• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    12 settembre 2025

    Estinzione società e sorte dei crediti...

    Cassazione, sentenza, 16 luglio 2025, n. 19750, Sezioni Unite civili. L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia dello stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di August de Richelieu © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    02 settembre 2025

    Start Up innovative: chiarimenti dal Mimit

    Il Ministero della Imprese e del Made in Italy, con circolare del 29 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023), la quale, intervenendo principalmente sull’art. 25 del D.L. 179/2012 (Startup Act), ha ridefinito i criteri e le condizioni per accedere e permanere nella sezione speciale del Registro delle Imprese. La prima novità introdotta dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 riguarda la definizione di start up innovative, che devono rientrare fra le Piccole e medie imprese secondo la definizione europea (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE). Tale requisito deve coesistere con quello, già esistente, del valore del fatturato totale annuo non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di iscrizione. Inoltre, la circolare specifica che, per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, i soggetti interessati potranno procedere attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal MIMIT. La nuova autocertificazione annuale richiederà di attestare che la società non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, intendendosi per “agenzia” un’impresa che esercita funzioni intermediarie per affari di qualunque genere, per “consulenza” una prestazione professionale che consiglia e assiste il cliente.   A tal proposito, si specifica che le start up già iscritte che rientrano nelle categorie appena citate non verranno cancellate immediatamente dalla sezione speciale, ma avranno tempo fino alla prossima dichiarazione annuale per adeguarsi e dimostrare il possesso del requisito. Vengono introdotti, inoltre, due commi aggiuntivi all’art. 25 del D.L. 179/2012: il comma 2 bis, che permette l’estensione della permanenza della start up innovativa in sezione speciale oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: spese in Ricerca e Sviluppo (R&S) pari almeno al 25% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;almeno un brevetto riconosciuto/registrato; il comma 2 ter, che consente la permanenza in sezione speciale oltre i cinque anni, per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per le start up che entrano nella fase di “scale-up”. A tal fine è necessario che la start up soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro;incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo. Per queste estensioni, la circolare specifica le modalità e le tempistiche di attestazione dei requisiti richiesti, distinguendo due ipotesi in base alla data di iscrizione della società nella sezione speciale. Per le nuove iscrizioni a partire dal 18 dicembre 2024, l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria ai fini dell’estensione della permanenza oltre i tre anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio. Per le imprese iscritte prima del 18 dicembre 2024 vige, invece, una regola ad hoc: se sono iscritte da oltre 18 mesi, hanno fino a dodici mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi ai requisiti; se l’iscrizione è più recente, i mesi si riducono a sei. Data la perentorietà dei termini, qualora la start-up non provveda ad inoltrare la dichiarazione per la permanenza tempestivamente, le Camere sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione per decorrenza del termine. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di xiSerge da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    20 marzo 2025

    SuperPartes di fianco alle imprese: la nostra...

    SuperPartes ha preso parte con entusiasmo alla 5ª tappa del Legacy Tour di AIDAF, che si è svolta il 19 marzo 2025 presso la prestigiosa CUOA Business School di Altavilla Vicentina. Un evento di grande valore dedicato alla legacy delle imprese familiari, un tema centrale per la continuità e lo sviluppo delle aziende. Tra i partecipanti, anche i nostri soci: Prof. Paolo Gubitta, socio onorario di SuperPartes, membro del Comitato Scientifico di AIDAF e relatore dell'evento;I notai Paolo Broccoli, Gaia Boschetti e Patrizia Cardarelli, professionisti esperti in governance e diritto societario. Un evento di valore per le imprese familiari L’evento ha offerto momenti di grande confronto su tematiche strategiche per le imprese familiari. Tra gli appuntamenti più rilevanti: Sessione plenaria “Pillole Legacy”, con approfondimenti sulle direzioni strategiche;Tavoli di lavoro “Legacy” a cura di NATIVA, per analizzare le migliori pratiche e soluzioni innovative;Opportunità di networking tra imprenditori, esperti e professionisti del settore. SuperPartes: al fianco delle imprese familiari La partecipazione a eventi come questo conferma l’impegno di SuperPartes nel supportare le imprese familiari nella gestione della loro legacy e nella costruzione di un futuro solido e sostenibile. Attraverso il nostro network di esperti e professionisti, affianchiamo le aziende nei passaggi generazionali e nelle scelte strategiche più importanti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

    Scopri di più
  • News

    29 gennaio 2025

    Nuove Agevolazioni per Assegnazioni e...

