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    06 ottobre 2026

    Irreperibilita’ del testamento olografo

    Il testamento è definito dall’art. 587, I comma c.c. come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le principali caratteristiche del testamento sono dunque: La solennità: il testamento può essere compiuto soltanto con una delle forme tassativamente previste dalla legge. Nello specifico, il nostro ordinamento ammette il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto) e il testamento olografo, il quale deve essere scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, non essendo ammessa la scrittura per il tramite di altri soggetti.La revocabilità: opera ad nutum, senza bisogno cioè di particolari giustificazioni, e sino all’ultimo istante della vita del testatore. Fino alla sua morte, infatti, egli resta libero di modificare, integrare o eliminare le proprie volontà testamentarie, come confermato dall’art. 679 c.c. La revocazione del testamento può avvenire: in forma espressa, per mezzo di un nuovo testamento ovvero mediante una dichiarazione ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni; in forma implicita, nel caso in cui venga redatto un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con il precedente; in forma tacita, mediante distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo ovvero, relativamente alle disposizioni a titolo particolare, mediante alienazione o trasformazione della cosa legata.  Proprio il tema della revocabilità è recentemente stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 4137 del 18 febbraio 2025, si è pronunciata in merito al problema dell’irreperibilità del testamento olografo. Nel caso di specie il testatore aveva predisposto un testamento olografo, ma l’originale non era stato rinvenuto dopo la sua morte, essendo disponibili solamente una copia fotostatica e alcuni codicilli originali consegnati dalla convivente del defunto, alla cui pubblicazione aveva proceduto il Notaio, in assenza di contestazioni circa l’autenticità dei documenti. Escludendo che la presenza di codicilli originali contenenti un riferimento non specifico al testamento olografo fosse sufficiente a dimostrare, da sola, l’esistenza dell’originale, la Corte ha affrontato il problema dello smarrimento del testamento olografo equiparandolo alla distruzione, in quanto in entrambi i casi a mancare è il supporto materiale della manifestazione testamentaria. Una volta dimostrata l’esistenza dell’originale in un momento precedente alla morte e constatato il suo mancato recepimento, opera la presunzione che sia stato lo stesso testatore a distruggerlo, con conseguente applicazione dell’art. 684 c.c. La Corte ha, però, sottolineato come tale presunzione possa essere superata da coloro i quali intendano avvalersi del testamento non rinvenuto: costoro dovranno dimostrare che al momento dell’apertura della successione il testamento esisteva ancora, ovvero che sia stato distrutto da un terzo, sia stato perduto fortuitamente oppure che il testatore non aveva intenzione di revocarlo.  Resta, invece, priva di efficacia la mera fotocopia del testamento, poiché essa non possiede i requisiti formali richiesti per la validità del testamento olografo, né tali carenze possono essere sanate dalla successiva pubblicazione notarile. La presenza di una copia informale può, dunque, assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo al superamento della presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c.: prima è necessario fornire una prova idonea a vincere tale presunzione e solo successivamente la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell’atto. In conclusione, la decisione richiama l’attenzione sull’importanza della corretta conservazione del testamento originale e, in generale, sulla necessità di adottare strumenti idonei a garantire la certezza della volontà testamentaria. In questa prospettiva, il ricorso al testamento pubblico ricevuto dal notaio rappresenta una soluzione particolarmente efficace, in quanto assicura la conservazione dell’atto, ne evita il rischio di smarrimento o distruzione, con conseguente riduzione del rischio di possibili controversie successorie legate all’accertamento della volontà del testatore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Aksel Lian da Pixabay © Riproduzione riservata   

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    26 maggio 2025

    Pubblicazione testamento olografo e...

    Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2969, sez. III civile.  In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shane Roybal da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 febbraio 2024

    Testamento olografo e autografia della data

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31322, sez. II civile. In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Deborah Hudson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2022

    Scrittura valida come testamento olografo

    Cassazione 24 settembre 2021 n. 25936.Perché un atto costituisca disposizione testamentaria è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva           dell’autore, compiutamente                           e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento che le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione, e spetta al giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

