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    09 settembre 2024

    10 cose da sapere sulla revoca delle disposizioni...

    1. È possibile la revoca delle disposizioni testamentarie? Il testamento è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La volontà del testatore assume, dunque, un ruolo primario, dal momento che egli ha piena libertà di scegliere se scrivere o meno il proprio testamento e quale contenuto attribuirgli, nel rispetto delle norme di legge. Tale libertà viene garantita anche mediante la previsione della possibilità di revocare le disposizioni testamentarie.  2. Fino a quando si può revocare il testamento? Il testatore può revocare il testamento in qualsiasi momento, fino alla sua morte. 3. Si può rinunciare alla revoca? No, il diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie è irrinunciabile. Tutti i negozi unilaterali (posti in essere dal testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento sono, quindi, nulli. Finché il testatore è in vita, dunque, la revoca o la modifica del testamento saranno sempre possibili e non si prescriveranno. 4. È possibile revocare parzialmente le disposizioni testamentarie? Sì, la revoca è possibile anche solamente con riferimento ad alcune disposizioni testamentarie o a una parte soltanto del testamento stesso. È possibile, inoltre, revocare aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere o una condizione.  5. Tutte le disposizioni testamentarie sono revocabili? Nonostante, come anticipato, la volontà del testatore assuma rilevanza primaria, l’ordinamento ha previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie le quali, una volta inserite nel testamento, non potranno in alcun modo essere revocate. Si tratta di disposizioni non patrimoniali quali, ad esempio: il riconoscimento del figlio naturale (nato, cioè, fuori dal matrimonio);la confessione stragiudiziale (che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza, valutabile dal giudice in un processo);il riconoscimento di debito;la riabilitazione dell’indegno (attraverso cui si riammette alla successione colui che ne era stato escluso a causa della sua condotta nei confronti della persona della cui successione si tratta o degli stretti congiunti di questa). 6. Come si revoca un testamento? La revoca del testamento (o di singole disposizioni testamentarie) può essere espressa o tacita: È espressa la revoca effettuata mediante dichiarazione contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni;la revoca tacita consiste nell’adozione di determinati comportamenti contrastanti con la volontà espressa precedentemente (come, ad esempio, la redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria; la distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo; l’alienazione di un bene legato; il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio – o dell’archivista – depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta). 7. Cosa accade se il testamento redatto successivamente è inefficace? In caso di revoca effettuata mediante la redazione di un testamento successivo, gli effetti di questa si producono nei confronti delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili anche qualora il testamento successivo sia inefficace per cause indipendenti dalla volontà del testatore (ad esempio perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno). Ciò che rileva è l’ultima volontà del testatore, e cioè modificare in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie; tale volontà non può, dunque, essere posta nel nulla da avvenimenti che prescindono dal suo volere. Nel caso in cui il testamento successivo sia, invece, radicalmente nullo o annullato per incapacità naturale del testatore, la revoca ivi contenuta non conserva la sua efficacia.  8. Cosa si intende per “revoca legale”? Se emerge che il testatore aveva figli che non sapeva di avere al momento del testamento, quest’ultimo si intende revocato automaticamente e completamente. Per effetto di tale revoca c.d. legale, nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. In ogni caso, restano ferme le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale. È bene precisare che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun altro figlio o discendente; qualora vi siano già dei figli e ne sopravvengano degli altri, questi ultimi possono solamente agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima spettanza. 9. È possibile la revoca della revoca? Proprio per la libertà concessa al testatore di cambiare idea in qualunque momento, è data la possibilità di revocare anche la revoca già effettuata. In tal caso, la volontà espressa nel testamento precedente “rivive” con effetto retroattivo, cioè fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato. Ogni forma di revoca è revocabile, ad eccezione di quella legale; la revoca della revoca, inoltre, deve essere necessariamente espressa. 10. Conclusioni Una corretta conoscenza dei principi che regolano la materia testamentaria è fondamentale per poter esprimere al meglio le proprie ultime volontà. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio di fiducia, in grado di contemperare le diverse esigenze e risolvere i dubbi che sorgono in relazione al momento successorio. I notai SuperPartes sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by Drazen Zigic on Freepik © Riproduzione riservata

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    09 aprile 2024

    Le 10 cose da sapere sulla trascrizione...

