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    26 febbraio 2024

    Enunciazione del finanziamento soci stipulato...

    Cassazione, sentenza 18 gennaio 2024, n. 1960, Sez. V.Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del notaio avverso l’avviso di liquidazione avente ad oggetto il recupero dell’imposta di registro proporzionale relativa al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare da lui ricevuto. Ciò in quanto nella fattispecie deve escludersi la ricorrenza dei presupposti dell’enunciazione tassabile, in virtù del principio già affermato in precedenti sentenze: “in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841)”. Più precisamente la disposizione de qua esclude l’imposta “quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”. Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante. (…) Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all’esito del conferimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Mikko Koivuneva da Pixabay © Riproduzione riservata

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    30 dicembre 2023

    Socio receduto e canoni di locazione successivi...

    Cassazione, sentenza 23 ottobre 2023, n. 29306, sez. III civile.Una volta riscontrata la regolare comunicazione ai terzi dell’avvenuto scioglimento del rapporto del socio con la società, si conferma la limitazione della responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali fino alla data di scioglimento del rapporto (e dunque dei soli canoni maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale), dovendo escludersi, proprio ai sensi dell’art. 2290 c.c., l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per le obbligazioni sociali relative ai canoni successivi (pur assunte in epoca anteriore allo scioglimento del vincolo sociale) a far data dalla cessazione del rapporto con la società.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  image by  senivpetro on Freepik © Riproduzione riservata

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    26 novembre 2020

    Modifiche transitorie in tema di aumento del...

    La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative transitorie in tema di aumento del capitale sociale nelle società per azioni ed a responsabilità limitata.  Le previsioni. A) S.p.a. e s.r.l. In deroga al quorum deliberativo ed a quello costitutivo del codice civile, anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate, le s.p.a. e le s.r.l. possono deliberare l’aumento del capitale sociale e l’introduzione statutaria della delega agli amministratori ad aumentarlo con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, a condizione che vi sia rappresentato almeno la metà del capitale sociale. B) S.p.a. quotate. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma quattro dell’articolo 2441 c.c., anche in mancanza di una espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente. La limitazione temporale. Le suddette previsioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2021. La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. MODIFICHE A REGIME IN TEMA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative a regime all’art. 2441 c.c.  Le previsioni. A) Termini e pubblicità. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione nel sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese. B) Opzione non esercitata. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito nella delibera di emissione dell’aumento, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. C) Esclusione e limitazione dell’opzione. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto sia diversamente previsto in leggi speciali.  La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Fallimento della societa’ scissa

    Cassazione, sentenza 19 giugno 2020, n. 11984. In tema di dichiarazione di fallimento in presenza di una scissione di società totalitaria, verificandosi un fenomeno di tipo successorio tra soggetti distinti e dunque l’estinzione della società scissa, trova applicazione la regola di cui all’art. 10 della legge fallimentare per cui il fallimento di quest’ultima potrà essere pronunciato entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Covid e riduzione del capitale: due...

