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    29 gennaio 2025

    Nuove Agevolazioni per Assegnazioni e...

    Una Guida per i Professionisti LegaliLa Novità La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni fiscali per le operazioni di assegnazione o cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice. Queste misure, già proposte in passato, tornano per incentivare una gestione più efficiente del patrimonio societario. L’iniziativa è rivolta a società che intendono semplificare la propria struttura attraverso la distribuzione di beni o la conversione in società semplici con finalità di gestione patrimoniale. Il Problema Le aziende che intendono effettuare queste operazioni spesso incontrano ostacoli fiscali significativi. I costi associati, comprese le imposte sui redditi e le imposte di registro, possono rendere tali transazioni meno vantaggiose. Inoltre, la complessità delle normative fiscali e i rigidi vincoli temporali imposti per la realizzazione di queste operazioni possono disincentivare le imprese dal perseguire soluzioni altrimenti strategiche per la loro attività. La Soluzione Grazie alla nuova normativa, le operazioni di assegnazione e trasformazione beneficeranno di un regime fiscale favorevole: Assegnazione o Cessione di Beni: Prevede un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative, l’aliquota sale al 10,5%. Trasformazione in Società Semplice: Il valore dei beni al momento della trasformazione è tassato con la stessa imposta sostitutiva dell’8%. Inoltre, è possibile utilizzare il valore catastale come base di calcolo per gli immobili, riducendo ulteriormente il carico fiscale. Ulteriori Riduzioni: Le aliquote dell’imposta di registro sono dimezzate, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. Scadenze: Le operazioni devono essere completate entro il 30 settembre 2025. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che i soci siano tali almeno dal 30 settembre 2024. Il pagamento dell’imposta sostitutiva è suddiviso in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2025 e il restante 40% entro il 30 novembre 2025. Queste agevolazioni rappresentano un’opportunità unica per ottimizzare i costi fiscali e semplificare la gestione aziendale. Tuttavia, la corretta applicazione richiede un’attenta pianificazione e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per i professionisti legali e notarili, è fondamentale informare i propri clienti su queste opportunità e guidarli nella pianificazione delle operazioni. Rimanete aggiornati su queste e altre novità fiscali seguendo il blog dell’Associazione SuperPartes e i nostri canali social. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 gennaio 2025

    Contratto di Permuta Azionaria con Patto di...

    L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27283 del 22 ottobre 2024 ha affrontato la questione della configurabilità di un patto di indennizzo inserito all’interno di un contratto di permuta azionaria. La Corte ha stabilito che una clausola che prevede un'indennità per il beneficiario nel caso in cui il valore di mercato delle azioni permutate diminuisca, non solo non viola il divieto di patto leonino, ma può essere considerata lecita e meritevole di tutela, a condizione che essa sia funzionale all’operazione e agli interessi delle parti. Indennizzo per la Perdita di Valore e Patto Leonino Il caso esaminato riguardava un contratto di permuta azionaria, in cui una delle parti si era impegnata a garantire al beneficiario una compensazione economica in caso di perdita di valore delle azioni oggetto della permuta. La questione legale principale riguardava la legittimità di tale clausola, poiché potrebbe configurarsi come una violazione del divieto di patto leonino, che vieta che uno dei soci assuma vantaggi sproporzionati o esclusivi a discapito degli altri soci. In particolare, si temeva che la clausola di indennizzo potesse alterare in modo significativo il ruolo e i diritti del socio, andando a compromettere l’equilibrio dell’accordo. Patto Parasociale e Legittimità dell’Indennizzo La Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola di indennizzo inserita in un contratto di permuta azionaria non configura automaticamente un patto leonino, a meno che non comporti uno stravolgimento costante e totale del ruolo del socio. In altri termini, se l’indennizzo è previsto in modo ragionevole e non altera in modo eccessivo gli equilibri previsti dal contratto, esso può essere considerato un patto parasociale, e quindi non lesivo delle norme che regolano i contratti di società. La Corte ha sottolineato che tale clausola è lecita se funzionale all’operazione concreta e al raggiungimento degli scopi che le parti si sono prefissate nel contratto di permuta, e non deve necessariamente comportare un vantaggio sproporzionato per una delle parti. Validità del Patto di Indennizzo nella Permuta Azionaria In sintesi, la Cassazione ha confermato la validità di una clausola di indennizzo inserita in un contratto di permuta azionaria, a condizione che tale clausola non modifichi in maniera eccessiva il ruolo e gli interessi delle parti coinvolte. L’indennizzo, infatti, è considerato funzionale e non in contrasto con il divieto di patto leonino, purché non stravolga l'equilibrio degli accordi societari e risulti coerente con gli interessi delle parti stesse. Questo principio fornisce una maggiore chiarezza riguardo la configurabilità dei contratti di permuta azionaria che includono clausole di indennizzo. Invito a Rimanere Informati Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di MagicDesk da Pixabay © Riproduzione riservata

