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    05 febbraio 2024

    Compravendita: per la costituzione di servitù...

    Cassazione, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28694, sez. II civile. Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un’ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Claudia da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 settembre 2021

    Servitù di gasdotto: condizioni per la...

    Cassazione, sentenza n. 18011/2021. La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 154 del 2006, tra quelle passibili di costituzione coattiva ope iudicis su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare non già in quello dell’utente somministrato bensì nell’impianto di distribuzione quale fondo a destinazione industriale o commerciale.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 luglio 2021

    Costituzione di servitù su terreno agricolo

    Commissione Tributaria Puglia n. 2269/2020. La costituzione del diritto di servitù su un terreno agricolo è soggetta a registro in misura pari al 9% in quanto il termine “trasferimento” utilizzato dall’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.p.r. n. 131/1986 nella parte relativa all’applicazione dell’aliquota del 15% non può essere riferito alla servitù in quanto questa non comporta un trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma solo la limitazione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 dicembre 2020

    Costituzione coattiva di servitu’

    Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020 n. 19566. La domanda diretta a ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini e non dell’amministratore del condominio, il quale è privo del potere di disporne ed è perciò sfornito sia di legittimazione per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l’estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Servitu’ di veduta e costituzione per...

    Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7783, sez. VI – 2 civile. L’esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù.                                                                                            Deve pertanto riconoscersi la possibilità della costituzione ai sensi dell’art. 1062 c.c. cit. di una servitù di veduta da una terrazza sebbene l’opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. Il fatto che la corte non abbia accertato “la necessaria e indispensabile presenza di una terrazza o di balcone, praticabili, accessibili e muniti di idoneo parapetto” non evidenzia perciò alcuna lacuna nella ricostruzione giuridica fatta propria dalla corte. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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