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    05 settembre 2025

    Patti prematrimoniali: l’apertura della...

    I patti prematrimoniali sono degli accordi con cui i futuri coniugi stabiliscono preventivamente obblighi e doveri patrimoniali e personali a seguito della eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, con lo scopo di deflazionare le controversie familiari.   Nonostante tale istituto sia particolarmente diffuso, soprattutto nei Paesi anglosassoni, l’ordinamento italiano ne ha da sempre sostenuto la nullità. L’ostilità legislativa e giurisprudenziale nei confronti di tali intese si giustificava sulla base del ritenuto contrasto di esse con il principio di cui all’art. 160 del Codice Civile, secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Di conseguenza, qualsiasi accordo che prevedesse obblighi condizionati alla separazione o al divorzio veniva tradizionalmente qualificato come nullo per causa illecita o contrarietà all’ordine pubblico familiare. Emblematico è un caso affrontato dalla Cassazione nel 2022, in cui due coniugi avevano sottoscritto prima delle nozze una scrittura privata con la quale si impegnavano al pagamento di 500.000 euro da un coniuge all’altro in caso di futura separazione: i giudici supremi ribadirono che un simile patto matrimoniale non era meritevole di tutela e andava dichiarato nullo, sia che lo si qualifichi come accordo sul matrimonio (contrario alla legge), sia come donazione sotto condizione sospensiva della separazione, sia perfino come semplice ricognizione di debito (in ogni caso privo di causa lecita). In sostanza, si affermava che la causa stessa di simili accordi – l’ipotetico fallimento del matrimonio – li rendeva giuridicamente inaccettabili. Tuttavia, merita di essere segnalata anche una corrente giurisprudenziale opposta che, mediante isolati precedenti giurisprudenziali, aveva iniziato a mettere in discussione l’assolutezza del divieto di stipulare patti prematrimoniali: con la sentenza n. 23713/2012, ad esempio, la Corte aveva giudicato valido un accordo prematrimoniale atipico, purché volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma II c.c. Anche nel 2024, con la sentenza n. 18843, gli Ermellini hanno riconosciuto che un accordo sulle condizioni economiche della separazione possa avere immediata efficacia vincolante tra le parti, senza attendere il vaglio formale del tribunale, enfatizzando l’idea che i coniugi, prescindendo dal giudice, possano trovare soluzioni personalizzate e pacifiche alla crisi coniugale nel rispetto dei limiti di legge. I labili spiragli aperti dalle pronunce citate sono culminati nell’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 con cui la Cassazione, compiendo un significativo e rivoluzionario passo in avanti, ha riconosciuto l’autonomia contrattuale dei coniugi anche prima che la crisi coniugale si verifichi. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, i coniugi avevano sottoscritto, precedentemente alla separazione, una scrittura privata nella quale il marito si impegnava, in cambio della rinuncia da parte della moglie a una serie di beni mobili, a restituirle una somma determinata nel caso in cui fosse avvenuta la separazione, riconoscendole il contributo economico dato alla ristrutturazione dell’immobile familiare e all’acquisto di beni comuni. I giudici hanno ritenuto valido l’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. La separazione, in questo caso, rappresenta solamente l’evento futuro che, al pari di altri, può essere legittimamente preso in considerazione dalle parti quale condizione da cui derivano determinate obbligazioni. L’intesa in questione non contrasta con i doveri coniugali né con l’ordine pubblico, dal momento che il fallimento del matrimonio non si traduce nella “causa genetica” del patto, la cui legittimità dipende strettamente dalla sua causa concreta che, invece, deve essere lecita e meritevole di tutela (nel caso di specie, la finalità era restituire alla moglie il contributo economico dato alla famiglia durante il matrimonio). Non si tratta, dunque, di “mercanteggiare”, riprendendo l’espressione utilizzata nell’ordinanza, sul matrimonio, ma di evitare che un’eventuale frattura sfoci in conflitti familiari. Come chiarito dalla Corte, quindi, patti di questo tipo non sono più nulli in radice, ma diventano legittimi ed efficaci qualora gli obblighi previsti siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili delle parti. Attenzione però. Nonostante l’ordinamento riconosca oggi margini sempre più ampi di autodeterminazione, soprattutto in ambito patrimoniale, permangono limiti legali che circoscrivono il contenuto e la portata degli accordi prematrimoniali. In sintesi: le decisioni sui minori o sui figli non autosufficienti non possono essere oggetto di pattuizioni preventive. La loro validità è sempre condizionata al rispetto dell’interesse superiore del minore che è oggetto di controllo giurisdizionale;non vi è stato riconoscimento della possibilità di inserire in tale patto una previsione circa la misura di un futuro ed ipotetico assegno di mantenimento o divorzile;il contenuto economico dei patti deve essere equo e bilanciato;gli accordi non possono incidere sui diritti-doveri fondamentali dei coniugi stabiliti dalla legge (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale durante il matrimonio, ecc.) né possono prevedere clausole che violino norme imperative. In conclusione, la pronuncia della Cassazione rappresenta un importante segnale nell’evoluzione del diritto di famiglia. Tuttavia, va ricordato che l’assenza di un quadro legislativo univoco comporta che la validità di tali pattuizioni rimanga contestabile e affidata all’apprezzamento dei giudici. Per tale ragione, è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in grado di redigere l’atto nella forma più adeguata e verificare la chiarezza, l’equilibrio e la conformità alla legge delle clausole inserite. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Jeremy Wong da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 settembre 2024

