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    11 settembre 2024

    Azione di riduzione e accettazione di eredità...

    Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile.  L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 settembre 2024

    Atti che comportano l’accettazione tacita...

    All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita, assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Nel caso di accettazione espressa, è richiesta la forma dell’atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) con il quale il chiamato all’eredità dichiara di volerla accettare o comunica di assumere la qualifica di erede;L’accettazione è tacita, invece, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. I requisiti richiesti dalla legge affinché vi sia accettazione tacita sono, quindi, due:  il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare; che tale atto non poteva essere posto in essere in mancanza della qualità di erede. In altri termini, gli atti compiuti devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Ma quali sono gli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità? La legge prevede delle fattispecie tipiche di accettazione tacita dell’eredità: In primo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla donazione, alla vendita e alla cessione dei diritti di successione. Sono contemplati, dunque, tutti i contratti bilaterali a titolo oneroso o gratuito, dai quali si escludono solo le donazioni indirette;In secondo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. Si possono verificare, quindi, due ipotesi: il titolare del diritto ereditario aliena il suo diritto, vendendolo dietro corrispettivo, ad un soggetto terzo all’eredità. La rinuncia in tal senso comporta accettazione tacita, e non vera e propria rinuncia, in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l’ha venduto e che di esso ha disposto;Viene venduto o donato (è il caso della rinuncia a titolo gratuito) il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all’eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell’alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone. L’acquisto dell’eredità, sempre tacitamente, può avvenire per effetto del possesso dei beni ereditari: qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il possessore di tali beni non rediga l’inventario o se, nei quaranta giorni successivi alla chiusura dell’inventario, non dichiara di voler accettare l’eredità, egli verrà considerato a tutti gli effetti erede puro e semplice. Oltre alle ipotesi previste dalla legge, la giurisprudenza ha individuato alcuni comportamenti che implicano una tacita accettazione dell’eredità. Si vedano, in particolare: il prelievo dal conto corrente del defunto, anche se ciò avviene per pagare debiti del de cuius;la stipula di un contratto di locazione. Non è considerata, invece, accettazione tacita di eredità la riscossione dei canoni di locazione;la riscossione di un assegno rilasciato al defunto, accettandone quindi il pagamento da parte di un debitore di quest’ultimo;il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. Per cui, se l’erede si intesta un immobile del defunto sta dimostrando tacitamente di voler accettare l’eredità e non può più rinunciarvi;la costituzione in una causa iniziata dal defunto, poi sospesa a seguito del suo decesso e infine proseguita dagli eredi;l’azione di riduzione per la lesione della legittima;il pagamento di debiti lasciati dal defunto con denaro prelevato dal patrimonio ereditario, il ricorso contro un accertamento fiscale, la richiesta di un rimborso d’imposta integrano atti di accettazione tacita. Come può essere osservato, tutti gli atti in questione – pur sicuramente non esaustivi della totalità delle fattispecie concrete immaginabili suscettibili di esprimere una tacita volontà di accettazione – presentano una caratteristica comune, cioè l’intenzione del chiamato di comportarsi come erede e, dunque, la sua volontà di assumere tale qualità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di NomeVisualizzato da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 settembre 2024

    Opposizione a decreto ingiuntivo e accettazione...

    Cassazione, ordinanza, 3 giugno 2024, n. 15504, sez. III civile. L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell’ingiunto costituisce accettazione tacita dell’eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l’accettazione dell’eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di u_w24h9b9v3p da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2024

    L’adempimento del legato non implica...

    Cassazione, sentenza, 29 aprile 2024, n. 11389, sez. II civile.  Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l’implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l’esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di s05prodpresidente da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 aprile 2024

    Le 10 cose da sapere sulla trascrizione...

