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    17 settembre 2024

    La tutela dei legittimari: azione di riduzione e...

    A favore del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti, la legge riserva una quota di eredità, la c.d. legittima. Attraverso tale istituto si pone un limite alla piena facoltà di disporre del testatore, riconoscendo ai soggetti summenzionati (cc. dd. legittimari) il diritto di succedere al de cuius, nei limiti di una certa quota del suo asse ereditario, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo. In caso di attribuzioni lesive dei diritti dei legittimari, è previsto in loro favore e contro i beneficiari del testamento e i donatari il rimedio costituito dall’azione di riduzione, la quale mira ad ottenere una pronuncia dell’autorità giudiziaria recante riduzione, in tutto o in parte, dell’attribuzione fatta dal defunto sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso. Per poter stabilire se il testatore abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari, occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Il procedimento di calcolo può essere diviso in tre fasi: si calcola il valore dei beni che appartenevano al defunto all’epoca dell’apertura della successione (relictum); dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti facenti capo al de cuius;la fase della “riunione fittizia”: al risultato ottenuto, si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione, secondo il loro valore attualizzato alla data di apertura della successione.  Sull’asse determinato all’esito dei conteggi si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre. Se da tali calcoli risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire per la riduzione entro dieci anni dalla accettazione dell’eredità da parte del legittimario. L’azione di riduzione opera nel modo seguente: sono colpite per prime le disposizioni testamentarie (istituzioni di eredi e di legati), che vengono diminuite proporzionalmente, salvo che il testatore abbia diversamente disposto in previsione dell’esperimento dell’azione di riduzione;se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente ad integrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni, cominciando dall’ultima in ordine di tempo e risalendo via via a quelle anteriori. Cosa accade una volta accertata la lesione della legittima? La sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione non rappresenta per il legittimario un titolo traslativo del bene oggetto della disposizione testamentaria o della liberalità. Affinché egli consegua il bene cui ha diritto, dovrà agire contro il possessore sine causa per ottenerne la restituzione. Quest’ultimo potrebbe essere sia l’onorato testamentario o il donatario assoggettati a riduzione, sia un terzo avente causa. nel primo caso, la legge prevede che i beni immobili o beni mobili registrati restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso od ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati (c.d. effetto purgativo), salvo che la riduzione sia stata domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (in tal caso il legittimario leso ha un mero diritto di credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni che egli ha in restituzione) e purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione;nel secondo caso, è possibile ottenere la restituzione dal terzo avente causa, ma solo a determinate condizioni: il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, dal legatario od erede;il donatario, il legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;non devono essere trascorsi più di vent’anni dalla trascrizione della donazione (se l’oggetto è un bene immobile);l’azione deve proporsi secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, cominciando dall’ultima.  Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire le cose donate pagando l’equivalente in denaro.  Il terzo acquirente del donatario (e il terzo creditore ipotecario o titolare del peso gravante sull’immobile), è, dunque, nei limiti suddetti, al riparo da pretese dei legittimari del donante, salvo che questi ultimi non si avvalgano dell’istituto dell’opposizione alla donazione. L’effetto dell’opposizione è che il termine ventennale oltre il quale non è possibile chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (ovvero non si verifica l’effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche) rimane sospeso; anche l’opposizione è soggetta ad un’efficacia temporanea (venti anni), salva la possibilità di rinnovazione.  Se hai qualche dubbio, non esitare a contattare Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Werner Heiber da Pixabay © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Legittimario pretermesso ed acquisto della...

    Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2914, sez. II civile. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del “de cuius”, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. La formulazione dell’art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    05 giugno 2020

    Legato e calcolo della legittima

    Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5421, sez. Vi – 2 civile. Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l’interesse dell’erede legittimario del disponente, concreto e attuale, a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l’azione non sia accompagnata da un’azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 c.c.); se il legatario, come nel caso in esame, sia a sua volta legittimario, si impone un problema di imputazione del legato alla legittima del beneficiario o alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall’esercizio dell’azione di riduzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 agosto 2017

    Successioni: rinunzia al legato in sostituzione...

