Il Ministero della Imprese e del Made in Italy, con circolare del 29 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023), la quale, intervenendo principalmente sull’art. 25 del D.L. 179/2012 (Startup Act), ha ridefinito i criteri e le condizioni per accedere e permanere nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

La prima novità introdotta dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 riguarda la definizione di start up innovative, che devono rientrare fra le Piccole e medie imprese secondo la definizione europea (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE). Tale requisito deve coesistere con quello, già esistente, del valore del fatturato totale annuo non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di iscrizione.

Inoltre, la circolare specifica che, per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, i soggetti interessati potranno procedere attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal MIMIT.

La nuova autocertificazione annuale richiederà di attestare che la società non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, intendendosi per “agenzia” un’impresa che esercita funzioni intermediarie per affari di qualunque genere, per “consulenza” una prestazione professionale che consiglia e assiste il cliente.  

A tal proposito, si specifica che le start up già iscritte che rientrano nelle categorie appena citate non verranno cancellate immediatamente dalla sezione speciale, ma avranno tempo fino alla prossima dichiarazione annuale per adeguarsi e dimostrare il possesso del requisito.

Vengono introdotti, inoltre, due commi aggiuntivi all’art. 25 del D.L. 179/2012:

  • il comma 2 bis, che permette l’estensione della permanenza della start up innovativa in sezione speciale oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
  1. spese in Ricerca e Sviluppo (R&S) pari almeno al 25% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
  2. almeno un brevetto riconosciuto/registrato;
  • il comma 2 ter, che consente la permanenza in sezione speciale oltre i cinque anni, per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per le start up che entrano nella fase di “scale-up”. A tal fine è necessario che la start up soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
  1. aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro;
  2. incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.

Per queste estensioni, la circolare specifica le modalità e le tempistiche di attestazione dei requisiti richiesti, distinguendo due ipotesi in base alla data di iscrizione della società nella sezione speciale.

Per le nuove iscrizioni a partire dal 18 dicembre 2024, l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria ai fini dell’estensione della permanenza oltre i tre anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio.

Per le imprese iscritte prima del 18 dicembre 2024 vige, invece, una regola ad hoc: se sono iscritte da oltre 18 mesi, hanno fino a dodici mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi ai requisiti; se l’iscrizione è più recente, i mesi si riducono a sei.

Data la perentorietà dei termini, qualora la start-up non provveda ad inoltrare la dichiarazione per la permanenza tempestivamente, le Camere sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione per decorrenza del termine.

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Foto di xiSerge da Pixabay

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