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    08 luglio 2024

    Cancellazione della società dal registro delle...

    Cassazione, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11411, sez. III.  Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l’esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  image by benzoix on Freepik © Riproduzione riservata

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    21 maggio 2024

    Abuso di maggioranza rilevante ai fini...

    Cassazione, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4034, sez. I civile.  In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse della società – in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest’ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di websubs da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 settembre 2017

    La societa' semplice come regime societario...

    Si ammette la gestione del mero godimento anche in forma diversa dalla comunione. La società semplice non è più soltanto il regime residuale per l'esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime facoltativo del godimento collettivo. La affermazione della legittimità della costituzione di società  semplici di mero godimento passa necessariamente attraverso una preliminare disamina delle norme cardine in materia e della evoluzione, più o meno esplicitamente formalizzata, dello stesso paradigma funzionale della società . Il concetto di società si è venuto a modificare nel corso degli anni a seguito degli interventi del legislatore in materia, pur non essendo state modificate le norme originarie che fissano le definizioni. E' opportuno, a tal fine, partire da tre norme del codice civile, e precisamente: l'articolo 2247, che contiene la nozione del contratto di società  e sancisce che per esservi società  vi deve essere «l'esercizio in comune di una attività  economica allo scopo di divederne gli utili». l'articolo 2248, che stabilisce che «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme» che il codice civile dedica alla comunione (e, cioè, gli articoli 1100 e s.s.); l'articolo 2249, che prevede che, quando si intende esercitare una attività  commerciale, occorre utilizzare la forma societaria almeno della società in nome collettivo, mentre, se si intende esercitare una attività  "diversa" da quella commerciale, si può utilizzare la società  semplice. Questo è l'impianto normativo originario e mai formalmente finora modificato: le norme restano scritte come appena riportate. Occorre, tuttavia, fare riferimento a quegli interventi del legislatore che, nel corso degli anni, hanno man mano modificato il concetto stesso di società. Andando in ordine cronologico: la legge n. 377/1976 ha introdotto la società consortile, che è per definizione una società  che opera per favorire l'attività  delle imprese consorziate e non per conseguire lucro (articolo 2615-ter c.c.), e comporta che il fine di "divisione degli utili" non è più un elemento caratteristico indefettibile della società; la legge n. 88/1993 ha consentito la costituzione di società in forma unipersonale per la società a responsabilità limitata e ha comportato che per l'esistenza di una società  non occorra più necessariamente l'esercizio "in comune", così come il d.lgs. n. 6/2003 ha esteso anche alla societa' per azioni la possibilita' dell'atto costitutivo unilaterale. Per l'effetto delle norme appena riportate, si ha da tempo per legge <> anche senza il perseguimento del fine della divisione degli utili tra i soci; in altri termini, perché si abbia una societa' è sufficiente anche una sola persona fisica che eserciti attivita' economica e il fine di divisione degli utili non e' piu' elemento caratteristico della societa'. Fatta questa doverosa premessa, ci sono alcuni nodi da sciogliere per giungere a superare gli (apparenti) ostacoli al riconoscimento della costituzione della societa' semplice di "mero godimento". Tre appaiono le sostanziali problematiche: che cosa significa «attività  economica» - articolo 2247 c.c., che cosa significa «scopo» di «solo godimento» - articolo 2248 c.c, in cosa consiste l'attività  economica «diversa» da quella commerciale indicata nell'articolo 2249 c.c. Se tradizionalmente si qualificava come attivita' "economica" ogni attivita' che fosse produttiva, attualmente il requisito della economicità , per effetto dell'evoluzione legislativa, va piu' correttamente inteso non piu' unicamente come attività  che immette sul mercato beni e servizi, bensì piu' genericamente come attivita' diretta al conseguimento di un utile anche in assenza di una organizzazione. Ne è derivato che la societa' sia diventata lo strumento idoneo sia per l'attività  produttiva tradizionalmente intesa, sia per l'attivita' di godimento[1]. