i cinque anni dalla fine dei lavori con applicazione dell'Iva per effetto dell'esercizio dell'opzione nel relativo atto. Il meccanismo deve essere applicato anche se il cedente non è un'impresa costruttrice o ristrutturatice (di ripristino) e la cessione è soggetta ad Iva a seguito dell'esercizio dell'opzione. Anche in questa ipotesi l'applicazione dell'inversione contabile è subordinata alla circostanza che gli acquisti siano effettuati da soggetti (imprese e professionisti) in possesso del numero di partita Iva (soggetti passivi). Per le cessioni di fabbricati aventi natura di alloggi sociali l'inversione contabile si applica a seguito dell'esercizio dell'opzione dell'Iva indipendentemente dalla natura dell'impresa cedente (costruttrice o non costruttrice). Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Nicola Forte, dottore commercialista e revisore dei conti a Roma

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    01 aprile 2017

    Imposte sui consumi e imposte sui redditi -...

    Il socio onorario di SuperPartes, Dott Nicola Forte, parla a Raiuno delle nuove norme in tema di Iva:"La scelta del tema da trattare non è stata molto difficile. Lo spunto me lo ha fornito il Ministro delle Finanze con la dichiarazione di non voler aumentare le aliquote Iva. Molto spesso si sente parlare della tassazione delle cose o meglio della volontà  di spostare progressivamente il carico delle imposte sui redditi sulla tassazione delle cose. L'idea è buona, ma difficilmente sarà  possibile. Cosa si intende per tassazione delle cose? Significa tassare di più nel momento in cui si consuma, ma per indurre i consumatori a consumare le stesse quantità  deve essere ridotto il livello della tassazione sui redditi. La ricetta è buona, ma è in grado di funzionare a patto che la pressione fiscale sui redditi diminuisca effettivamente e in misura sensibile. Ad esempio se il netto della busta paga aumenta da 1.300 euro a 1.800 euro la manovra può produrre gli effetti espansivo sperati. Viceversa se l'aumento delle imposte sui consumi non è accompagnato da una sensibile diminuzione delle imposte sui redditi, la manovra è di tipo recessivo e i consumi rischiano di diminuire" https://youtu.be/gYmtvMFD2oI

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