    Le convenzioni matrimoniali: elementi essenziali

    Cos’è una convenzione matrimoniale e come può essere costituita? La convenzione matrimoniale può definirsi come l’atto con cui i coniugi (o le parti dell’unione civile) danno origine a un particolare assetto giuridico-patrimoniale di taluni beni di loro proprietà, in deroga al regime patrimoniale legale della famiglia. Le convenzioni matrimoniali devono essere concluse mediante un accordo contrattuale, con le forme più innanzi descritte, ma una particolare convenzione matrimoniale, quella costitutiva del fondo patrimoniale, può essere costituita anche mediante testamento, vale a dire mediante un negozio giuridico unilaterale. Esistono delle condizioni a cui devono sottostare i coniugi nella costituzione di una convenzione matrimoniale? Non esistono particolari limiti alla stipula di una convenzione matrimoniale, ad eccezione di quello indicato ai sensi dell’art. 160 c.c., secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Se i coniugi intendono dare vita ad una convenzione matrimoniale, come devono procedere? A chi devono rivolgersi? Il codice civile prevede che le convenzioni matrimoniali rivestano l’atto pubblico; pertanto è necessario rivolgersi ad un notaio; anche eventuali modifiche alle clausole della convenzione necessitano di atto pubblico e richiedono il consenso di tutte le persone che hanno preso parte all’atto di convenzione o dei loro eredi (v. art. 163, c.1 c.c.). Esistono ulteriori adempimenti in tema di convenzioni matrimoniali? Qual è lo scopo di un’eventuale pubblicità di essi? La convenzione matrimoniale: deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio;deve comprendere necessariamente: a) la data del contratto; b) l’indicazione del notaio rogante;le generalità dei coniugi. In questa maniera la convenzione s’intende conosciuta da tutti (familiari e non) ed è ad essi opponibile. In breve qual è l’utilità pratica di una convenzione matrimoniale? La stipula di una convenzione matrimoniale consente ai coniugi di sottrarsi al regime della comunione dei beni, che è il regime legale ma è sempre derogabile, sostituendo ad esso quello della separazione dei beni, o quello della comunione convenzionale, o affiancando al regime legale o al diverso regime eventualmente scelto un fondo patrimoniale, istituto che sarà oggetto di altra apposita trattazione. In altri termini, i coniugi hanno la possibilità di scegliere il regime più idoneo in relazione alla loro specifica situazione. Solo per fare un esempio, quando uno dei coniugi esercita un’attività commerciale o imprenditoriale è sicuramente da suggerire l’opzione per il regime della separazione dei beni al fine di sottrarre il patrimonio dell’altro coniuge dai rischi legati allo svolgimento di tali attività. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di StockSnap da Pixabay © Riproduzione riservata

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    22 marzo 2024

    La comunione legale: cos’e’ e come funziona?