    1. Cos’è l’accettazione dell’eredità? All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. 2. Che differenza c’è tra accettazione espressa ed accettazione tacita? L’accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetta l’eredità assumendo la qualità di erede. L’accettazione tacita, invece, ha luogo mediante il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare (ad esempio la vendita di un bene dell’eredità) e che può essere compiuto solamente da chi è chiamato all’eredità, in base alla legge o in forza di un testamento. 3. Quando è necessario accettare tacitamente l’eredità? Qualora il chiamato all’eredità voglia vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, ma non abbia provveduto all’accettazione espressa dell’eredità, è necessario che il notaio, contestualmente alla trascrizione della vendita, provveda a trascrivere l’accettazione tacita, così rendendo l’acquisto ereditario opponibile ai terzi (cioè efficace nei confronti di chiunque). 4. Perché il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione dell’eredità? Diversi sono i motivi di ordine giuridico per i quali è necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita. La principale ragione risiede nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, a tutela dell’acquirente: infatti, in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, conseguentemente, quest’ultimo non può opporre il proprio acquisto a terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene non si costituisce. 5. Quali sono altri motivi per i quali si rende opportuno trascrivere l’accettazione tacita di eredità? La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende opportuna anche per i seguenti altri motivi: può accadere che il venditore risulti solo apparentemente erede e, in tal caso, l’acquirente potrebbe assistere alla sottrazione del bene. Per evitare tali inconvenienti si trascrive l’accettazione tacita dell’eredità in modo da garantire tutti i passaggi di proprietà dell’immobile, ossia dal defunto all’erede e poi all’acquirente per effetto della vendita. per assicurare l’effetto di “pubblicità sanante” in caso di invalidità di un atto: tale istituto consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di far salvo il proprio acquisto anche nel caso in cui i titoli di provenienza siano invalidi, purché siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dall’atto nullo e non sia stata trascritta una domanda giudiziale di impugnativa dell’atto stesso. A tal fine, in caso di acquisto ereditario non trascritto, il c.d. “effetto sanante” non si produce. In caso di conflitto tra il legatario e colui che acquista dall’erede, questo va risolto a favore di chi ha trascritto per primo: anche in questo caso chi acquista da un erede che non ha trascritto la propria accettazione rischia di soccombere dinnanzi ad un legatario che abbia trascritto tempestivamente il proprio acquisto. 6. Cos’è la dichiarazione di successione? È assimilabile alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità? La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale, obbligatorio per gli eredi, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute. Per espressa previsione normativa, la dichiarazione di successione e la trascrizione del relativo certificato non producono alcun effetto civilistico, avendo una valenza esclusivamente fiscale e non potendo, dunque, essere assimilati alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. 7. Vi sono limiti temporali entro i quali trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità? L’opportunità di trascrivere l’accettazione tacita non viene meno nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione. La regola operativa più prudente e consigliata è quella di procedere in ogni caso alla trascrizione, anche decorsi 20 anni dalla morte del defunto (periodo in cui matura in capo all’acquirente l’usucapione), dal momento che non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione. 8. Quali documenti sono necessari per eseguire la formalità? Al notaio che esegue la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità deve essere consegnato un certificato di morte del defunto. 9. È necessaria tale procedura per ogni bene ereditario? L’accettazione tacita dell’eredità, come quella espressa, non può che valere per tutti i beni del compendio ereditario, posto che non sono ammesse accettazioni parziali di eredità. Per quel che concerne l’adempimento della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, invece, si ritiene che questa possa chiedersi in relazione a tutti i beni immobili oggetto di successione – nonostante il titolo (ad esempio l’atto di vendita di un immobile) riguardi solo una parte di questi – attraverso l’integrazione, da parte del notaio, della nota di trascrizione dell’accettazione tacita con i dati relativi anche agli altri immobili caduti in successione. 10. Può il notaio essere dispensato, omettendo la formalità? La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni. Il notaio può omettere, infatti, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora vi sia l’espressa dispensa delle parti. Rientra nella diligenza professionale del notaio rendere edotta la parte acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta (l’acquirente, infatti, espone sé stesso e i propri aventi causa al rischio di pretese da parte di soggetti terzi, quale l’erede non apparente). Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti Superpartes! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata  

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    28 marzo 2024

    Le 10 cose da sapere prima di costituire una...