    1. Cos’è l’accettazione dell’eredità? All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. 2. Che differenza c’è tra accettazione espressa ed accettazione tacita? L’accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetta l’eredità assumendo la qualità di erede. L’accettazione tacita, invece, ha luogo mediante il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare (ad esempio la vendita di un bene dell’eredità) e che può essere compiuto solamente da chi è chiamato all’eredità, in base alla legge o in forza di un testamento. 3. Quando è necessario accettare tacitamente l’eredità? Qualora il chiamato all’eredità voglia vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, ma non abbia provveduto all’accettazione espressa dell’eredità, è necessario che il notaio, contestualmente alla trascrizione della vendita, provveda a trascrivere l’accettazione tacita, così rendendo l’acquisto ereditario opponibile ai terzi (cioè efficace nei confronti di chiunque). 4. Perché il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione dell’eredità? Diversi sono i motivi di ordine giuridico per i quali è necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita. La principale ragione risiede nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, a tutela dell’acquirente: infatti, in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, conseguentemente, quest’ultimo non può opporre il proprio acquisto a terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene non si costituisce. 5. Quali sono altri motivi per i quali si rende opportuno trascrivere l’accettazione tacita di eredità? La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende opportuna anche per i seguenti altri motivi: può accadere che il venditore risulti solo apparentemente erede e, in tal caso, l’acquirente potrebbe assistere alla sottrazione del bene. Per evitare tali inconvenienti si trascrive l’accettazione tacita dell’eredità in modo da garantire tutti i passaggi di proprietà dell’immobile, ossia dal defunto all’erede e poi all’acquirente per effetto della vendita. per assicurare l’effetto di “pubblicità sanante” in caso di invalidità di un atto: tale istituto consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di far salvo il proprio acquisto anche nel caso in cui i titoli di provenienza siano invalidi, purché siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dall’atto nullo e non sia stata trascritta una domanda giudiziale di impugnativa dell’atto stesso. A tal fine, in caso di acquisto ereditario non trascritto, il c.d. “effetto sanante” non si produce. In caso di conflitto tra il legatario e colui che acquista dall’erede, questo va risolto a favore di chi ha trascritto per primo: anche in questo caso chi acquista da un erede che non ha trascritto la propria accettazione rischia di soccombere dinnanzi ad un legatario che abbia trascritto tempestivamente il proprio acquisto. 6. Cos’è la dichiarazione di successione? È assimilabile alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità? La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale, obbligatorio per gli eredi, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute. Per espressa previsione normativa, la dichiarazione di successione e la trascrizione del relativo certificato non producono alcun effetto civilistico, avendo una valenza esclusivamente fiscale e non potendo, dunque, essere assimilati alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. 7. Vi sono limiti temporali entro i quali trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità? L’opportunità di trascrivere l’accettazione tacita non viene meno nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione. La regola operativa più prudente e consigliata è quella di procedere in ogni caso alla trascrizione, anche decorsi 20 anni dalla morte del defunto (periodo in cui matura in capo all’acquirente l’usucapione), dal momento che non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione. 8. Quali documenti sono necessari per eseguire la formalità? Al notaio che esegue la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità deve essere consegnato un certificato di morte del defunto. 9. È necessaria tale procedura per ogni bene ereditario? L’accettazione tacita dell’eredità, come quella espressa, non può che valere per tutti i beni del compendio ereditario, posto che non sono ammesse accettazioni parziali di eredità. Per quel che concerne l’adempimento della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, invece, si ritiene che questa possa chiedersi in relazione a tutti i beni immobili oggetto di successione – nonostante il titolo (ad esempio l’atto di vendita di un immobile) riguardi solo una parte di questi – attraverso l’integrazione, da parte del notaio, della nota di trascrizione dell’accettazione tacita con i dati relativi anche agli altri immobili caduti in successione. 10. Può il notaio essere dispensato, omettendo la formalità? La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni. Il notaio può omettere, infatti, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora vi sia l’espressa dispensa delle parti. Rientra nella diligenza professionale del notaio rendere edotta la parte acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta (l’acquirente, infatti, espone sé stesso e i propri aventi causa al rischio di pretese da parte di soggetti terzi, quale l’erede non apparente). Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti Superpartes! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata  

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    23 novembre 2023

    False dichiarazioni al curatore dell’eredità...

    Con la sentenza n. 20385/2023, la quinta sezione penale della Corte di...

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    13 giugno 2022

    Chiamati all’eredità e presentazione della...

    Il presupposto dell’imposta di successione va individuato nella chiamata all’eredità e non già nell’accettazione con la conseguenza che i chiamati all’eredità sono responsabili anche della presentazione della dichiarazione di successione. La mera chiamata all’eredità, tuttavia, non è sufficiente all’acquisto della qualità di erede. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    13 ottobre 2021

    Migliorie e spese in tema di collazione

    Cassazione sentenza n. 29247/2020. In tema di collazione ereditaria di immobili la deduzione per migliorie e spese ai sensi dell’art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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11 settembre 2024

Vedi il quinto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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