    Con il matrimonio ha inizio la vita coniugale alla quale consegue, oltre che una condivisione spirituale, anche una condivisione patrimoniale, che la legge non manca di disciplinare. L’istituto della comunione legale dei beni si inserisce esattamente in questo contesto. Ma perché si chiama legale? E che cosa comporta tale regime patrimoniale? La comunione dei beni si definisce “legale” perché rappresenta il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge, in modo automatico, per le coppie sposate o unite civilmente in mancanza di una loro esplicita e differente determinazione: in alternativa, infatti, i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. A differenza della comunione c.d. ordinaria, che è una comproprietà per quote nella quale ciascun comunista può disporre della propria quota senza pregiudicare l’intero, la comunione legale si caratterizza per essere una comunione senza quote. Il che significa che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota – non potendo, quindi, disporre della singola quota sul bene – ma sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto l’intero bene compreso nella comunione. Costituiscono oggetto di comunione immediata: Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;Gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. Vi è, poi, una particolare forma di comunione che riguarda alcuni beni (come, per esempio, i frutti dei beni propri di ciascuno dei due coniugi; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi) che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti, ma che rientrano nell’oggetto della comunione qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento di questa: tale forma di comunione viene detta comunione de residuo.   A tali categorie di beni si affianca quella dei beni personali, che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascun coniuge e cioè: I beni di cui il coniuge, prima del matrimonio, era già proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori, cioè i beni che non si prestano ad un uso comune;I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, ad eccezione di quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;I beni acquistati con il prezzo della vendita di quelli elencati ai punti precedenti o con il loro scambio. In quest’ultimo caso, i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorre che il coniuge acquirente reda un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto e che all’atto intervenga anche l’altro coniuge qualora l’acquisto riguardi beni immobili o beni mobili registrati.  È la legge, dunque, a stabilire quali beni cadano nel regime di comunione legale e quali, invece, restino di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi. Di conseguenza, in costanza di comunione, il regime si applica sempre, non essendovi la facoltà di scegliere se fare rientrare o meno all’interno della comunione ogni singolo acquisto, fatta salva la possibilità per i coniugi di cambiare regime patrimoniale. L’amministrazione dei beni L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità differenti a seconda che si tratti di atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione. Infatti, l’amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza processuale spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, senza dunque che sia necessario acquisire il consenso dell’altro; a contrario, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, come ad esempio la locazione, e la relativa rappresentanza processuale devono essere necessariamente compiuti congiuntamente con il consenso di entrambi i coniugi. E se il consenso venisse espressamente rifiutato da uno dei coniugi? In tal caso, l’atto non potrà essere legittimamente compiuto. Tuttavia, se l’atto risulta essere finalizzato all’interesse della famiglia o dell’azienda eventualmente gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio, il coniuge potrà chiedere al giudice di essere autorizzato a compierlo comunque, nonostante il dissenso. Potrebbe anche accadere che il consenso non sia espressamente rifiutato, ma manchi. In questo caso, l’atto compiuto da un coniuge in assenza del consenso dell’altro potrà essere convalidato da quest’ultimo, diventando pienamente valido. Tuttavia, l’atto potrebbe anche non essere convalidato. In questo caso: Se l’atto posto in essere ha ad oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato esso è annullabile nel termine massimo di un anno dal momento in cui l’altro coniuge ne ha avuto conoscenza o dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione;Se l’atto posto in essere ha per oggetto un bene mobile non registrato esso è efficace. Sorge, tuttavia, l’obbligo in capo al coniuge che lo ha compiuto di ricostruire la comunione nello stato in cui si trovava prima della realizzazione dell’atto o, se ciò non è possibile, al pagamento dell’equivalente. Lo scioglimento La comunione legale si scioglie per cause indicate dalla legge. Tali cause sono: La morte di uno dei coniugi o la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;La separazione personale tra i coniugi;La separazione giudiziale dei beni;Il mutamento convenzionale del regime matrimoniale;Il fallimento di uno dei coniugi. Verificatasi una causa di scioglimento della comunione, cessa il regime legale di coacquisto e, pertanto, tutti i beni successivamente e individualmente acquistati da ciascun coniuge rimangono di proprietà esclusiva di questo. Tuttavia, perdura la situazione di contitolarità dei cespiti acquistati precedentemente, per i quali bisognerà procedere alla divisione. Allo scioglimento della comunione legale, infatti, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune che si effettua in parti uguali, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto di un bene in comunione. La divisione dei beni in comunione deve tenere conto anche delle eventuali passività gravanti sui beni comuni e in ciascuna porzione, per quanto possibile, deve essere compresa una identica quantità di mobili, immobili e crediti, salva la facoltà di compensare eventuali squilibri con conguagli in denaro. Hai intenzione di cambiare regime patrimoniale o desideri ulteriori informazioni per una scelta più consapevole? Contatta i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Foto di olcay ertem da Pixabay