    1. Cos’è una S.r.l.? Il significato della sigla S.r.l. è società a responsabilità limitata. Questo tipo di società di capitali permette di svolgere un’attività economica con limitazione della responsabilità dei soci al valore della quota di capitale sottoscritta. I beni conferiti dai soci diventano, infatti, di proprietà della società, la quale è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue, dunque, che il patrimonio sociale non può essere aggredito dai creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società); analogamente, i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci perché delle obbligazioni sociali risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio.    2. Cosa sono i conferimenti? Come anticipato, la società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci e, dunque, è necessario dotare la società di un capitale iniziale. Questo capitale è detto capitale sociale ed è composto dall’insieme dei conferimenti dei soci. I conferimenti sono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente – ossia per la durata della società – parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di attività di impresa (es. denaro, beni in natura, beni immateriali quali licenze, brevetti, know how, diritti di credito, ecc.). Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura e crediti devono essere effettuati integralmente. 3. A quanto deve ammontare il capitale sociale per costituire una S.r.l.? Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è di 10.000€. Tuttavia, a partire dal 2013, si è prevista la possibilità di costituire una S.r.l. anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro e purché i conferimenti siano versati subito per intero e in denaro (S.r.l. a capitale ridotto). In quest’ultimo caso, deve essere annualmente accantonato a “riserva legale” il 20% degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a quando detta riserva non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di €10.000.   4. Quanti soci può avere una S.r.l.? La S.r.l. può essere costituita con due o più soci, persone fisiche o giuridiche – e in questo caso viene definita S.r.l. pluripersonale – ma anche con un unico socio, la cosiddetta S.r.l. unipersonale. In quest’ultimo caso, la costituzione e il funzionamento sono identici a una S.r.l. con più soci, ma vi sono alcune particolarità: L’unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro (e non solo il 25% come previsto per le S.r.l. pluripersonali);Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. Di regola, l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. La violazione della disciplina dei conferimenti ovvero l’omissione della pubblicità relativamente al verificarsi dell’unipersonalità o al mutamento dell’unico socio impediscono che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata e, conseguentemente, in tali casi, esso risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 5. Quali sono gli adempimenti per costituire una S.r.l.? La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene nel rispetto dei seguenti passaggi: a) predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, da effettuarsi con atto del notaio. L'atto costitutivo contiene alcuni dati essenziali relativi ai soci, all’ammontare dei conferimenti, alla sede e alla durata della società, mentre lo statuto disciplina il funzionamento della S.r.l. (ad esempio i poteri degli amministratori e degli altri organi, il potere di rappresentanza e l'importo del capitale sociale). Inoltre, nello statuto va indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società; b) versamento del capitale sociale, secondo le regole esposte in precedenza; c) apertura di partita IVA e PEC. La partita IVA viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del commercialista, mentre la posta elettronica certificata (PEC) è un indirizzo e-mail particolarmente qualificato (la PEC ha il valore di una raccomandata A/R; d) iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge. Con tale iscrizione la S.r.l. viene definitivamente ad esistere e diventa a tutti gli effetti un soggetto autonomo e separato dai soci. 6. S.r.l. semplificata. Che cos’è e in che cosa si differenzia da quella ordinaria? Nel 2012 è stato introdotto un tipo speciale di società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata o S.r.l.s., con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Per poter procedere alla costituzione di una S.r.l.s. devono essere rispettati alcuni requisiti: I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche (come, ad esempio, le società);L’atto costitutivo deve inderogabilmente conformarsi al modello standard tipizzato, approvato con decreto ministeriale (oggi D.M. 23 giugno 2012, n. 138);Il capitale sociale deve essere pari ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro;Il conferimento deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e non possono essere conferiti beni o servizi. La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita per atto pubblico, ma l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da oneri fiscali e camerali e, per il loro espletamento, non sono dovuti onorari notarili.   