    Una Guida per i Professionisti LegaliLa Novità La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni fiscali per le operazioni di assegnazione o cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice. Queste misure, già proposte in passato, tornano per incentivare una gestione più efficiente del patrimonio societario. L’iniziativa è rivolta a società che intendono semplificare la propria struttura attraverso la distribuzione di beni o la conversione in società semplici con finalità di gestione patrimoniale. Il Problema Le aziende che intendono effettuare queste operazioni spesso incontrano ostacoli fiscali significativi. I costi associati, comprese le imposte sui redditi e le imposte di registro, possono rendere tali transazioni meno vantaggiose. Inoltre, la complessità delle normative fiscali e i rigidi vincoli temporali imposti per la realizzazione di queste operazioni possono disincentivare le imprese dal perseguire soluzioni altrimenti strategiche per la loro attività. La Soluzione Grazie alla nuova normativa, le operazioni di assegnazione e trasformazione beneficeranno di un regime fiscale favorevole: Assegnazione o Cessione di Beni: Prevede un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative, l’aliquota sale al 10,5%. Trasformazione in Società Semplice: Il valore dei beni al momento della trasformazione è tassato con la stessa imposta sostitutiva dell’8%. Inoltre, è possibile utilizzare il valore catastale come base di calcolo per gli immobili, riducendo ulteriormente il carico fiscale. Ulteriori Riduzioni: Le aliquote dell’imposta di registro sono dimezzate, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. Scadenze: Le operazioni devono essere completate entro il 30 settembre 2025. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che i soci siano tali almeno dal 30 settembre 2024. Il pagamento dell’imposta sostitutiva è suddiviso in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2025 e il restante 40% entro il 30 novembre 2025. Queste agevolazioni rappresentano un’opportunità unica per ottimizzare i costi fiscali e semplificare la gestione aziendale. Tuttavia, la corretta applicazione richiede un’attenta pianificazione e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per i professionisti legali e notarili, è fondamentale informare i propri clienti su queste opportunità e guidarli nella pianificazione delle operazioni. Rimanete aggiornati su queste e altre novità fiscali seguendo il blog dell’Associazione SuperPartes e i nostri canali social. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    08 luglio 2024

    Cancellazione della società dal registro delle...

    Cassazione, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11411, sez. III.  Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l’esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  image by benzoix on Freepik © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    21 maggio 2024

    Abuso di maggioranza rilevante ai fini...

    Cassazione, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4034, sez. I civile.  In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse della società – in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest’ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di websubs da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    26 febbraio 2024

    Enunciazione del finanziamento soci stipulato...

    Cassazione, sentenza 18 gennaio 2024, n. 1960, Sez. V.Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del notaio avverso l’avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero dell’imposta di registro proporzionale relativa al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare da lui ricevuto. Ciò in quanto nella fattispecie deve escludersi la ricorrenza dei presupposti dell’enunciazione tassabile, in virtù del principio già affermato in precedenti sentenze: “in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841)”. Più precisamente la disposizione de qua esclude l’imposta “quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”. Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante. (…) Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all’esito del conferimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Mikko Koivuneva da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    30 dicembre 2023

    Socio receduto e canoni di locazione successivi...

    Cassazione, sentenza 23 ottobre 2023, n. 29306, sez. III civile.Una volta riscontrata la regolare comunicazione ai terzi dell’avvenuto scioglimento del rapporto del socio con la società, si conferma la limitazione della responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali fino alla data di scioglimento del rapporto (e dunque dei soli canoni maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale), dovendo escludersi, proprio ai sensi dell’art. 2290 c.c., l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per le obbligazioni sociali relative ai canoni successivi (pur assunte in epoca anteriore allo scioglimento del vincolo sociale) a far data dalla cessazione del rapporto con la società.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  image by  senivpetro on Freepik © Riproduzione riservata

    Scopri di più
Filtra la ricerca