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    01 settembre 2025

    Azione di riduzione e disposizioni lesive della...

    Cassazione, ordinanza, 13 maggio 2025, n. 12764, sez. II civile. La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.  Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell’erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l’erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all’erede pretermesso, costituisse rinuncia all’azione di riduzione da parte di quest’ultimo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 settembre 2024

    La tutela dei legittimari: azione di riduzione e...

    A favore del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti, la legge riserva una quota di eredità, la c.d. legittima. Attraverso tale istituto si pone un limite alla piena facoltà di disporre del testatore, riconoscendo ai soggetti summenzionati (cc. dd. legittimari) il diritto di succedere al de cuius, nei limiti di una certa quota del suo asse ereditario, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo. In caso di attribuzioni lesive dei diritti dei legittimari, è previsto in loro favore e contro i beneficiari del testamento e i donatari il rimedio costituito dall’azione di riduzione, la quale mira ad ottenere una pronuncia dell’autorità giudiziaria recante riduzione, in tutto o in parte, dell’attribuzione fatta dal defunto sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso. Per poter stabilire se il testatore abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari, occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Il procedimento di calcolo può essere diviso in tre fasi: si calcola il valore dei beni che appartenevano al defunto all’epoca dell’apertura della successione (relictum); dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti facenti capo al de cuius;la fase della “riunione fittizia”: al risultato ottenuto, si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione, secondo il loro valore attualizzato alla data di apertura della successione.  Sull’asse determinato all’esito dei conteggi si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre. Se da tali calcoli risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire per la riduzione entro dieci anni dalla accettazione dell’eredità da parte del legittimario. L’azione di riduzione opera nel modo seguente: sono colpite per prime le disposizioni testamentarie (istituzioni di eredi e di legati), che vengono diminuite proporzionalmente, salvo che il testatore abbia diversamente disposto in previsione dell’esperimento dell’azione di riduzione;se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente ad integrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni, cominciando dall’ultima in ordine di tempo e risalendo via via a quelle anteriori. Cosa accade una volta accertata la lesione della legittima? La sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione non rappresenta per il legittimario un titolo traslativo del bene oggetto della disposizione testamentaria o della liberalità. Affinché egli consegua il bene cui ha diritto, dovrà agire contro il possessore sine causa per ottenerne la restituzione. Quest’ultimo potrebbe essere sia l’onorato testamentario o il donatario assoggettati a riduzione, sia un terzo avente causa. nel primo caso, la legge prevede che i beni immobili o beni mobili registrati restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso od ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati (c.d. effetto purgativo), salvo che la riduzione sia stata domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (in tal caso il legittimario leso ha un mero diritto di credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni che egli ha in restituzione) e purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione;nel secondo caso, è possibile ottenere la restituzione dal terzo avente causa, ma solo a determinate condizioni: il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, dal legatario od erede;il donatario, il legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;non devono essere trascorsi più di vent’anni dalla trascrizione della donazione (se l’oggetto è un bene immobile);l’azione deve proporsi secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, cominciando dall’ultima.  Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire le cose donate pagando l’equivalente in denaro.  Il terzo acquirente del donatario (e il terzo creditore ipotecario o titolare del peso gravante sull’immobile), è, dunque, nei limiti suddetti, al riparo da pretese dei legittimari del donante, salvo che questi ultimi non si avvalgano dell’istituto dell’opposizione alla donazione. L’effetto dell’opposizione è che il termine ventennale oltre il quale non è possibile chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (ovvero non si verifica l’effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche) rimane sospeso; anche l’opposizione è soggetta ad un’efficacia temporanea (venti anni), salva la possibilità di rinnovazione.  Se hai qualche dubbio, non esitare a contattare Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Werner Heiber da Pixabay © Riproduzione riservata

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    11 settembre 2024

    Azione di riduzione e accettazione di eredità...

    Cassazione, ordinanza, 11 luglio 2024, n. 19010, Sez. II civile.  L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Pexels da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 giugno 2020

    Presupposti dell’azione di riduzione

    Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694, sez. VI – 2 civile. L’azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l’azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall’applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell’attore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 aprile 2020

    Azione di riduzione e simulazione

    Cassazione, sentenza 17 dicembre 2019, n. 33430, sez. Ii civile. L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo -con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni-quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda. Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    11 aprile 2020

    Azione di riduzione e simulazione

    Cassazione, sentenza 19 novembre 2019, n. 30079, sez. II civile.Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    26 maggio 2017

    La corretta pianificazione successoria: le...