7. Quali sono le cause di scioglimento si una S.r.l.? I motivi di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono i seguenti:  decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società senza che vi sia stata una apposita delibera di proroga;conseguimento dell'oggetto sociale (cioè lo scopo perseguito dall’attività imprenditoriale) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;riduzione del capitale al disotto del minimo legale, senza che il capitale minimo venga ricostituito o la società trasformata;recesso del socio, la cui quota non viene acquistata da altri soci preesistenti o subentranti o il cui rimborso precluda la prosecuzione dell’attività per insufficienza del capitale sociale;deliberazione assembleare;altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Negli ultimi due casi, per accertare la causa di scioglimento e procedere alla liquidazione, occorre la presenza di un notaio, che deve redigere ed autenticare un verbale di scioglimento sottoscritto dall’amministratore e dagli altri organi eventualmente convocati. Per le altre ipotesi, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. È questa la cosiddetta procedura di scioglimento “semplificata”, che non richiede, cioè l’intervento del notaio, in quanto è sufficiente che l’organo amministrativo rediga un verbale di accertamento della causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore, il quale si occuperà della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Una volta liquidato il patrimonio e redatto e approvato il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della partita IVA. 8. Qual è la sorte degli eventuali debiti e crediti della società dopo la sua estinzione? A seguito dell’estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese: i debiti della società che dovessero risultare ancora insoddisfatti dopo la liquidazione si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, in coerenza con il principio della responsabilità limitata, questi possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto da ciascuno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò significa che se non hanno ottenuto nulla con il bilancio finale, non rischieranno nulla;le situazioni soggettive attive (come, ad esempio, i crediti) che non dovessero essere state tempestivamente dismesse dal liquidatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ne avesse avuto conoscenza, possono ritenersi estinte, in quanto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare a dette situazioni soggettive; se, invece, il liquidatore non ne era a conoscenza, tali situazioni soggettive si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione. 9. La costituzione di una S.r.l. online. Dal 2021 è possibile costituire una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata semplificata online, cioè tramite videoconferenza e sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. A tal fine sono previste alcune condizioni: la S.r.l. deve avere sede in Italia;i conferimenti dei soci devono essere effettuati esclusivamente in denaro versato tramite bonifico sul conto corrente bancario del notaio rogante;la costituzione online deve avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci;Se le parti risiedono all’estero, abilitato alla ricezione dell’atto sarà qualsiasi notaio; se, invece, le parti hanno residenza in Italia, allora ci si deve rivolgere al notaio del luogo in cui almeno una delle parti ha la residenza o la sede legale; Se il notaio dovesse rilevare problemi, ad esempio laddove avesse dubbi sull’identità delle persone o sul mancato rispetto delle norme di legge sulla capacità di agire dei costituenti, allora potrà interrompere la procedura richiedendo immediatamente che la stessa si svolga in presenza. 10. Vantaggi di una S.r.l. Come si evince da quanto detto in precedenza, la costituzione di una S.r.l. comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. La responsabilità limitata dei soci, la mancanza di limiti nella determinazione del capitale sociale, l’ampia libertà statutaria, la possibilità di costituire una S.r.l. unipersonale sono tutte caratteristiche che rendono la società a responsabilità limitata un modello societario in cui vi è grande libertà in ordine al suo funzionamento e, per questa ragione, anche uno dei modelli più diffusi, soprattutto per le società a base familiare e/o a bassa capitalizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 marzo 2024