    La disposizione normativa. L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 è intervenuto in materia di riduzione del capitale. Si è previsto che alle società per azioni ed alle società a responsabilità limitata non si applicheranno le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, ed in particolare: a) per le s.p.a. l’art. 2446 secondo e terzo comma c.c. sulla riduzione di oltre un terzo del capitale e l’art. 2447 c.c. sulla riduzione di oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale; b) per le s.r.l. l’art. 2482-bis quarto, quinto e sesto comma c.c. sulla riduzione oltre un terzo del capitale e l’art. 2482-ter c.c. sulla riduzione oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale. Non opererà, inoltre, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdite del capitale sociale prevista dagli art. 2484 n. 4) e 2545-duodecies c.c.. Ratio della previsione. Il legislatore non ha voluto penalizzare le società che matureranno delle perdite rilevanti e si vuole, dunque, favorire la continuità aziendale delle società. Ambito temporale di applicazione. Tale disposizione ha una efficacia di applicazione limitata che viene individuata nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020. Problema interpretativo: gli esercizi sociali di riferimento. L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 prevede che il suddetto obbligo non sussista per le perdite subite nel corso degli esercizi sociali chiusi precedentemente al 31 dicembre 2020. Si è posto, fin da subito, un problema interpretativo sul se il riferimento alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 sia al periodo di maturazione delle perdite o alla data di approvazione del bilancio (o situazione patrimoniale) in cui le perdite vengono rilevate. Si discute, cioè, se siano da comprendersi all’interno della disciplina temporanea solo le perdite di capitale con riferimento al bilancio del 2020 o anche quelle con riferimento a bilanci precedenti al 2020. Al momento sono individuabili due orientamenti. a)Tesi estensiva. La Commissione per gli orientamenti societari del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 191 sostiene che la sospensione riguarda anche le perdite precedenti al 9 aprile 2020. Conseguentemente non sarebbero rilevanti né le perdite del 2019, accertate nel 2020, né le perdite del 2020, accertate nel 2021. Questa posizione si fonda sull’inciso della disposizione normativa che fa riferimento agli “esercizi” chiusi e non all’”esercizio” chiuso e sull’interpretazione teleologica in forza della quale scopo del legislatore è di incentivare la continuità dell’attività economica delle società. b)Tesi restrittiva. La Fondazione nazionale dei commercialisti ed il Tribunale di Catania, invece, sostengono che la sospensione in esame non sia applicabile nei casi di perdite pre-covid delle società ma soltanto a quelle maturate dopo il 9 aprile 2020. Questa posizione trova fondamento nel testo complessivo della disposizione normativa e nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 23/2020 nella quale si fa riferimento alla “perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19”. Scopo del legislatore, allora, sarebbe stato solo quello di non considerare le perdite causate dall’epidemia. Conseguenze operative. Gli amministratori, a qualsiasi delle due tesi si aderisca, non sono esonerati dall’obbligo di convocare l’assemblea dei soci tempestivamente in caso di riduzione del capitale sociale oltre un terzo a seguito di perdite perché è fatta salva l’applicazione, per le s.p.a. dell’art. 2446 primo comma c.c., e per le s.r.l. dell’art. 2482-bis primo, secondo e terzo comma c.c.. Tuttavia l’assemblea dei soci non sarà obbligata, per il periodo di efficacia del decreto legge in oggetto, ad adottare i provvedimenti previsti dal codice civile e cioè: -  riduzione del capitale sociale; -  ricapitalizzazione della società; -  liquidazione della società; -  trasformazione. Gli stessi amministratori, inoltre, non si troveranno in caso di impossibilità di ripianare le perdite o di assumere gli altri provvedimenti, di fronte all’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società ed il rischio di esporsi ad una responsabilità per gestione non conservativa della società. Le suddette disposizioni del codice civile riprenderanno efficacia a partire dai bilanci di esercizio del 2021. Ovviamente, nulla impedisce alle s.r.l. ed alle s.p.a. di applicare comunque, volontariamente, la disciplina codicistica.  Consigli pratici. Qualora si verifichino perdite rilevanti è buona norma che gli amministratori analizzino accuratamente le cause delle stesse e la possibilità di poter comunque volontariamente applicare la disciplina codicistica, se si è nelle condizioni di farlo. In ogni caso, qualsiasi sia l’ipotesi verificatasi, è opportuno coinvolgere professionisti esperti nelle materie economiche e giuridiche al fine di organizzare un cronoprogramma di intervento sulla situazione sociale. La tesi restrittiva, forse è preferibile sia perché è quella sostenuta dall’unica pronuncia sul tema in giurisprudenza e sia perché più prudente. L’adesione alla tesi estensiva, infatti, potrebbe determinare l’annullabilità della delibera e la responsabilità degli amministratori. Tuttavia, è imprescindibile una consulenza notarile sull’ipotesi specifica. Sarebbe auspicabile l’intervento del legislatore per sciogliere il nodo gordiano che si è creato. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Recesso ad nutum

    Cassazione, sentenza 21 febbraio 2020, n. 4716, sez. I civile. È escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l’intuitus personae, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 giugno 2020

    Legittima la clausola che protegge dal change of...

    E’ legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata sotto la condizione risolutiva che la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento; ed è pure legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata e che attribuisce agli altri soci della società partecipata il diritto di riscatto nel caso in cui la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 giugno 2020

    Legittima la clausola antidiluiton

    Secondo l'orientamento n. 186 della Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che, al fine di proteggere taluni soci dalla diluizione che conseguirebbe a un aumento di capitale cui essi non partecipassero, prevede l’assegnazione gratuita ai soci titolari del diritto di non diluizione, di una parte delle quote di partecipazione rinvenienti da futuri aumenti di capitale che vengano deliberati dalla società, fermo restando che i conferimenti conseguenti a questi futuri aumenti di capitale (effettuati dai soggetti che hanno proceduto alla sottoscrizione di detti aumenti di capitale) “coprano” anche le quote di partecipazione gratuitamente assegnate ai soci titolari del diritto di non diluizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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