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    22 maggio 2026

    Petizione ereditaria e limiti alla...

    Cassazione, sentenza, 6 febbraio 2026, n. 2645, sez. II civile.  Il principio della presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all’istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l’art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l’azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all’eredità il possessore di buona fede – non può pretendere da quest’ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di yeiferr da Pixabay © Riproduzione riservata

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    07 aprile 2026

    Revoca tacita e accettazione successiva della...

    Cassazione, ordinanza, 21 marzo 2026, n. 6803, sez. V civile.  Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all’eredità esclude l’ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia stessa. Il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può comunque successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che si verifica nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 novembre 2025

    Chiamata all’eredità e imposta di successione

    Cassazione, sentenza 4 luglio 2025, n. 18252, sez. V.  Presupposto dell’imposta sulle successioni è la chiamata all’eredità e non già l’accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente a quest’ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nadine Hillemeyer da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 agosto 2025

    Eredità: accettazione tacita anche a mezzo del...

    Cassazione, ordinanza, 22 maggio 2025, n. 15301, sez. II civile.  Posto che l’accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, al quale sia stato espressamente conferito il potere di accettare le eredità delate al rappresentato, nel momento in cui il rappresentante esercita questo potere, ai sensi dell’art. 1388 cod. civ. gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell’accettazione dell’eredità eseguita dal suo rappresentante. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare l’eredità, conferitogli senza la limitazione di accettare l’eredità esclusivamente con beneficio di inventario – che presuppone l’accettazione espressa nelle forme dell’art. 484 cod. civ. –, il rappresentante può accettare l’eredità anche tacitamente, stante la previsione dell’art. 474 cod. civ., secondo cui l’accettazione può essere espressa o tacita. Ne consegue che non vi è neppure ostacolo all’applicazione al rappresentante volontario né dell’art. 476 cod. civ. relativo all’accettazione tacita di eredità, né dell’art. 477 cod. civ. che individua fattispecie legali tipiche di accettazione tacita dell’eredità, tra le quali la vendita di bene ereditario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Sunset West Legal Group da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 febbraio 2025

    Accettazione Beneficiata dell'Eredità da Parte...

    La sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha fornito un importante chiarimento in merito all’accettazione beneficiata dell’eredità da parte del minore, stabilendo principi fondamentali riguardanti la validità della dichiarazione di accettazione da parte del legale rappresentante e le sue implicazioni. La Validità della Rinuncia e l'Accettazione Beneficiata Un tema controverso in diritto successorio riguarda la possibilità di rinuncia all’eredità da parte del minore una volta che il legale rappresentante abbia effettuato l'accettazione beneficiata, cioè l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. La questione centrale era capire se la mancanza dell'inventario, che può accompagnare l'accettazione beneficiata, possa in qualche modo influire sulla possibilità di una rinuncia successiva, o se l'accettazione fosse definitiva e irrevocabile. Irretratabilità dell'Accettazione Beneficiata Con la sentenza del 6 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che l'accettazione beneficiata dell’eredità da parte del legale rappresentante del minore, anche in assenza di inventario, comporta il riconoscimento immediato della qualità di erede. Di conseguenza, tale accettazione è irretrattabile e non consente la facoltà di rinuncia successiva. La Corte ha respinto l'ipotesi che il minore possa essere considerato "mero chiamato all'eredità" e non "erede" fino al compimento della maggiore età, come se l'accettazione beneficiata non fosse mai stata effettuata. In sostanza, una volta che l'accettazione beneficiata è stata fatta dal legale rappresentante del minore, quest’ultimo diventa erede, senza possibilità di revoca della decisione, anche se non segue l’inventario, e non può rinunciare all’eredità. Irreversibilità dell'Accettazione e Tutela dell'Interesse del Minore La Corte di Cassazione ha voluto tutelare l'interesse del minore, chiarendo che l’accettazione beneficiata, anche senza inventario, è una dichiarazione irrevocabile e definitiva che conferisce al minore la qualità di erede. Il principio dell'irretrattabilità dell'accettazione evita che il minore possa agire in modo svantaggioso per sé, garantendo maggiore certezza giuridica riguardo ai diritti successori e alla posizione del minore nel contesto dell’eredità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di VIKTOR KONDRATIUK da Pixabay © Riproduzione riservata

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    31 gennaio 2025

    Curatore dell'Eredità Giacente e Imposta di...

    Con l'ordinanza n. 28869 dell'8 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha trattato un importante aspetto relativo alla gestione dell'eredità giacente e al pagamento dell'imposta di successione. In particolare, la Corte ha stabilito che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è anche tenuto al pagamento dell'imposta di successione, ma solo nei limiti del valore dei beni ereditari che si trovano effettivamente in suo possesso. Responsabilità Fiscale del Curatore dell'Eredità Giacente L'eredità giacente si verifica quando non vi è un erede nominato o quando gli eredi non accettano formalmente l'eredità. In tali casi, un curatore viene nominato per amministrare l’eredità in attesa di una decisione definitiva degli eredi. Un aspetto cruciale riguarda il pagamento dell'imposta di successione. In passato, sorgevano dubbi sulla responsabilità del curatore in relazione alla dichiarazione di successione e al relativo tributo. L'incertezza riguardava anche l'ambito di responsabilità patrimoniale del curatore, cioè la misura del pagamento dell’imposta rispetto ai beni ereditari in suo possesso. Obbligo di Presentazione della Dichiarazione di Successione e Pagamento dell’Imposta La Corte di Cassazione ha chiarito che il curatore dell'eredità giacente è obbligato a presentare la dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 28, comma 2, e dall'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990. Inoltre, il curatore deve provvedere al pagamento dell'imposta di successione nei limiti del valore dei beni ereditari che sono effettivamente in suo possesso, sui quali grava la responsabilità patrimoniale, come stabilito dall’art. 36, commi 3 e 4, dello stesso decreto. In altre parole, il curatore non è responsabile per l'imposta di successione su beni che non sono sotto il suo controllo, ma solo per quelli che costituiscono il patrimonio ereditario in custodia. Ruolo e Responsabilità del Curatore dell’Eredità Giacente In sintesi, la Cassazione ha confermato che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall'imposta di successione, ma la sua responsabilità è limitata ai beni ereditari effettivamente posseduti. Questo chiarimento è fondamentale per la gestione delle eredità giacenti, in quanto definisce con precisione l’ambito di responsabilità del curatore nei confronti delle imposte. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 ottobre 2024

    Accettazione tacita dell’eredità:...

    Cassazione, ordinanza, 13 agosto 2024, n. 22769, sez. III civile. L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato; pertanto, non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di s05prodpresidente da Pixabay © Riproduzione riservata

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    11 settembre 2024

    Azione di riduzione e accettazione di eredità...

    Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile.  L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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