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    11 maggio 2017

    Assegno divorzile: addio al parametro del tenore...

    Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504   Cosa cambia per il cittadino Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto che il parametro del "tenore di vita matrimoniale", non sia più condizionante e decisivo sul giudizio del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e sulla sua quantificazione. Il collegio ha sostenuto che, dopo 27 anni[1], alla luce del cambiamento dei rapporti familiari e della concezione del matrimonio, l'indirizzo giurisprudenziale non sia più attuale. Il giudice del divorzio dovrà  invece utilizzare il criterio della autoresponsabilità  economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", verificando se, l'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, si trovi in mancanza di mezzi adeguati o, comunque, non abbia la possibilità  di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso. L'indipendenza economica sarà  desunta da una serie di indici come il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o beni patrimoniali mobiliari o immobiliari, la capacità  effettiva di trovare un lavoro, la disponibilità  di un'abitazione ecc. Peraltro, spetterà  al richiedente provare di non essere autosufficiente, salvo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge. Come giustamente osserva il dott. Nicola Forte, il CTU (consulenza tecnica d'ufficio), dovrà  prestare molta attenzione nella ricostruzione dell'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale dell'ex coniuge richiedente. Questi potrebbe porre in essere atti simulatori, come ad esempio l'assunzione di un debito o una riduzione di compensi dovuti alla carica di amministratore nella società  di famiglia, allo scopo di vedersi accordare il diritto all'assegno. Soltanto all'esito positivo della verifica circa l'esistenza di questi presupposti, il giudice, sempre alla stregua dei criteri anzidetti, dovrà  procedere al quantum debeatur, determinando una somma che permetta all'ex coniuge di vivere dignitosamente, senza considerare il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. E' qui la linea di confine tra solidarietà  economica ed illegittimo arricchimento. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La ex moglie di un ex ministro ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte milanese negato il suo diritto ad un assegno divorzile che le permettesse di conservare l'alto tenore di vita matrimoniale. Ragioni giuridiche La Suprema Corte, nel salutare questo criterio vetusto, argomenta che la formazione della famiglia nasce da una scelta libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto che consiste nell'esonero definitivo da ogni obbligo, salvo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità  genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi. In poche parole: troppo comodo ritornare single sotto ogni aspetto, tranne che per il tenore di vita economico. Peraltro, osserva la Cassazione, l'effetto di trascinare a tempo indeterminato il gli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, possono intralciare la serenità  di un nuovo rapporto familiare. Che non ci saranno più litigi come non mi va bene che fai fare ancora la vita da signore/a al tuo/a ex marito/moglie!"? Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott. ssa Eleonora Baglivo [1] Sent. SSUU nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990

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