    Cassazione civile, sez. II, del 9 giugno 2017, sent. n. 14503 Cosa cambia per il cittadino La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per la cui validità  è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c., può essere dichiarata anche con l'atto di citazione con il quale il legittimario introduce l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie o legali, ovvero contro le donazioni che ledono la propria quota di legittima. L'atto di citazione, ha infatti natura recettizia e, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, rispettando in toto il requisito imposto dal 1350 cc. Dunque, la rinunzia scritta non deve necessariamente intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione. Al fine di comprensione, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa sia un legato in sostituzione di legittima e come si possa rinunziare ad esso. Talora i testatori, per evitare il frazionamento del patrimonio da devolvere in caso di morte e per conservare i beni in famiglia, attribuiscono ai legittimari (figli, coniuge, e ascendenti se mancano i figli) un legato di somma di denaro o di bene determinati, in alternativa alla quota di legittima. Il legittimario può scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima spettantegli, oppure conseguire il legato senza la possibilità  di chiedere un supplemento qualora esso sia di valore inferiore a quello della legittima. Inoltre, la mancata rinunzia del legato, non fa acquisire la qualità  di erede perciò, se da un lato è escluso il trasferimento dei debiti ereditari, dall'altro è precluso vantare ogni diritto di sorta su beni ereditari diversi da quelli attribuiti con il legato. Nessun legato ha bisogno di accettazione, né quello "standard" né quello in sostituzione di legittima nonostante le sue peculiarità , perché si acquista automaticamente al momento della morte del decuius; per lo stesso motivo, qualora il legatario non voglia il diritto, deve espressamente rinunziarvi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio, tramite testamento olografo, aveva nominato erede universale sua nipote, lasciando alla moglie, tramite legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto sull'intero patrimonio. La coniuge agiva con l'azione di riduzione avverso la nipote, esplicitando di non voler conseguire il legato di usufrutto ma di volere sua la quota di legittima. La Cassazione ha ritenuto che, la rinunzia al legato su beni immobili, che richiede la forma scritta ad substantiam, ben poteva essere contenuta nell'atto di citazione del giudizio. Le ragioni giuridiche La rinunzia del legato ha natura eliminativa, nel senso che è volta a rimuovere un diritto già  entrato nel patrimonio del legatario, il quale, attraverso una fictio iuris, tornerà  nell'asse ereditario "come se non fosse mai uscito" (effetto retroattivo della rinunzia). E l'atto di rinunzia, come ogni atto di disposizione su beni immobili, deve farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto anche dall'atto di citazione per due motivi: 1)è un atto recettizio, e quindi per dispiegare i propri effetti, deve pervenire al destinatario; 2) contenendo una procura, è anche sottoscritto. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    15 febbraio 2017

    Lesione della quota di legittima: non è solidale...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1884 del 25 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Quando vi è lesione della quota di legittima è possibile proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie considerate lesive, al fine di chiedere la reintegrazione della quota che si assume lesa. Tale azione ha natura personale, per cui quando l'obbligo è posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni. Ciò implica che ciascun beneficiario è tenuto a rispondere solo nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota precedentemente ricevuta. Se, ad esempio, Tizio e Caio hanno ricevuto ciascuno beni per un valore pari a 100 e la quota di legittima, riservata agli eredi legittimari per legge, risulta lesa per un valore pari a 50, entrambi saranno tenuti a restituire beni per un valore pari a 25. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. A fronte di più testamenti olografi lesivi della quota riservata ex lege ai legittimari, è stata promossa azione volta a determinare la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima. Le ragioni giuridiche. L'azione di riduzione è disciplinata dall'art. 554 c.c., il quale prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cd. quota disponibile) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. A titolo esemplificativo, si può fare il caso di Tizio che, con testamento olografo, disponga a favore di Caio e Sempronio una quota del suo patrimonio per un valore superiore alla quota disponibile. Caio e Sempronio sono obbligati alla restituzione di una parte dei beni ricevuti in misura sufficiente a reintegrare la quota di legittima a favore e tutela dei legittimari. Ma Caio e Sempronio sono obbligati in via solidale o parziaria? Qualificare l'obbligo posto a loro carico in un senso o nell'altro ha ricadute applicative notevoli. Nel caso in cui fossero obbligati in via solidale, ciò implicherebbe l'applicazione della diversa (e più svantaggiosa) disciplina delle obbligazioni solidali. Ma la Corte di Cassazione ha detto che così non è. Essendo l'azione di riduzione un'azione di tipo personale, ciò implica che l'obbligo di reintegrazione della quota di legittima è qualificabile come obbligazione parziaria e dunque si comporta in base alle regole previste per quel tipo di obbligazione. Gli Ermellini, hanno affermato, infatti, che "quando l'obbligo di restituzione è posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita". Ecco, dunque, che, in base a questo principio, Caio e Sempronio sono entrambi obbligati alla restituzione di quanto necessario a reintegrare la quota indisponibile, ma solo proporzionalmente e nei limiti del valore di cui si riduce la loro attribuzione. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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