    Le 10 cose da sapere prima di costituire una...

    1. Quali sono le caratteristiche principali delle società di persone? Le società di persone si caratterizzano, come suggerito dalla stessa denominazione, dal rilievo che le persone dei soci assumono. Di regola, infatti, i soci di una società di persone ne sono anche amministratori e rispondono illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale. In generale, si possono individuare le seguenti caratteristiche comuni a tutti i tipi di società di persone: per la loro costituzione non è previsto un capitale minimo;può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali;la loro costituzione può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;sono dotate di una autonomia patrimoniale imperfetta: ciò significa che le obbligazioni sociali sono coperte in primis con il capitale sociale della società e poi con il patrimonio personale dei singoli soci. 2. Quali sono le società di persone previste nel nostro ordinamento? Le società di persone previste dal nostro ordinamento sono: la società semplice (S.s.): è la forma più semplice – nonché meno diffusa – ed è l’unica impresa collettiva prevista dalla legge che può esercitare esclusivamente attività non commerciale;la società in nome collettivo (S.n.c.): può essere utilizzata sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale. È, in ogni caso, soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti è detta irregolare) e alla tenuta delle scritture contabili;la società in accomandita semplice (S.a.s.): si caratterizza per la presenza di tue tipologie di soci: a) i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.  3. La responsabilità dei soci. L’autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone comporta che creditori sociali hanno di fronte a sé più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. I soci sono responsabili in solido tra loro, ma in via sussidiaria rispetto alla società: i creditori, infatti, sono tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire quello personale dei singoli soci (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale). Tale beneficio opera automaticamente nella S.n.c. e nella S.a.s., mentre nella S.s. dovrà essere il singolo socio a invocarlo e ad indicare su quali beni sociali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. La responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte si estende anche ai nuovi soci e, specularmente, lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione del socio non fa venir meno la responsabilità sociale di costui per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi. 4. Quanti soci sono necessari per costituire una società di persone? La società di persone può essere costituita in presenza di almeno due soci. Non è prevista, infatti, in questo tipo di società la figura del socio unico, salvo l’ipotesi in cui, in via transitoria e per non più di sei mesi, un socio rimanga da solo in seguito al recesso o alla cessione della quota da parte dell’altro socio, oppure alla sua morte. È una situazione provvisoria, che la legge ammette esclusivamente per dare a chi è rimasto solo un tempo ragionevole per fare entrare un altro socio nella società. Al termine dei sei mesi, se non è entrato almeno un altro socio, la società si scioglie automaticamente. La possibilità di costituire una società con un unico socio è dunque riservata esclusivamente alle società di capitali. 5. L’amministrazione delle società di persone. Il potere di amministrazione delle società di persone è, per legge, riservato ad ogni socio illimitatamente responsabile (quindi a tutti i soci nella S.s. e nella S.n.c.; solo ai soci accomandatari nella S.a.s.), fatta salva la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Quando l’amministrazione spetta a più soci (che siano tutti o solo alcuni): Se non diversamente previsto, trova applicazione il modello legale di amministrazione disgiuntiva in cui ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, con il limite del diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori;L’atto costitutivo può espressamente prevedere l’amministrazione congiuntiva, cioè che sia richiesto il necessario consenso dell’unanimità o della maggioranza dei soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. 6. Come si dividono tra i soci gli utili e le perdite? Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli utili e alle perdite della gestione sociale e godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante. L’unico limite posto all’autonomia privata è il divieto di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (c.d. patto leonino). Se, tuttavia, l’atto costitutivo nulla dispone in merito ai criteri da seguire per la ripartizione degli utili e delle perdite, si applicano i criteri legali e cioè: Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;Se non è stato determinato nemmeno il valore dei conferimenti, le parti si presumono uguali;Se è determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. 7. Quando il singolo socio può cessare di far parte della società? Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione. Se muore un socio, i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro sei mesi. In alternativa, i soci superstiti possono decidere di sciogliere anticipatamente la società oppure di continuare la società con gli eredi del defunto;Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Ogni socio può recedere liberamente, con un preavviso di almeno tre mesi, se la società è a tempo indeterminato; se, invece, la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo se sussiste una giusta causa;L’esclusione è lo scioglimento del rapporto sociale che avviene di diritto (quando, ad esempio, il socio sia dichiarato fallito) o per volontà degli altri soci (come, ad esempio, nel caso di gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale). 8. Quali sono le cause di scioglimento di una società di persone? Le cause di scioglimento di una società di persone sono: il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo;il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;la volontà di tutti i soci o, se previsto dall’atto costitutivo, della maggioranza;il venir meno della pluralità dei soci – o, nella S.a.s., il venir meno di tutti i soci accomandatari o accomandanti – se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita;il fallimento della società e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società (solo per le S.n.c. e le S.a.s.);altre cause previste dal contratto sociale. Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in uno stato di liquidazione che inizia con la nomina di uno o più liquidatori – il cui compito è quello di definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale (es. pagamento dei creditori, ripartizione tra i soci dell’attivo, conversione dei beni in denaro, ecc.) – e termina con la cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società. 9. È possibile trasformare una società di persone in una società di capitali? È possibile, nel corso della vita della società, mutare il tipo sociale originariamente scelto. Tale operazione è detta trasformazione e non comporta l’estinzione e la costituzione di una nuova società, ma solamente l’adattamento della società al nuovo modello scelto. Affinché si possa procedere con tale trasformazione è necessario il consenso della maggioranza dei soci – salvo che nello statuto sia prevista la regola dell’unanimità – ed è previsto in capo al socio in disaccordo il diritto di recesso. I soci devono rivolgersi a un notaio, il quale stipula un contratto in cui si manifesta il consenso a trasformare la società e nel quale si inseriscono tutte le clausole dell’atto costitutivo della società di capitali. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione viene calcolato sulla base del valore attuale degli elementi patrimoniali della società da trasformare. Per effettuare tale valutazione è necessaria una relazione di stima che deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale per le società per azioni o nominato dalla società stessa per le società responsabilità limitata. È bene comunque ricordare che la trasformazione da società a responsabilità illimitata a società con responsabilità limitata non libera i soci dalla responsabilità nei confronti delle obbligazioni sociali che erano sorte prima dell’efficacia della trasformazione stessa. 10. Quando è conveniente optare per una società di persone? È bene, innanzitutto, premettere che, di fatto, non esiste un modello di società più conveniente rispetto ad un altro. Nella scelta è opportuno prendere in considerazione una serie di fattori come, ad esempio, le dimensioni dell’impresa, il grado di rischio e il capitale necessario di cui si dispone. È possibile affermare che, generalmente, la costituzione delle società di persone è preferita nel caso di imprese di ridotte dimensioni perché non comportano eccessivi costi relativi alla costituzione e alla gestione in generale. Tendenzialmente, inoltre, la scelta ricade sulle società di persone quando l’attività non prevede esposizioni finanziarie “a rischio”, ma soprattutto quando l’attività si incentra sul rapporto tra “specifici soci”, vale a dire quando il rapporto tra essi sia l’elemento soggettivo essenziale.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di StockSnap da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 ottobre 2021

