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    06 ottobre 2026

    Irreperibilita’ del testamento olografo

    Il testamento è definito dall’art. 587, I comma c.c. come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le principali caratteristiche del testamento sono dunque: La solennità: il testamento può essere compiuto soltanto con una delle forme tassativamente previste dalla legge. Nello specifico, il nostro ordinamento ammette il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto) e il testamento olografo, il quale deve essere scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, non essendo ammessa la scrittura per il tramite di altri soggetti.La revocabilità: opera ad nutum, senza bisogno cioè di particolari giustificazioni, e sino all’ultimo istante della vita del testatore. Fino alla sua morte, infatti, egli resta libero di modificare, integrare o eliminare le proprie volontà testamentarie, come confermato dall’art. 679 c.c. La revocazione del testamento può avvenire: in forma espressa, per mezzo di un nuovo testamento ovvero mediante una dichiarazione ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni; in forma implicita, nel caso in cui venga redatto un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con il precedente; in forma tacita, mediante distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo ovvero, relativamente alle disposizioni a titolo particolare, mediante alienazione o trasformazione della cosa legata.  Proprio il tema della revocabilità è recentemente stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 4137 del 18 febbraio 2025, si è pronunciata in merito al problema dell’irreperibilità del testamento olografo. Nel caso di specie il testatore aveva predisposto un testamento olografo, ma l’originale non era stato rinvenuto dopo la sua morte, essendo disponibili solamente una copia fotostatica e alcuni codicilli originali consegnati dalla convivente del defunto, alla cui pubblicazione aveva proceduto il Notaio, in assenza di contestazioni circa l’autenticità dei documenti. Escludendo che la presenza di codicilli originali contenenti un riferimento non specifico al testamento olografo fosse sufficiente a dimostrare, da sola, l’esistenza dell’originale, la Corte ha affrontato il problema dello smarrimento del testamento olografo equiparandolo alla distruzione, in quanto in entrambi i casi a mancare è il supporto materiale della manifestazione testamentaria. Una volta dimostrata l’esistenza dell’originale in un momento precedente alla morte e constatato il suo mancato recepimento, opera la presunzione che sia stato lo stesso testatore a distruggerlo, con conseguente applicazione dell’art. 684 c.c. La Corte ha, però, sottolineato come tale presunzione possa essere superata da coloro i quali intendano avvalersi del testamento non rinvenuto: costoro dovranno dimostrare che al momento dell’apertura della successione il testamento esisteva ancora, ovvero che sia stato distrutto da un terzo, sia stato perduto fortuitamente oppure che il testatore non aveva intenzione di revocarlo.  Resta, invece, priva di efficacia la mera fotocopia del testamento, poiché essa non possiede i requisiti formali richiesti per la validità del testamento olografo, né tali carenze possono essere sanate dalla successiva pubblicazione notarile. La presenza di una copia informale può, dunque, assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo al superamento della presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c.: prima è necessario fornire una prova idonea a vincere tale presunzione e solo successivamente la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell’atto. In conclusione, la decisione richiama l’attenzione sull’importanza della corretta conservazione del testamento originale e, in generale, sulla necessità di adottare strumenti idonei a garantire la certezza della volontà testamentaria. In questa prospettiva, il ricorso al testamento pubblico ricevuto dal notaio rappresenta una soluzione particolarmente efficace, in quanto assicura la conservazione dell’atto, ne evita il rischio di smarrimento o distruzione, con conseguente riduzione del rischio di possibili controversie successorie legate all’accertamento della volontà del testatore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Aksel Lian da Pixabay © Riproduzione riservata   

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    02 ottobre 2026

    Modifiche alle regole di determinazione della...

