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    30 marzo 2026

    Servitù per destinazione del padre di famiglia:...

    Cassazione, ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5227, sez. II civile. La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis solo se, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; dunque, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell’appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 novembre 2025

    Fondo patrimoniale: inerenza del fatto generatore...

    Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2025, n. 16909, sez. I civile.  In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativa funzionale all’incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest’ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l’eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    05 settembre 2025

    Patti prematrimoniali: l’apertura della...

    I patti prematrimoniali sono degli accordi con cui i futuri coniugi stabiliscono preventivamente obblighi e doveri patrimoniali e personali a seguito della eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, con lo scopo di deflazionare le controversie familiari.   Nonostante tale istituto sia particolarmente diffuso, soprattutto nei Paesi anglosassoni, l’ordinamento italiano ne ha da sempre sostenuto la nullità. L’ostilità legislativa e giurisprudenziale nei confronti di tali intese si giustificava sulla base del ritenuto contrasto di esse con il principio di cui all’art. 160 del Codice Civile, secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Di conseguenza, qualsiasi accordo che prevedesse obblighi condizionati alla separazione o al divorzio veniva tradizionalmente qualificato come nullo per causa illecita o contrarietà all’ordine pubblico familiare. Emblematico è un caso affrontato dalla Cassazione nel 2022, in cui due coniugi avevano sottoscritto prima delle nozze una scrittura privata con la quale si impegnavano al pagamento di 500.000 euro da un coniuge all’altro in caso di futura separazione: i giudici supremi ribadirono che un simile patto matrimoniale non era meritevole di tutela e andava dichiarato nullo, sia che lo si qualifichi come accordo sul matrimonio (contrario alla legge), sia come donazione sotto condizione sospensiva della separazione, sia perfino come semplice ricognizione di debito (in ogni caso privo di causa lecita). In sostanza, si affermava che la causa stessa di simili accordi – l’ipotetico fallimento del matrimonio – li rendeva giuridicamente inaccettabili. Tuttavia, merita di essere segnalata anche una corrente giurisprudenziale opposta che, mediante isolati precedenti giurisprudenziali, aveva iniziato a mettere in discussione l’assolutezza del divieto di stipulare patti prematrimoniali: con la sentenza n. 23713/2012, ad esempio, la Corte aveva giudicato valido un accordo prematrimoniale atipico, purché volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma II c.c. Anche nel 2024, con la sentenza n. 18843, gli Ermellini hanno riconosciuto che un accordo sulle condizioni economiche della separazione possa avere immediata efficacia vincolante tra le parti, senza attendere il vaglio formale del tribunale, enfatizzando l’idea che i coniugi, prescindendo dal giudice, possano trovare soluzioni personalizzate e pacifiche alla crisi coniugale nel rispetto dei limiti di legge. I labili spiragli aperti dalle pronunce citate sono culminati nell’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 con cui la Cassazione, compiendo un significativo e rivoluzionario passo in avanti, ha riconosciuto l’autonomia contrattuale dei coniugi anche prima che la crisi coniugale si verifichi. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, i coniugi avevano sottoscritto, precedentemente alla separazione, una scrittura privata nella quale il marito si impegnava, in cambio della rinuncia da parte della moglie a una serie di beni mobili, a restituirle una somma determinata nel caso in cui fosse avvenuta la separazione, riconoscendole il contributo economico dato alla ristrutturazione dell’immobile familiare e all’acquisto di beni comuni. I giudici hanno ritenuto valido l’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. La separazione, in questo caso, rappresenta solamente l’evento futuro che, al pari di altri, può essere legittimamente preso in considerazione dalle parti quale condizione da cui derivano determinate obbligazioni. L’intesa in questione non contrasta con i doveri coniugali né con l’ordine pubblico, dal momento che il fallimento del matrimonio non si traduce nella “causa genetica” del patto, la cui legittimità dipende strettamente dalla sua causa concreta che, invece, deve essere lecita e meritevole di tutela (nel caso di specie, la finalità era restituire alla moglie il contributo economico dato alla famiglia durante il matrimonio). Non si tratta, dunque, di “mercanteggiare”, riprendendo l’espressione utilizzata nell’ordinanza, sul matrimonio, ma di evitare che un’eventuale frattura sfoci in conflitti familiari. Come chiarito dalla Corte, quindi, patti di questo tipo non sono più nulli in radice, ma diventano legittimi ed efficaci qualora gli obblighi previsti siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili delle parti. Attenzione però. Nonostante l’ordinamento riconosca oggi margini sempre più ampi di autodeterminazione, soprattutto in ambito patrimoniale, permangono limiti legali che circoscrivono il contenuto e la portata degli accordi prematrimoniali. In sintesi: le decisioni sui minori o sui figli non autosufficienti non possono essere oggetto di pattuizioni preventive. La loro validità è sempre condizionata al rispetto dell’interesse superiore del minore che è oggetto di controllo giurisdizionale;non vi è stato riconoscimento della possibilità di inserire in tale patto una previsione circa la misura di un futuro ed ipotetico assegno di mantenimento o divorzile;il contenuto economico dei patti deve essere equo e bilanciato;gli accordi non possono incidere sui diritti-doveri fondamentali dei coniugi stabiliti dalla legge (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale durante il matrimonio, ecc.) né possono prevedere clausole che violino norme imperative. In conclusione, la pronuncia della Cassazione rappresenta un importante segnale nell’evoluzione del diritto di famiglia. Tuttavia, va ricordato che l’assenza di un quadro legislativo univoco comporta che la validità di tali pattuizioni rimanga contestabile e affidata all’apprezzamento dei giudici. Per tale ragione, è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in grado di redigere l’atto nella forma più adeguata e verificare la chiarezza, l’equilibrio e la conformità alla legge delle clausole inserite. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Jeremy Wong da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 novembre 2019

    Protezione del patrimonio familiare: attenzione...

    Per una coppia, soprattutto in presenza di figli minori, è importantissimo tutelare il patrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia.                      L’ordinamento offre specifici istituti giuridici per realizzare tale obiettivo come, ad esempio, il fondo patrimoniale ed il trust familiare.                            Il notaio, a seguito di una analisi della situazione concreta, consiglierà la stipulazione dell’atto  che meglio risponde alle esigenze dei clienti.  Attenzione però che la Cassazione, con l’ordinanza n. 25423/2019, ribadisce che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponesti ed è suscettibile di revocatoria,  salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.                                                                                            La Corte ricorda che, analogamente, l'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito.                     I professionisti SuperPartes offrono una consulenza legale completa mirata all’individuazione delle vostre concrete esigenze ed alla pianificazione di un atto notarile che vi consenta di mettere al sicuro il patrimonio familiare.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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