    Le dieci cose da sapere sulle s.r.l. PMI

    1. Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. PMI? Una S.r.l. ha la qualifica di PMI quando essa non superi più di due dei seguenti parametri: a) dipendenti inferiori a 250 persone; b) attivo in bilancio non superiore a 43 milioni di euro; c) ricavi non superiori a 50 milioni di euro. 2. Quale vantaggio offre una s.r.l. PMI? Il vantaggio che offre una s.r.l. PMI è la possibilità di una maggiore autonomia statutaria che consenta ai soci di derogare alla disciplina codicistica inserendo elementi di personalizzazione con quote speciali, acquisto di quote proprie, dematerializzazione delle stesse e ricorso all’offerta pubblica. 3. Cosa si intende per categorie di quote in una s.r.l. PMI? Le categorie di quote si caratterizzano per attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e alle quote di altre categoria, ma allo stesso tempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria. Lo statuto può discrezionalmente prevedere: -       Quote della medesima misura; -       Quote di misura variabile, divisibile, come le partecipazioni “individuali” di una s.r.l. ordinaria. L’emissione di nuove categorie di quote è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo diversa previsione dello statuto. 4. Che caratteristiche possono avere le categorie di quote? I diritti diversi possono avere ad oggetto una differente disciplina in ordine alla circolazione delle categorie di quote (es. clausola di prelazione) o prevedere oneri, obblighi, soggezioni derivanti da clausole statutarie (es. divieto di alienazione). In caso di trasferimento della quota i diritti diversi circolano con la stessa. La creazione di categorie di quote incontra i seguenti limiti: - il rispetto dei divieti di carattere generale del diritto societario (es. il divieto del patto leonino) - il rispetto dei divieti previsti dalla disciplina delle s.r.l. (es. divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso di cui all’art. 2473 c. c.). 5. Che rapporto c’è tra i diritti particolari ex art. 2468 c.c. e le categorie di quote? Non rappresenta una scelta alternativa l’attribuzione di diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c. c., e la creazione di categorie di quote caratterizzate da diritti diversi ai sensi dell’art. 26 comma 2, d. l. 179/2012. Al fine di variare l’assegnazione di diritti patrimoniali e/o amministrativi, la s.r.l. PMI può scegliere lo strumento più adeguato e idoneo alle proprie esigenze, non sussistendo alcun divieto normativo, né ragione ostativa. In caso di coesistenza di categorie di quote e diritti particolari, è opportuno disciplinare con una clausola ad hoc la prevalenza gerarchica, essendo diritti diversi di fonte statutaria. 6. È possibile la limitazione del voto in una categoria di quota? L’art. 26, comma 3, d. l. 179/2012 ammette categorie di quote che attribuiscano al socio il diritto di voto in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta, diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. La dottrina notarile consente, inoltre, la creazione di quote a voto maggiorato o multiplo, nonché la possibilità di prevedere in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, la limitazione o lo scaglionamento del diritto di voto. Non si applicano i limiti previsti in tema di s. p. a. previsti dall’art. 2351, comma 2 e 4, c.c. 7. È ammissibile il voto divergente in presenza di categorie di quote? Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in presenza di un interesse meritevole di tutela, un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie, aventi caratteristiche differenti, può: -       partecipare alle decisioni assembleari solo con determinate quote e non con altre; -       esercitare il diritto di voto attribuito ad una categoria in maniera differente, rispetto a quello assegnato da un’altra categoria. 8. È lecito l’acquisto di quote proprie da parte di una s.r.l. PMI? L’acquisto o l’atto dispositivo di quote proprie devono essere autorizzati dall’assemblea dei soci, ferma la possibilità di prevedere un’apposita clausola statutaria. Le quote proprie sono calcolate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea. L’acquisto di quote proprie può avvenire a condizione che: -       sia compiuto in attuazione dei piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatore d’opera e servizi. -       avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 9. Cosa accade in sede di aumento oneroso del capitale sociale in presenza di categorie di quote? In sede di aumento oneroso del capitale sociale, nel silenzio dello statuto, non sussiste un obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote appartenenti alla medesima categoria, rispetto a quelle già detenute. L’assemblea potrà deliberare un aumento di capitale scegliendo discrezionalmente le categorie di quote che dovranno essere offerte ai soci, senza tener conto di quelle già in circolazione. È ammissibile una clausola statutaria che preveda l’obbligo in capo alla società di offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni sociali della stessa categoria, rispetto a quelle già detenute. E, altresì, consentita una clausola statutaria che preveda l’offerta in sottoscrizione ai soci solo nel caso in cui siano offerte quote della medesima categoria di cui sono titolari, con conseguente attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c. c., qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione. 10. Cosa comporta la perdita dei requisiti di s.r.l. PMI? Le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start- up innovative dall'art. 31 del d. l. n. 179/2012. Dott.sa Emanuela Scotto di Carlo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 aprile 2021

