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    08 ottobre 2025

    Trasferimento d’azienda tramite patto di...

    La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto del patto di famiglia, un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce ad uno o più discendenti la propria azienda o le quote di partecipazione alla società di famiglia (artt. 768 ss. c.c.). La disciplina del patto di famiglia è finalizzata a di conciliare la tutela dei diritti dei legittimari con la necessità, di ordine generale, di agevolare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, in modo da evitare che le vicende successorie ovvero le pretese dei coeredi possano minare il governo societario. Il trasferimento dell’azienda tramite patto di famiglia è regolato dall’art. 58, comma 1 del TUIR, in base al quale “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Dal tenore letterale della norma si evince che l’attribuzione dell’azienda risulta essere un’operazione fiscalmente neutra. Tuttavia, ciò risulta essere pacifico solamente qualora l’assegnatario sia una persona fisica che acquisisce la qualifica di imprenditore a seguito del trasferimento dell’azienda: è indubbio, infatti, che l’assegnatario debba acquistare l’azienda in continuità di valori fiscali e che in capo a esso non si realizzi alcun presupposto imponibile. Diverse interpretazioni si prospettano, invece, qualora l’assegnatario sia un soggetto che già esercita attività di impresa: Un orientamento dottrinario sostiene che in capo all’assegnatario si determina una sopravvenienza tassabile ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, stante la riconducibilità del trasferimento alle liberalità. Diverso orientamento sostiene, invece, che il trasferimento sia fiscalmente neutro a prescindere dalla qualifica dell’assegnatario, indipendentemente, cioè, se egli sia già imprenditore oppure non eserciti attività di impresa nel momento in cui riceve l’azienda. I sostenitori di questa tesi, infatti, ravvisano nel patto di famiglia una donazione modale, con onere a carico dell’assegnatario-donatario di continuare con efficienza l’impresa e di liquidare i legittimari. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Matera, 5 dicembre 2017, n. 350), la quale, adottando un’impostazione favorevole ai contribuenti, ha affermato che l’assegnazione nell’ambito dei patti di famiglia dell’azienda al discendente che già eserciti un’attività di impresa non costituisce in capo ad esso una sopravvenienza attiva. La questione, che ha dato e dà origine a controversie in merito alla disciplina fiscale del patto di famiglia, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso esaminato dalla Corte, il titolare di una ditta individuale donava un ramo d’azienda a favore di una S.r.l. A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società donataria la necessità di tassare i relativi proventi conseguiti a titolo di liberalità ai sensi dell’art. 88 del TUIR in qualità di sopravvenienze attive. Il contribuente evidenziava, invece, l’illegittimità dell’accertamento, dal momento che l’operazione doveva farsi rientrare nell’ambito dell’art. 58 del TUIR. Con l’ordinanza n. 33789 del 12 novembre 2021, la Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento. Gli Ermellini evidenziano, in primo luogo, che la ratio dell’articolo 58, comma 1 del TUIR è quella di favorire il passaggio generazionale dell’azienda dall’imprenditore individuale a soggetti terzi che siano persone fisiche. Nel caso in cui, invece, il donatario non sia una persona fisica, ma un imprenditore o una società commerciale, deve applicarsi la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l’emersione di una plusvalenza (ai sensi del comma 3 dell’art. 58 del TUIR) e in capo al donatario una sopravvenienza attiva (ex art. 88, comma 3, lett. b del TUIR).    La ragione sottostante a questo diverso trattamento, spiega la Corte, è costituita dal fatto che nel caso in cui il donatario sia una società commerciale, la donazione ricevuta deve necessariamente essere considerata come “relativa all’impresa”, essendo destinata allo svolgimento di attività commerciale, escludendosi la possibilità di distinguere tra la sfera imprenditoriale e quella personale. L’acquisizione a titolo gratuito tramite donazione di un’azienda da parte di una persona fisica, invece, non può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, posto che, ai fini delle imposte sui redditi, le persone fisiche sono caratterizzate da una netta separazione tra ciò che attiene alla sfera personale e ciò che attiene alla sfera imprenditoriale.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alena Darmel da Pixabay © Riproduzione riservata

