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    01 luglio 2020

    Legittimario pretermesso ed acquisto della...

    Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2914, sez. II civile. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del “de cuius”, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. La formulazione dell’art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    05 giugno 2020

    Legato e calcolo della legittima

    Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5421, sez. Vi – 2 civile. Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l’interesse dell’erede legittimario del disponente, concreto e attuale, a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l’azione non sia accompagnata da un’azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 c.c.); se il legatario, come nel caso in esame, sia a sua volta legittimario, si impone un problema di imputazione del legato alla legittima del beneficiario o alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall’esercizio dell’azione di riduzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 agosto 2017

    Successioni: rinunzia al legato in sostituzione...

    Cassazione civile, sez. II, del 9 giugno 2017, sent. n. 14503 Cosa cambia per il cittadino La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per la cui validità  è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c., può essere dichiarata anche con l'atto di citazione con il quale il legittimario introduce l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie o legali, ovvero contro le donazioni che ledono la propria quota di legittima. L'atto di citazione, ha infatti natura recettizia e, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, rispettando in toto il requisito imposto dal 1350 cc. Dunque, la rinunzia scritta non deve necessariamente intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione. Al fine di comprensione, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa sia un legato in sostituzione di legittima e come si possa rinunziare ad esso. Talora i testatori, per evitare il frazionamento del patrimonio da devolvere in caso di morte e per conservare i beni in famiglia, attribuiscono ai legittimari (figli, coniuge, e ascendenti se mancano i figli) un legato di somma di denaro o di bene determinati, in alternativa alla quota di legittima. Il legittimario può scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima spettantegli, oppure conseguire il legato senza la possibilità  di chiedere un supplemento qualora esso sia di valore inferiore a quello della legittima. Inoltre, la mancata rinunzia del legato, non fa acquisire la qualità  di erede perciò, se da un lato è escluso il trasferimento dei debiti ereditari, dall'altro è precluso vantare ogni diritto di sorta su beni ereditari diversi da quelli attribuiti con il legato. Nessun legato ha bisogno di accettazione, né quello "standard" né quello in sostituzione di legittima nonostante le sue peculiarità , perché si acquista automaticamente al momento della morte del decuius; per lo stesso motivo, qualora il legatario non voglia il diritto, deve espressamente rinunziarvi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio, tramite testamento olografo, aveva nominato erede universale sua nipote, lasciando alla moglie, tramite legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto sull'intero patrimonio. La coniuge agiva con l'azione di riduzione avverso la nipote, esplicitando di non voler conseguire il legato di usufrutto ma di volere sua la quota di legittima. La Cassazione ha ritenuto che, la rinunzia al legato su beni immobili, che richiede la forma scritta ad substantiam, ben poteva essere contenuta nell'atto di citazione del giudizio. Le ragioni giuridiche La rinunzia del legato ha natura eliminativa, nel senso che è volta a rimuovere un diritto già  entrato nel patrimonio del legatario, il quale, attraverso una fictio iuris, tornerà  nell'asse ereditario "come se non fosse mai uscito" (effetto retroattivo della rinunzia). E l'atto di rinunzia, come ogni atto di disposizione su beni immobili, deve farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto anche dall'atto di citazione per due motivi: 1)è un atto recettizio, e quindi per dispiegare i propri effetti, deve pervenire al destinatario; 2) contenendo una procura, è anche sottoscritto. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    15 febbraio 2017

    Lesione della quota di legittima: non è solidale...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1884 del 25 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Quando vi è lesione della quota di legittima è possibile proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie considerate lesive, al fine di chiedere la reintegrazione della quota che si assume lesa. Tale azione ha natura personale, per cui quando l'obbligo è posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni. Ciò implica che ciascun beneficiario è tenuto a rispondere solo nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota precedentemente ricevuta. Se, ad esempio, Tizio e Caio hanno ricevuto ciascuno beni per un valore pari a 100 e la quota di legittima, riservata agli eredi legittimari per legge, risulta lesa per un valore pari a 50, entrambi saranno tenuti a restituire beni per un valore pari a 25. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. A fronte di più testamenti olografi lesivi della quota riservata ex lege ai legittimari, è stata promossa azione volta a determinare la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima. Le ragioni giuridiche. L'azione di riduzione è disciplinata dall'art. 554 c.c., il quale prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cd. quota disponibile) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. A titolo esemplificativo, si può fare il caso di Tizio che, con testamento olografo, disponga a favore di Caio e Sempronio una quota del suo patrimonio per un valore superiore alla quota disponibile. Caio e Sempronio sono obbligati alla restituzione di una parte dei beni ricevuti in misura sufficiente a reintegrare la quota di legittima a favore e tutela dei legittimari. Ma Caio e Sempronio sono obbligati in via solidale o parziaria? Qualificare l'obbligo posto a loro carico in un senso o nell'altro ha ricadute applicative notevoli. Nel caso in cui fossero obbligati in via solidale, ciò implicherebbe l'applicazione della diversa (e più svantaggiosa) disciplina delle obbligazioni solidali. Ma la Corte di Cassazione ha detto che così non è. Essendo l'azione di riduzione un'azione di tipo personale, ciò implica che l'obbligo di reintegrazione della quota di legittima è qualificabile come obbligazione parziaria e dunque si comporta in base alle regole previste per quel tipo di obbligazione. Gli Ermellini, hanno affermato, infatti, che "quando l'obbligo di restituzione è posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita". Ecco, dunque, che, in base a questo principio, Caio e Sempronio sono entrambi obbligati alla restituzione di quanto necessario a reintegrare la quota indisponibile, ma solo proporzionalmente e nei limiti del valore di cui si riduce la loro attribuzione. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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