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità , individua nella comunione una attività  svolta soltanto funzionale alla conservazione statica del bene comune ai membri, al fine di assicurarne il godimento da parte dei comproprietari. Nella comunione è il bene comune che forma l'oggetto del godimento  – godimento che rappresenta il fine della comunione, mentre nella società  il godimento è soltanto il mezzo per esercitare l'attività  di impresa.[2] Un argomento determinante ai fini del riconoscimento della legittimita' della societa' semplice di mero godimento si è inoltre ricavato dalla reiterazione di provvedimenti normativi fiscali volti a favorire la trasformazione di societa' di mera gestione di beni in societa' semplici. A partire dalla legge n. 449/97, il legislatore fiscale ha, infatti, negli anni costantemente dettato, e tuttora[3] detta, agevolazioni in favore delle societa' di mero godimento che si trasformano in societa' semplici: la agevolazione di un'operazione significa dare per presupposto la ammissibilità  dell'operazione stessa, cioè, qui dello svolgimento dell'attivita' di gestione statica dei beni nella forma della societa' semplice. La norma si riferisce a societa' diverse dalla societa' semplice che abbiano per oggetto principale o addirittura esclusivo la mera gestione di beni immobili non strumentali e che si trasformano in societa' semplice. La legge agevola e, quindi, ammette testualmente la trasformazione che avvenga entro un limitato periodo di tempo. Il punto è: si puo' dedurre da tale constatazione le legittimità  anche della costituzione ex novo della societa' semplice di mero godimento? Alla luce della previsione di legge della fattispecie della "trasformazione" non appaiono, tuttavia, ragioni in punto di diritto per escludere la liceità , accanto alla "trasformazione in" societa' semplice di mero godimento, della "costituzione ex novo" di una societa' semplice di mero godimento. Cio' che viene consentito dalla legge in sede di trasformazione deve ritenersi consentito anche in sede di costituzione ex novo. Per le considerazioni fin qui svolte, si puo' ricavare che: si ha attivita' commerciale quando c'è esercizio con modalita' complesse che presuppongano utilizzo e coordinamento di mezzi di produzione e quando si affianca l'attivita' di godimento con la prestazione di servizi: qui siamo fuori dall'ambito di utilizzo della societa' semplice; si ha attivita' non commerciale quando non c'è coordinamento di mezzi di produzione e in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale ed erogazione di servizi accessori: cio' avviene quando una societa' è proprietaria di beni immobili (uno o piu') che destina alla locazione stabile e i singoli soci non utilizzano direttamente i beni sociali; si ha, poi, una mera comunione di godimento, quando, in vece, i comproprietari utilizzano personalmente i beni comuni, anche disponendone per la propria rispettiva quota[4]. Il riconoscimento della legittimita' delle societa' semplici di gestione immobiliare sollecita ad interrogarsi, altresì, sulla possibilita' di societa' semplici aventi ad oggetto la gestione di beni mobili e, specificamente, di partecipazioni sociali, attraverso societa' semplici holding. In questo ultimo ambito, tuttavia, la linea di demarcazione tra una attivita' di mera gestione di partecipazioni ed attivita' commerciale appare estremamente sottile ed impone una attenta riflessione. Notaio Rubina De Stefano [1] Vedi: Tribunale di Roma  – Sezione specializzata imprese – Decreto del dì 8 novembre 2016 [2] Vedi: Cassazione n. 6361/2004; Tribunale di Mantova 3 marzo 2008; Tribunale di varese 31 marzo 2010 [3] Cfr., da ultimo, l'art. 1/565 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha prorogato al 30 settembre 2017 le disposizioni di cui alla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016) - L'art. 1, comma 115, prevede che <

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