    Cosa cambia per il cittadino. Continuando nell'analisi di quelli che possono essere gli strumenti idonei per una corretta pianificazione successoria, occorre precisare che il testamento presenta l'innegabile inconveniente che i trasferimenti patrimoniali vengono tassati nel momento in cui si apre la successione. Oggi l'Italia è uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità , anche se, come già  evidenziato, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi si volesse garantire l'applicazione dell'attuale sistema di tassazione dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria, che potrebbe includere eventuali donazioni in favore degli eredi (o di terzi) purchè nel rispetto della quota disponibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. E' un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità , la forma dell'atto pubblico. L'accettazione della donazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Il contratto di donazione può essere assai utile anche quando si voglia sottrarre il bene dall'importo totale dell'eredità , ma si voglia allo stesso tempo continuare a utilizzarlo, senza privarsene fisicamente. In questo caso si può fare, infatti, una donazione della nuda proprietà  con riserva di usufrutto, trasferendo solamente la nuda proprietà  dell'immobile e continuando però a conservare l'usufrutto del bene. Problemi di circolazione dei beni di provenienza donativa e possibili rimedi Quando oggetto della donazione siano beni immobili, si può porre il problema della circolazione del "bene di provenienza donativa", dal momento che, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l'acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà  consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall'ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni. Rinuncia all'azione di riduzione. Il legittimario leso nella sua quota di legittima può proporre azione di riduzione entro il termine di 10 anni per reintegrare la sua quota di legittima che risulti violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Tuttavia ciò è possibile solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso la quota di legittima. Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità  per il commercio di beni donativi perchè qualora la situazione cambi e si debba vendere l'oggetto della precedente donazione il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità  del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene. Rinunzia alla restituzione. E' possibile anche rinunciare all'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario perfezionata da un legittimario prima della morte del donante. E' una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori. Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all'originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità ) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E' un istituto molto utile perchè per effetto della novazione dell'originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità  del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, che inizia a diffondersi nella prassi, è discusso in dottrina. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    15 febbraio 2017

    Lesione della quota di legittima: non è solidale...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1884 del 25 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Quando vi è lesione della quota di legittima è possibile proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie considerate lesive, al fine di chiedere la reintegrazione della quota che si assume lesa. Tale azione ha natura personale, per cui quando l'obbligo è posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni. Ciò implica che ciascun beneficiario è tenuto a rispondere solo nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota precedentemente ricevuta. Se, ad esempio, Tizio e Caio hanno ricevuto ciascuno beni per un valore pari a 100 e la quota di legittima, riservata agli eredi legittimari per legge, risulta lesa per un valore pari a 50, entrambi saranno tenuti a restituire beni per un valore pari a 25. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. A fronte di più testamenti olografi lesivi della quota riservata ex lege ai legittimari, è stata promossa azione volta a determinare la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima. Le ragioni giuridiche. L'azione di riduzione è disciplinata dall'art. 554 c.c., il quale prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cd. quota disponibile) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. A titolo esemplificativo, si può fare il caso di Tizio che, con testamento olografo, disponga a favore di Caio e Sempronio una quota del suo patrimonio per un valore superiore alla quota disponibile. Caio e Sempronio sono obbligati alla restituzione di una parte dei beni ricevuti in misura sufficiente a reintegrare la quota di legittima a favore e tutela dei legittimari. Ma Caio e Sempronio sono obbligati in via solidale o parziaria? Qualificare l'obbligo posto a loro carico in un senso o nell'altro ha ricadute applicative notevoli. Nel caso in cui fossero obbligati in via solidale, ciò implicherebbe l'applicazione della diversa (e più svantaggiosa) disciplina delle obbligazioni solidali. Ma la Corte di Cassazione ha detto che così non è. Essendo l'azione di riduzione un'azione di tipo personale, ciò implica che l'obbligo di reintegrazione della quota di legittima è qualificabile come obbligazione parziaria e dunque si comporta in base alle regole previste per quel tipo di obbligazione. Gli Ermellini, hanno affermato, infatti, che "quando l'obbligo di restituzione è posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita". Ecco, dunque, che, in base a questo principio, Caio e Sempronio sono entrambi obbligati alla restituzione di quanto necessario a reintegrare la quota indisponibile, ma solo proporzionalmente e nei limiti del valore di cui si riduce la loro attribuzione. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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