    La disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento è stata recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi, originati dalla legge di Bilancio 2026.  La disciplina prima della legge di Bilancio 2026 Tradizionalmente, la base imponibile delle permute era determinata in base al “valore normale” dei beni e dei servizi scambiati. Tale valore era definito dall’art. 14 D.P.R. n. 633/1972 come l’importo che il cessionario/committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un soggetto indipendente. Tale criterio, tuttavia, non era esente da criticità, soprattutto con riferimento alla compatibilità con la direttiva IVA 2006/112/CE, che ammette il ricorso al criterio del valore normale solamente al ricorrere di ipotesi tassative (come la presenza di specifici rapporti di collegamento tra le parti).   La disciplina della legge di Bilancio 2026 Per ovviare ai rilievi mossi dalla Commissione europea, l’art. 1, commi 138 e 139 della L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) è intervenuta modificando il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni di pagamento. La norma:  ha eliminando il riferimento al valore normale;ha previsto che il corrispettivo fosse determinato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati. Mediante tale modifica, il legislatore ha perseguito la finalità di adeguare la normativa interna ai principi dettati dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva ripetutamente affermato la necessità di valorizzare il corrispettivo “soggettivo” dell’operazione. Le criticità operative  La nuova impostazione ha presentato sin da subito rilevanti criticità applicative, evidenziate principalmente da Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni) alla Commissione Finanze del Senato durante l’iter di conversione del DL 38/2026. In particolare l’Associazione ha sottolineato: l’incertezza sull’ambito dei costi rilevanti, non essendo chiaro se debbano essere inclusi anche i costi non soggetti ad IVA;lo sbilanciamento tra i valori delle due operazioni, dal momento che il riferimento ai soli costi potrebbe determinare basi imponibili diverse per le prestazioni reciproche, con necessità di conguagli monetari;il problema della decorrenza, poiché non si attribuisce rilievo alla data di stipula dei contratti, determinando effetti immediati anche su rapporti già in essere. Decreto Fiscale 2026: l’intervento correttivo  L’art. 1 del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha integralmente riformulato l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. La nuova disposizione prevede che, per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento, “i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetti di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”. Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. Il criterio dell’ammontare dei costi, che rileva in via meramente suppletiva in determinate circostanze, rimane, tuttavia, di dubbia interpretazione. In particolare, Assonime, con la Circolare n. 16 del 18 giugno 2026, auspicando un intervento dell’Agenzia delle Entrate in tal senso, ne ha fornito due possibili letture: prima impostazione: si considerano tutti i costi riferibili a beni/servizi permutati, inclusi quelli non soggetti ad IVA. Tale impostazione, tuttavia, rischierebbe di riprodurre le stesse criticità già presenti nella legge di bilancio 2026;seconda impostazione, preferibile: si considerano unicamente i costi relativi ad acquisti assoggettati a IVA. La modifica legislativa, in conclusione, introduce un criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore pattuito dalle parti, in cui il costo – introdotto dalla legge di Bilancio 2026 – resta la soglia minima inderogabile al di sotto della quale le parti non possono scendere. Tale impostazione è ritenuta maggiormente coerente con la logica dell’IVA come imposta sui consumi, in cui la base imponibile deve riflettere la capacità di spesa effettiva e non il valore oggettivo dei beni ceduti o dei servizi resi. L’art. 1 del DL n. 30/2026 è intervenuto anche sulla disciplina transitoria, circoscrivendo l’applicazione del nuovo criterio alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di günter da Pixabay © Riproduzione riservata 

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    01 settembre 2026

    Permuta di immobile futuro, quando nasce...

    Cassazione, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18544, sez. V.  Ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di permuta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari che una società commerciale si è obbligata a edificare non ha fatto seguito la stipula del definitivo per inadempimento della promittente, a fronte dell’accertato adempimento della prestazione del promissario, il momento impositivo dell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di kazuharu kondo da Pixabay © Riproduzione riservata

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    24 agosto 2026

    Incostituzionale il calcolo dell’imposta sulle...

    Corte Costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 89.  È illegittimo l’art. 17 d.lgs. 346/1990, relativo all’imposta di successione – nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 139/2024 – nella parte in cui consente l’uso di un tasso legale inferiore al 2,5% per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie. Secondo la Corte, il meccanismo determina effetti sproporzionati e privi di razionalità, fino a compromettere la funzione sociale del legato di rendita vitalizia, tradizionalmente collegata a finalità di gratitudine e solidarietà. La distorsione deriva dall’applicazione di coefficienti identici a quelli dell’usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell’imposta relativa all’usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell’annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un’analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l’usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all’unità, determina una notevole diminuzione dell’importo cui applicare il coefficiente. Invece, con tassi inferiori all’unità, la tassazione della rendita risulta abnorme. Il caso esaminato è emblematico: una legataria settantasettenne, destinataria di una rendita annua di 18.000 euro, avrebbe dovuto versare 216.000 euro di imposta, pari a dodici annualità, con un effetto sostanzialmente confiscatorio. La Corte ha dichiarato incostituzionali anche le norme che replicano il medesimo vizio (art. 46 d.P.R. 131/1986; art. 9, comma 4, d.lgs. 139/2024; artt. 50 e 102, comma 4, d.lgs. 123/2025). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Buffik da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 agosto 2026

    Nota integrativa e prescrizione dell’ipoteca

    Cassazione, sentenza, 14 maggio 2026, n. 14250, sez. III civile.  La nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni specificamente il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanzia reale sul cespite, integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della prescrizione di cui all’art. 2880 c.c.. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shahidul Alam da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 agosto 2026

    Comunione legale: quando l’acquisto resta un...

    Cassazione, sentenza, 28 aprile 2026, n. 11599, sez. II civile. In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l’altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l’atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell’acquisto ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente, resa ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest’ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell’acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l’effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di ArtDreams92 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    30 luglio 2026

    Lottizzazione abusiva: responsabilità anche per...

    Cassazione, sentenza, 27 aprile 2026, n. 15113, sez. III penale.  In tema di reati edilizi, concorre nella contravvenzione di lottizzazione abusiva il notaio che confeziona atti di compravendita formalmente validi e contenenti l’indicazione dei vincoli urbanistici, ma funzionali a formare lotti che, per le proprie caratteristiche e per quelle degli acquirenti, rivelano, in modo non equivoco, la destinazione ad un uso diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna di un notaio che aveva rogato atti di vendita di singole unità immobiliari, ricavate dal frazionamento di un albergo, nella consapevolezza che gli acquirenti intendessero utilizzarle come dimora abituale o stagionale, con conseguente mutamento della destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di олег реутов da Pixabay © Riproduzione riservata

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    21 luglio 2026

    Servitù: l’usucapione decorre dalla...

    Cassazione, sentenza, 27 aprile 2026, n. 11403, sez. II civile.  In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l’usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell’opera, in forza del principio “tantum praescriptum quantum possessum”, decorre un nuovo termine per l’usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera.  Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante – e, quindi, non cumulabile – il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di kazuharu kondo da Pixabay © Riproduzione riservata

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