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    27 aprile 2021

    Testamento olografo: le dieci cose da sapere

    27/04/211) Quali forme testamentarie sono ammesse nel nostro ordinamento? Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali. Il testamento orale non è valido. Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto. 2) Che cosa è il testamento olografo? Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta la forma più semplice ma anche più rischiosa con cui una persona può disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. 3) Quali sono i requisiti essenziali per la validità del testamento olografo? Per la validità del testamento olografo i requisiti richiesti sono tre, e precisamente: a) l’autografia, vale a dire la completa stesura delle disposizioni ad opera del testatore e ciò a garanzia della autenticità dell’espressione della sua volontà. Non può essere utilizzato il computer o la macchina da scrivere; b) la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il luogo di sottoscrizione. c) la sottoscrizione, intesa come firma autografa che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un soprannome o uno pseudonimo). 4) Che tipo di foglio deve essere usato per scrivere il testamento olografo? In linea di massima il testamento olografo può essere scritto ovunque, è sufficiente un qualsiasi foglio di carta, sia esso bianco, colorato e di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso contenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo. 5) Chi può fare testamento olografo? La capacità di fare testamento è una condizione personale, ritenuta necessaria dalla legge affinché il testamento sia considerato efficace. L’art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento: a)  i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; b) gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; c)  gli incapaci di intendere e di volere, anche in fase transitoria (es. stato di ubriachezza) Ferme le caratteristiche di cui sopra, il testamento olografo potrà essere redatto unicamente da persona che sia capace di leggere e scrivere non consentendo la legge l’ausilio di una terza persona che scriva in nome e per conto del testatore. 6) Può essere revocato il testamento olografo? Il testamento è un atto che può essere sempre revocato e, dunque, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento dal testatore. La revoca potrà essere esplicita, se fatta con un altro testamento o implicita, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore. 7) Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del testamento olografo? I principali vantaggi del testamento olografo sono la semplicità. l’immediatezza e la conoscenza del suo contenuto da parte del solo testatore. Il testamento olografo presenta anche degli svantaggi di cui tenere conto. Esso infatti può essere facilmente smarrito, falsificato, sottratto, distrutto. Inoltre, potrebbe capitare che nella lettura di un testamento olografo ci si possa trovare davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto. 8) Che aiuto può dare il Notaio? Affinché il testamento olografo venga ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato volontariamente presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio, che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso. Se si decide di disporre a mezzo testamento olografo, è auspicabile rivolgersi al Notaio anche al fine di ottenere una consulenza più consapevole e non incorrere in errori e/o disattenzioni che potrebbero determinare l’invalidità del documento o problematiche connesse. Al riguardo, una particolare attenzione andrà osservata per i legittimari e, infatti, se il testatore ha coniuge, figli o (in mancanza di questi ultimi) ascendenti, per evitare possibili vertenze future è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento. 9) Il testamento olografo deve essere pubblicato? La pubblicazione del testamento olografo, di esclusiva competenza del Notaio, è una modalità prevista dall’ordinamento per dare esecuzione alle volontà del defunto dopo la sua morte. La legge stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati, eredi o legatari. 10) Il Testamento olografo è sicuro? Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo. Si tratta di uno strumento, senz’altro, valido ma potenzialmente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse. Queste difficoltà possono, senz’altro, essere superate redigendo il testamento in forma pubblica, con l’intervento del Notaio e alla presenza di due testimoni. Avv. Maurizia Trapuzzano Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    01 settembre 2020

    Limiti alla revocazione del testamento olografo

    Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11472, sez. II civile. La formulazione letterale dell’art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Conferma di un testamento olografo e...

    Cassazione, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065, sez. VI – 2 civile.  L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Nullita’ del testamento olografo

    Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7784, sez. VI – 2 civile. In materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare – attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato – una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.                                                                                      Le formalità previste dall’art. 56 della legge notarile implicano che chi interviene all’atto sia interamente privo dell’udito. Una grave difficoltà di udito non legittima il ricorso alle cautele apprestate dalla norma, ma comporta che il notaio o la persona di fiducia diano lettura a voce tanto alta che il soggetto possa sentire.                                                                                                              La legge notarile, poi, non disciplina l’intervento nell’atto pubblico del comparente cieco. L’attività negoziale del cieco è invece disciplinata dalla L. 3 febbraio 1975, n. 18 e si richiede la presenza dei testimoni “qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere”, laddove, nella specie, non si mette in discussione che il donante sapesse leggere e scrivere e che abbia firmato l’atto. In ogni caso, trattandosi di donazione, la presenza dei testimoni è richiesta in via generale dell’art. 48 della legge notarile.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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