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    02 settembre 2025

    Start Up innovative: chiarimenti dal Mimit

    Il Ministero della Imprese e del Made in Italy, con circolare del 29 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023), la quale, intervenendo principalmente sull’art. 25 del D.L. 179/2012 (Startup Act), ha ridefinito i criteri e le condizioni per accedere e permanere nella sezione speciale del Registro delle Imprese. La prima novità introdotta dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 riguarda la definizione di start up innovative, che devono rientrare fra le Piccole e medie imprese secondo la definizione europea (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE). Tale requisito deve coesistere con quello, già esistente, del valore del fatturato totale annuo non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di iscrizione. Inoltre, la circolare specifica che, per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, i soggetti interessati potranno procedere attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal MIMIT. La nuova autocertificazione annuale richiederà di attestare che la società non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, intendendosi per “agenzia” un’impresa che esercita funzioni intermediarie per affari di qualunque genere, per “consulenza” una prestazione professionale che consiglia e assiste il cliente.   A tal proposito, si specifica che le start up già iscritte che rientrano nelle categorie appena citate non verranno cancellate immediatamente dalla sezione speciale, ma avranno tempo fino alla prossima dichiarazione annuale per adeguarsi e dimostrare il possesso del requisito. Vengono introdotti, inoltre, due commi aggiuntivi all’art. 25 del D.L. 179/2012: il comma 2 bis, che permette l’estensione della permanenza della start up innovativa in sezione speciale oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: spese in Ricerca e Sviluppo (R&S) pari almeno al 25% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;almeno un brevetto riconosciuto/registrato; il comma 2 ter, che consente la permanenza in sezione speciale oltre i cinque anni, per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per le start up che entrano nella fase di “scale-up”. A tal fine è necessario che la start up soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro;incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo. Per queste estensioni, la circolare specifica le modalità e le tempistiche di attestazione dei requisiti richiesti, distinguendo due ipotesi in base alla data di iscrizione della società nella sezione speciale. Per le nuove iscrizioni a partire dal 18 dicembre 2024, l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria ai fini dell’estensione della permanenza oltre i tre anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio. Per le imprese iscritte prima del 18 dicembre 2024 vige, invece, una regola ad hoc: se sono iscritte da oltre 18 mesi, hanno fino a dodici mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi ai requisiti; se l’iscrizione è più recente, i mesi si riducono a sei. Data la perentorietà dei termini, qualora la start-up non provveda ad inoltrare la dichiarazione per la permanenza tempestivamente, le Camere sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione per decorrenza del termine. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di xiSerge da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 gennaio 2025

    Comodato d'uso di un'Azienda

    Con la sentenza n. 27406 del 22 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della configurabilità dell'oggetto di un contratto di comodato. In particolare, la Corte ha stabilito che un'azienda, intesa come complesso di beni e rapporti giuridici aventi un'unità funzionale rispetto all'esercizio di un'attività d'impresa, può essere oggetto di un contratto di comodato. La decisione ha chiarito che, oltre alle cose mobili fisiche e materiali, anche le utilità immateriali, che costituiscono l'oggetto di un'azienda, possono essere oggetto di comodato, in quanto rilevanti ai fini giuridici e meritevoli di tutela. Oggetto del Contratto di Comodato La questione legale centrale riguardava se fosse possibile o meno considerare un'azienda, o le sue componenti immateriali, come oggetto di un contratto di comodato. Tradizionalmente, il comodato d'uso è stato concepito come un contratto che ha per oggetto cose mobili, fisiche e tangibili. Tuttavia, in un contesto economico e giuridico sempre più complesso, in cui le aziende sono spesso costituite da un insieme di beni immateriali (come il know-how, i diritti di proprietà intellettuale, i contratti in corso), emergeva la necessità di comprendere se anche tali beni potessero essere oggetto di comodato. Estensione del Comodato alle Aziende La Corte di Cassazione ha stabilito che, secondo l'art. 1803 del Codice Civile, il concetto di "cosa mobile" non si limita alle sole res fisiche e materiali, ma si estende anche alle utilità immateriali. Di conseguenza, un'azienda, intesa come un complesso di beni e diritti organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, può essere oggetto di un contratto di comodato, con tutti gli effetti giuridici derivanti dalla concessione gratuita dell'uso. Questo principio estende la possibilità di utilizzare il comodato come strumento giuridico anche per i beni immateriali, ampliando la portata del contratto a contesti più moderni e complessi. Applicabilità del Comodato nell'Attività d'Impresa In sintesi, la sentenza della Cassazione ha riconosciuto che il contratto di comodato può riguardare non solo beni fisici e materiali, ma anche beni immateriali, purché questi facciano parte di un'azienda intesa come un complesso organizzato di beni e diritti. Questo principio amplia le possibilità di utilizzo del contratto di comodato, consentendo alle imprese di gestire in modo più flessibile i propri beni, incluse le risorse immateriali che oggi costituiscono una parte fondamentale dell'attività economica. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di This_is_Engineering da Pixabay © Riproduzione riservata

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    07 settembre 2024

    Restituzione dell’azienda e assoggettabilità...

