Cassazione, ordinanza, 21 marzo 2026, n. 6803, sez. V civile. 

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all’eredità esclude l’ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia stessa.

Il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può comunque successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che si verifica nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato.

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