    Testamento olografo: le dieci cose da sapere

    27/04/211) Quali forme testamentarie sono ammesse nel nostro ordinamento? Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali. Il testamento orale non è valido. Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto. 2) Che cosa è il testamento olografo? Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più semplice ma anche più rischiosa con cui una persona può disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. 3) Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo? Per la validità del testamento olografo i requisiti richiesti sono tre, e precisamente: a) l’autografia, vale a dire la completa stesura delle disposizioni ad opera del testatore e ciò a garanzia della autenticità dell’espressione della sua volontà. Non può essere utilizzato il computer o la macchina da scrivere; b) la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il luogo di sottoscrizione. c) la sottoscrizione, intesa come firma autografa che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un soprannome o uno pseudonimo). 4) Che tipo di foglio deve essere usato per scrivere il testamento olografo? In linea di massima il testamento olografo può essere scritto ovunque, è sufficiente un qualsiasi foglio di carta, sia esso bianco, colorato e di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso contenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo. 5) Chi può fare testamento olografo? La capacità di fare testamento è una condizione personale, ritenuta necessaria dalla legge affinché il testamento sia considerato efficace. L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento: a)  i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; b) gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; c)  gli incapaci di intendere e di volere, anche in fase transitoria (es. stato di ubriachezza) Ferme le caratteristiche di cui sopra, il testamento olografo potrà essere redatto unicamente da persona che sia capace di leggere e scrivere non consentendo la legge l’ausilio di una terza persona che scriva in nome e per conto del testatore. 6) Può essere revocato il testamento olografo? Il testamento è un atto che può essere sempre revocato e, dunque, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal testatore. La revoca potrà essere esplicita, se fatta con un altro testamento o implicita, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore. 7) Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del testamento olografo? I principali vantaggi del testamento olografo sono la semplicità. l’immediatezza e la conoscenza del suo contenuto da parte del solo testatore. Il testamento olografo presenta anche degli svantaggi di cui tenere conto. Esso infatti può essere facilmente smarrito, falsificato, sottratto, distrutto. Inoltre, potrebbe capitare che nella lettura di un testamento olografo ci si possa trovare davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto. 8) Che aiuto può dare il Notaio? Affinché il testamento olografo venga ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato volontariamente presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio, che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso. Se si decide di disporre a mezzo testamento olografo, è auspicabile rivolgersi al Notaio anche al fine di ottenere una consulenza più consapevole e non incorrere in errori e/o disattenzioni che potrebbero determinare l’invalidità del documento o problematiche connesse. Al riguardo, una particolare attenzione andrà osservata per i legittimari e, infatti, se il testatore ha coniuge, figli o (in mancanza di questi ultimi) ascendenti, per evitare possibili vertenze future è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento. 9) Il testamento olografo deve essere pubblicato? La pubblicazione del testamento olografo, di esclusiva competenza del Notaio, è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte. La legge stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati, eredi o legatari. 10) Il Testamento olografo è sicuro? Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo. Si tratta di uno strumento, senz’altro, valido ma potenzialmente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse. Queste difficoltà possono, senz’altro, essere superate redigendo il testamento in forma pubblica, con l’intervento del Notaio e alla presenza di due testimoni. Avv. Maurizia Trapuzzano Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    19 febbraio 2021

    Cosa sapere prima di comprare casa

    Leggi l'articolo del nostro Associato Fabio Cosenza, notaio in Sasso Marconi (BO) al seguente link: https://www.notaiofabiocosenza... Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 febbraio 2020

    I dieci errori da evitare quando si vuole fare...