    Cassazione, ordinanza 5 giugno 2024, n. 15776, sez. V.  In caso di restituzione (retrocessione) dell’azienda dall’usufruttuario o dall’affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già “a monte” acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all’usufrutto o all’affitto dell’intero complesso aziendale, che di per sé, in base all’art. 2555 c.c., li ricomprende. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di u_w24h9b9v3p da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 marzo 2022

    I lavori di manutenzione ordinaria in caso di...

    Cassazione 18 settembre 2020 n. 19632.L’affittuario dell’azienda ha l’obbligo di conservarla in tutte le sue componenti nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati in negativo e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l’elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all’art. 1105 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall’usufrutto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    11 settembre 2016

    Strumenti per il passaggio generazionale delle...

    Uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda è quello del passaggio generazionale. Sempre più avvertita dagli imprenditori è l'esigenza di affrontare con anticipo il passaggio generazionale dell'azienda, al fine di tutelare la sua continuità  operativa, senza rischi per la stessa. Molti sono gli strumenti che vengono in soccorso all'imprenditore, sia inter vivos che mortis causa, i quali presentano molti vantaggi ma anche rischi, motivo per cui è raccomandabile la consulenza di un notaio al fine di individuare al meglio, in base alle specifiche esigenze, la soluzione più adatta al caso concreto. Primo tra tutti vi è il patto di famiglia introdotto dal legislatore nel 2006, in deroga al generale divieto di patto successorio previsto dallo stesso codice civile, con il preciso scopo di assicurare la continuità  aziendale senza dannose interruzioni. Il patto di famiglia è quel contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti. Tale contratto deve essere concluso per atto pubblico e vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il principale problema di tale strumento è l'obbligo in capo agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni di liquidare gli altri partecipanti ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte. Un altro possibile strumento a cui l'imprenditore può ricorrere è quello della donazione dell'azienda. Essa deve avvenire per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. In tali casi la donazione gode di un regime fiscale agevolato. Non si applica infatti, nel caso di società  di persone, l'imposta sulle donazioni e successioni se destinatari della donazione di un'azienda o un ramo di azienda siano il coniuge o i discendenti e se il donatario prosegua l'esercizio dell'attività  di impresa per altri 5 anni dal momento del trasferimento. Lo stesso vale per le società  di capitali se la donazione della partecipazione attribuisce il controllo della stessa nei termini previsti dalla legge. Problema della donazione di azienda è che anch'essa è soggetta alle generali regole in tema di collazione e di azione di riduzione da parte di altri eventuali eredi. Anche il trust è uno strumento utilizzabile dall'imprenditore, che può nominare come trustee persone di sua fiducia, assicurando in tal modo la gestione ottimale dell'azienda. In particolare il trust è un istituto di origine anglosassone e recepito dal legislatore italiano, con cui un soggetto trasferisce la proprietà  di determinati suoi beni a un altro soggetto affinchè questi raggiunga un determinato scopo da lui indicato, mediante lo svolgimento di un'attività  giuridica o materiale inerente i beni affidatigli, che nel caso di specie può essere, appunto, la gestione dell'impresa. Il risvolto problematico del trust è che, seppur oggi di ampia utilizzazione, si tratta comunque di un istituto complesso che richiede un'attenta analisi per una sua corretta regolamentazione, soprattutto in relazione al programma che il disponente intende far realizzare. Come evidenziato, dunque, gli strumenti sono molteplici. Anche il classico strumento della compravendita può, in certi casi, essere di aiuto. In ogni modo va rilevato che, per l'individuazione dello strumento ottimale, occorre prima procedere a un'attenta disamina della situazione specifica e delle conseguenti esigenze sottese, in vista di un consapevole e ragionato passaggio generazionale dell'azienda.

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