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    16 gennaio 2024

    Lesione della legittima. Quando si calcola il...

    Cassazione, sentenza 8 novembre 2023, n. 31125, sez. II civile. In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto dell’azione di restituzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l’erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell’intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione. Tuttavia, ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di StockSnap da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 giugno 2020

    Legato e calcolo della legittima

    Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5421, sez. Vi – 2 civile. Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l’interesse dell’erede legittimario del disponente, concreto e attuale, a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l’azione non sia accompagnata da un’azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 c.c.); se il legatario, come nel caso in esame, sia a sua volta legittimario, si impone un problema di imputazione del legato alla legittima del beneficiario o alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall’esercizio dell’azione di riduzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 agosto 2017

    Successioni: rinunzia al legato in sostituzione...

    Cassazione civile, sez. II, del 9 giugno 2017, sent. n. 14503 Cosa cambia per il cittadino La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per la cui validità  è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c., può essere dichiarata anche con l'atto di citazione con il quale il legittimario introduce l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie o legali, ovvero contro le donazioni che ledono la propria quota di legittima. L'atto di citazione, ha infatti natura recettizia e, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, rispettando in toto il requisito imposto dal 1350 cc. Dunque, la rinunzia scritta non deve necessariamente intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione. Al fine di comprensione, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa sia un legato in sostituzione di legittima e come si possa rinunziare ad esso. Talora i testatori, per evitare il frazionamento del patrimonio da devolvere in caso di morte e per conservare i beni in famiglia, attribuiscono ai legittimari (figli, coniuge, e ascendenti se mancano i figli) un legato di somma di denaro o di bene determinati, in alternativa alla quota di legittima. Il legittimario può scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima spettantegli, oppure conseguire il legato senza la possibilità  di chiedere un supplemento qualora esso sia di valore inferiore a quello della legittima. Inoltre, la mancata rinunzia del legato, non fa acquisire la qualità  di erede perciò, se da un lato è escluso il trasferimento dei debiti ereditari, dall'altro è precluso vantare ogni diritto di sorta su beni ereditari diversi da quelli attribuiti con il legato. Nessun legato ha bisogno di accettazione, né quello "standard" né quello in sostituzione di legittima nonostante le sue peculiarità , perché si acquista automaticamente al momento della morte del decuius; per lo stesso motivo, qualora il legatario non voglia il diritto, deve espressamente rinunziarvi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio, tramite testamento olografo, aveva nominato erede universale sua nipote, lasciando alla moglie, tramite legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto sull'intero patrimonio. La coniuge agiva con l'azione di riduzione avverso la nipote, esplicitando di non voler conseguire il legato di usufrutto ma di volere sua la quota di legittima. La Cassazione ha ritenuto che, la rinunzia al legato su beni immobili, che richiede la forma scritta ad substantiam, ben poteva essere contenuta nell'atto di citazione del giudizio. Le ragioni giuridiche La rinunzia del legato ha natura eliminativa, nel senso che è volta a rimuovere un diritto già  entrato nel patrimonio del legatario, il quale, attraverso una fictio iuris, tornerà  nell'asse ereditario "come se non fosse mai uscito" (effetto retroattivo della rinunzia). E l'atto di rinunzia, come ogni atto di disposizione su beni immobili, deve farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto anche dall'atto di citazione per due motivi: 1)è un atto recettizio, e quindi per dispiegare i propri effetti, deve pervenire al destinatario; 2) contenendo una procura, è anche sottoscritto. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    24 novembre 2016

    Lesione della legittima: qual è l'ordine per la...

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4721 del 10 marzo 2016[1], ha fatto chiarezza sul tema della lesione della quota di legittima a danno di un erede legittimario, affermando che ai fini della reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, il giudice non può procedere alle riduzioni delle donazioni se prima non abbia provveduto a ridurre tutte le disposizioni testamentarie. Solo nel caso in cui ciò non sia ancora sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario, allora potrà  procedere alla riduzione delle donazioni poste in essere dal de cuius, in base all'ordine cronologico dalla più recente alla più antica. Il caso riguardava un soggetto che, con testamento olografo, aveva lasciato i propri beni ai due figli e attribuito la metà  dell'usufrutto sugli stessi al coniuge superstite. Uno dei due figli aveva poi convenuto in giudizio il fratello chiedendo, previo accertamento della lesione della quota di legittima di sua spettanza, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal padre con conseguente reintegrazione nella sua quota di riserva. La Corte di Cassazione trae spunto dalla fattispecie in esame per fare il punto sulle modalità  con cui il giudice di merito deve procedere alla riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima in capo a un erede legittimario, in base alla disciplina ricavabile dal combinato disposto degli articoli 554, 555, 558 e 559 del Codice civile. Precisa inoltre, per quanto riguarda le modalità , che l'ordine, con cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, è tassativo e inderogabile. Per queste ragioni la sentenza appare interessante, soprattutto perchè fornisce una ricostruzione semplice ma allo stesso tempo sistematica ed esaustiva dell'ordine con cui si deve procedere alla riduzione, fino alla completa reintegrazione della quota di legittima lesa. Vediamo brevemente quali sono le coordinate offerte dalla Corte e che devono, quindi, essere seguite dal giudice di merito che si trovi ad affrontare un'analoga fattispecie. La Corte di Cassazione precisa innanzitutto come, ai fini della reintegrazione della quota di legittima, per prime devono essere ridotte le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.), in misura proporzionale e nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare il diritto del legittimario (art. 558 c.c.). Non incide in nessun modo sull'ordine da rispettare il fatto che esse siano a titolo universale o particolare. Giova appena ricordare che il testatore può nominare erede una persona senza altra specificazione o, al contrario, individuare uno specifico bene di sua spettanza (institutio ex re certa), senza che ciò implichi necessariamente la costituzione di un legato a suo favore. In generale si può affermare che il testatore non può impedire in nessun modo la riduzione delle disposizioni testamentarie, potendo al più qualificare una di esse come "privilegiata". La qualificazione di una disposizione in termini di disposizione privilegiata implica però solamente che, in caso di lesione della quota di legittima in capo a un legittimario, essa potrà  essere ridotta solo a seguito delle altre, nel caso in cui la loro riduzione non sia stata sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa (art. 558 comma 2 c.c.). Dopo aver dettato le coordinate per la riduzione delle disposizioni testamentarie, la Corte di Cassazione affronta il tema della riduzione delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, precisando che, in ogni caso, non si può procedere alla riduzione delle donazioni se non dopo aver effettuato la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie, incluse anche le disposizioni privilegiate e solo nel caso in cui ciò non sia ancora stato sufficiente a ripristinare la quota di legittima lesa (art. 555 comma 2 c..c). In altre parole, quindi, esiste un ordine tassativo da rispettare. Prima occorrere procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e solo successivamente si può procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in vita dal donante, qualora (e solamente nel caso in cui) la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia stata di per sè sufficiente a reintegrare completamente la quota di legittima lesa. Qualora si arrivi a dover ridurre anche le donazioni, la Corte sottolinea come anche in questo caso esista un ordine previsto dalla legge, e ciò a prescindere dal fatto che le donazioni siano dirette o indirette. Il criterio applicabile è infatti quello cronologico. Ciò implica che deve essere ridotta per prima l'ultima donazione, ovvero la più recente e, solo ove ciò non basti, si deve procedere alla riduzione della donazione antecedente e così via, procedendo dalla più recente all'anteriore, fino a che non si sia ristabilita interamente la quota di legittima lesa (art. 559 c.c.). [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 4721 del 10 marzo 2016.

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