• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    23 marzo 2022

    I lavori di manutenzione ordinaria in caso di...

    Cassazione 18 settembre 2020 n. 19632.L’affittuario dell’azienda ha l’obbligo di conservarla in tutte le sue componenti nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati in negativo e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l’elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all’art. 1105 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall’usufrutto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    07 dicembre 2016

    Si puಠusucapire un'azienda?

    Come è noto l'ordinamento conosce un modo di acquisto della proprietà  a titolo originario per usucapione, ovvero che si realizza attraverso un possesso continuato del bene per un certo lasso di tempo. Ma cosa esattamente può essere oggetto di usucapione? Per capire se l'azienda, nella sua interezza, possa o meno essere usucapita occorre necessariamente prendere le mosse dalla sua natura giuridica. Il Codice civile, all'art. 2555, definisce l'azienda come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Or dunque, a seconda della natura giuridica che si voglia attribuire all'azienda, cambia anche la soluzione giuridica che si darà  alla sua usucapibilità . In particolare, se si ritiene che l'azienda sia un complesso di singoli beni, solo quest'ultimi possono essere oggetto di possesso e quindi di usucapione. Al contrario, se si vuole considerare l'azienda quale bene autonomo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono (alla luce del nesso funzionale che li lega) allora occorre domandarsi se tale organizzazione di beni possa essere, complessivamente considerata, oggetto di possesso. L'art. 2555 c.c. va infatti coordinato con l'art. 1140 c.c. che prevede che solamente le "cose" possono essere oggetto di possesso e dunque di usucapione, ai sensi degli artt. 1158 c.c. e ss. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite[1], con una decisione che riguardava l'usucapione di una farmacia da parte di un soggetto che per venti anni l'aveva gestita comportandosi come unico proprietario. La Corte di Cassazione evidenzia innanzitutto come il richiamo effettuato dall'art. 1140 c.c. alle "cose" non vada inteso in senso naturalistico, ma bensì economico-sociale, di talchè non vi sarebbero nel nostro ordinamento ostacoli insormontabili al riconoscimento del complesso organizzato di beni (quali l'azienda) come "cosa" e quindi come oggetto di possibile possesso. Questo è ancor più vero ove si consideri che il riferimento alle "cose" dell'art. 1140 c.c. non esclude, per vero, nemmeno il possesso delle cose immateriali. Ciò che al contrario occorre valutare è se vi siano nel sistema giuridico italiano norme incompatibili con il principio di usucapibilità  dell'azienda. La Corte di Cassazione svolge, quindi, un'analisi sistematica, notando come non vi siano in tal senso norme ostative, ma al contrario, come vi siano norme che il possesso dell'azienda lo consentono espressamente o comunque lo presuppongono. In particolare, gli artt. 2556 e 2561 c.c. prevedono che l'azienda possa essere oggetto di proprietà  e di usufrutto. Di talchè, considerato che il possesso è definito dal Codice civile come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività  corrispondente al diritto di proprietà  o altro diritto reale, esso deve essere considerato necessariamente ammissibile. Inoltre anche l'art. 670 c.p.c. prevede espressamente il possesso dell'azienda, ammettendo il sequestro delle aziende quando ne sia controversa la proprietà  o, appunto, il possesso. Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni, le Sezioni Unite concludono per l'ammissibilità  del possesso e dunque dell'usucapibilità  dell'azienda. In particolare, affermano che, ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, suscettibile di essere unitariamente posseduta e quindi usucapita, in presenza, ovviamente, anche degli altri requisiti previsti dalla legge, soprattutto in ordine al decorso di tempo necessario. [1] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5087 del 5 marzo 2014.

    Scopri di più
  • News

    11 settembre 2016

    Strumenti per il passaggio generazionale delle...

    Uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda è quello del passaggio generazionale. Sempre più avvertita dagli imprenditori è l'esigenza di affrontare con anticipo il passaggio generazionale dell'azienda, al fine di tutelare la sua continuità  operativa, senza rischi per la stessa. Molti sono gli strumenti che vengono in soccorso all'imprenditore, sia inter vivos che mortis causa, i quali presentano molti vantaggi ma anche rischi, motivo per cui è raccomandabile la consulenza di un notaio al fine di individuare al meglio, in base alle specifiche esigenze, la soluzione più adatta al caso concreto. Primo tra tutti vi è il patto di famiglia introdotto dal legislatore nel 2006, in deroga al generale divieto di patto successorio previsto dallo stesso codice civile, con il preciso scopo di assicurare la continuità  aziendale senza dannose interruzioni. Il patto di famiglia è quel contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti. Tale contratto deve essere concluso per atto pubblico e vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il principale problema di tale strumento è l'obbligo in capo agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni di liquidare gli altri partecipanti ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte. Un altro possibile strumento a cui l'imprenditore può ricorrere è quello della donazione dell'azienda. Essa deve avvenire per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. In tali casi la donazione gode di un regime fiscale agevolato. Non si applica infatti, nel caso di società  di persone, l'imposta sulle donazioni e successioni se destinatari della donazione di un'azienda o un ramo di azienda siano il coniuge o i discendenti e se il donatario prosegua l'esercizio dell'attività  di impresa per altri 5 anni dal momento del trasferimento. Lo stesso vale per le società  di capitali se la donazione della partecipazione attribuisce il controllo della stessa nei termini previsti dalla legge. Problema della donazione di azienda è che anch'essa è soggetta alle generali regole in tema di collazione e di azione di riduzione da parte di altri eventuali eredi. Anche il trust è uno strumento utilizzabile dall'imprenditore, che può nominare come trustee persone di sua fiducia, assicurando in tal modo la gestione ottimale dell'azienda. In particolare il trust è un istituto di origine anglosassone e recepito dal legislatore italiano, con cui un soggetto trasferisce la proprietà  di determinati suoi beni a un altro soggetto affinchè questi raggiunga un determinato scopo da lui indicato, mediante lo svolgimento di un'attività  giuridica o materiale inerente i beni affidatigli, che nel caso di specie può essere, appunto, la gestione dell'impresa. Il risvolto problematico del trust è che, seppur oggi di ampia utilizzazione, si tratta comunque di un istituto complesso che richiede un'attenta analisi per una sua corretta regolamentazione, soprattutto in relazione al programma che il disponente intende far realizzare. Come evidenziato, dunque, gli strumenti sono molteplici. Anche il classico strumento della compravendita può, in certi casi, essere di aiuto. In ogni modo va rilevato che, per l'individuazione dello strumento ottimale, occorre prima procedere a un'attenta disamina della situazione specifica e delle conseguenti esigenze sottese, in vista di un consapevole e ragionato passaggio generazionale dell'azienda.

    Scopri di più