Cassazione, ordinanza, 6 aprile 2024, n. 9195, sez. II civile.

L’uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’estinzione, anche solo parziale, della servitù di passaggio a causa di un restringimento della strada utilizzata per esercitarla, realizzato dal proprietario del fondo servente mediante apposizione di piante ed edificazione di un muretto).

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