    27/02/20I dieci  errori da evitare quando si vuole fare una donazione ai figli. 1. Attenzione a non tenere presenti le quote di legittima dei legittimari, il cui calcolo definitivo però si fa solo al momento della morte. Il calcolo della legittima è complesso da farsi perché si effettua al momento della morte del de cuius, ma già in vita il donante se non ha un patrimonio soggetto a grandi mutamenti di valore (pensiamo soprattutto alle aziende) e non ha in programma mutamenti sostanziali del suo patrimonio può fare un calcolo di massima del valore dei suoi beni e ripartirli secondo la sua volontà in modo equo tra i legittimari. La ripartizione equa del patrimonio fatta da chi lo ha creato rende molto più improbabile la lite ereditaria. 2. Non  guardare a tutte le donazioni fatte ai figli complessivamente. Più l’assegnazione del patrimonio dei genitori è equilibrata, minori sono i rischi di controversia tra i figli perciò è opportuno guardare a tutte le donazioni fatte ai figli. Quando si pensa  a fare una donazione ad un figlio non sempre si guarda al patrimonio nel suo complesso (ad esempio case comprate ad altri figli dove non risulti chi ha pagato il prezzo, pagamento del mutuo o delle spese di ristrutturazione ai figli,  donazioni in denaro fatte senza atto notarile).  3. Non ricordarsi di far emergere tutte le donazioni indirette e sanare quelle nulle. Quando un genitore compra una casa ad un figlio pagando lui il prezzo e non evidenzia la donazione indiretta e dona la casa familiare ad un altro figlio rischia di creare una potenziale lite per la disparità apparente esistente tra le due situazioni, perciò quando si vuole fare una donazione è importante evidenziare le donazioni indirette, anche fatte in passato. Lo stesso problema può sorgere se un genitore con bonifico o assegno dona una somma non modica (cioè di piccolo valore rispetto al suo patrimonio), in questo caso la donazione, secondo la giurisprudenza, può essere nulla, per cui gli altri eredi potrebbero alla morte del donante richiedere la restituzione delle somme donate generando una lite familiare. Le donazioni di denaro possono essere regolarizzate anche successivamente con un atto.  4. Attenzione a non valutare di donare l’intero patrimonio ai figli in parti uguali, lasciando che loro procedano alla divisione in modo che ognuno sia proprietario del bene a lui destinato ma dopo un reciproco riconoscimento dei valori assegnati. 5. Pensare che tra tra donazione e testamento non possa esserci nessuna differenza di tassazione. Bisogna stare attenti perché il testamento sarà tassato con le imposte esistenti al momento dell’apertura della successione mentre la donazione viene tassata oggi, usufruendo di un regime fiscale tra i più favorevoli al mondo, il rischio è che alla successione si paghino molte più imposte, come in altri paesi europei. 6. Pensare che una volta donato il patrimonio ai figli sia impossibile “riprendersi” qualche bene donato per esigenze sopravvenute o imporre al figlio determinati comportamenti. La legge consente al donante di riservarsi la facoltà di “riprendersi” parte dei beni donati anche senza dover dare una motivazione o addirittura tutti i beni al verificarsi di eventuali eventi predeterminati al momento della donazione. Allo stesso modo la legge consente di imporre degli oneri a carico del donatario.                                6.1 Pensare che con la donazione diventi molto più difficile vendere il bene donato o ottenere un mutuo. Oggi esistono vari strumenti giuridici che consentono la vendita o il mutuo sul bene donato con buona efficacia.  7. Pensare che i figli in vita possano rinunciare alla loro legittima. La rinuncia alla legittima in vita del donante è nulla. Spesso si vedono pattuizioni del genere che, con la sola eccezione del patto di famiglia che riguarda i beni aziendali, sono inutili e perciò lasciano aperto il rischio di causa dopo la morte.  8. Pensare che una vendita simulata ad un figlio senza pagamento del prezzo possa eludere la legittima. La vendita simulata senza effettivo pagamento del prezzo apre lo spazio  ad una possibile lite per farla rientrare nell’asse ereditario come donazione.  9. Dimenticarsi di chiedere informazioni sulla dispensa dall’imputazione e dalla collazione. La dispensa dall’imputazione consente al donante di fare in modo che alcuni beni donati gravino sulla quota disponibile potendo in questo modo decidere come ripartire la disponibile a vantaggio di uno o di più figli. La dispensa dalla Collazione può consentire al donatario di trattenere il bene donato e di non doverlo conferire nella massa ereditaria in sede di divisione.  10. Non valutare con un professionista  il Patto di Famiglia per il passaggio generazionale di Aziende e Società. ll Patto di famiglia  può consentire, se adeguatamente predisposto, il passaggio generazionale dell’Azienda di famiglia o delle partecipazioni societarie, senza rischi di future liti ereditarie.  Questa Guida è finalizzata a dare le prime informazioni utili per muoversi in una materia complessa come le donazioni, per ogni approfondimento è utile rivolgersi ad un professionista.   Paolo Broccoli Notaio a Colognola ai Colli, Co fondatore di Fbf Notai e SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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