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    03 dicembre 2020

    Domanda di nullita’ di protezione e abuso del...

    Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020 n.19510. E’ abuso del diritto la proposizione della domanda di nullità di protezione ex art. 2 D.Lgs n. 122/2005 da parte del promissario acquirente nel caso in cui la garanzia prescritta per legge sia stata rilasciata in data successiva alla stipula del contratto preliminare senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore o che sia stato pregiudicato l’interesse del promissario acquirente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Nullità del contratto di vendita

    Cassazione, sentenza 26 maggio 2020, n. 9719, sez. III civile.  La dichiarazione di nullità d’un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso inserita, con cui il venditore riconosce di avere incassato il prezzo. Ne consegue che la suddetta dichiarazione, ancorché inserita in un contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito conseguente alla dichiarazione di nullità. L’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. La prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo, pagato in esecuzione di un contratto di vendita dichiarato nullo, non è interrotta dall’istanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto la validità del contratto, il compratore, a fronte delle contestazioni del venditore, abbia proposto ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione del venditore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Nullita’ del testamento olografo

    Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7784, sez. VI – 2 civile. In materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare – attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato – una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.                                                                                      Le formalità previste dall’art. 56 della legge notarile implicano che chi interviene all’atto sia interamente privo dell’udito. Una grave difficoltà di udito non legittima il ricorso alle cautele apprestate dalla norma, ma comporta che il notaio o la persona di fiducia diano lettura a voce tanto alta che il soggetto possa sentire.                                                                                                              La legge notarile, poi, non disciplina l’intervento nell’atto pubblico del comparente cieco. L’attività negoziale del cieco è invece disciplinata dalla L. 3 febbraio 1975, n. 18 e si richiede la presenza dei testimoni “qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere”, laddove, nella specie, non si mette in discussione che il donante sapesse leggere e scrivere e che abbia firmato l’atto. In ogni caso, trattandosi di donazione, la presenza dei testimoni è richiesta in via generale dell’art. 48 della legge notarile.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 aprile 2020

    Beni culturali: nullità e preliminare di vendita

    Cassazione, sentenza 27 novembre 2019, n. 30984, sez. II civile. La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione - e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita di tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto nullo, per contrarietà a norme imperative, un contratto preliminare di compravendita di bene sottoposto a vincolo storico ed architettonico in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, evidenziando, altresì, come la procedura di vincolo del complesso era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 aprile 2020

    Nullita’ virtuale in caso di raggiri del...

    Cassazione, sentenza n. 29332/2019. I contratti di fideiussione firmati da persona affetta da cecità, assistita da un soggetto che aveva utilizzato la sua funzione di testimone-assistente per porre in essere raggiri (truffa aggravata)  nei confronti della persona non vedente, sono affetti da nullità c.d. virtuale. Corretto – secondo gli Ermellini – quanto statuito dalla sentenza impugnata, secondo cui “l’area delle norme inderogabili di cui all’art. 1418, comma 1, cod. civ. ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto”, in quanto in contrasto con norme imperative, ravvisando, quindi, nell’impianto dell’art. 3 della legge n. 18 del 1975 un’ipotesi di “nullità virtuale”.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    14 dicembre 2017

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura...

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura sopravvenuta Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 Cosa cambia per il cittadino Le Sezioni Unite sbarrano in via definitiva il passaggio nel nostro ordinamento all’istituto dell’usura sopravvenuta. La questione, assai dibattuta in giurisprudenza tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, atteneva all'applicabilità delle disposizioni contenute nella Legge n. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso. La questione, in realtà, a ben vedere, si poneva non solo per i contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, ma anche per i contratti stipulati successivamente, i quali tuttavia prevedevano al momento della stipula un tasso inferiore alla soglia d’usura, superata poi nel corso del rapporto a causa della caduta dei tassi medi di mercato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio una nota banca, chiedendo di dichiarare nulla la previsione del tasso d’interesse del 7.75% fisso semestrale, contenuto in un mutuo decennale di ingente valore, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni della Legge n. 108/96 entrata in vigore pendente il mutuo. Alfa s.p.a., forte di ciò, chiedeva quindi il rimborso degli interessi già riscossi o almeno il rimborso di quelli eccedenti il tasso legale e il risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso di interesse successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96. Le ragioni giuridiche La prima giurisprudenza sul punto, subito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 108/96, si era orientata per l’applicabilità della stessa ai rapporti pendenti, sia pure per la sola parte successiva a tale data. Ciò aveva indotto il Legislatore di allora a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 1 D.L. n. 394/00) recante il principio per cui: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. L’intervento del Legislatore aveva creato un forte contrasto tra le Sezioni di Cassazione, divise tra chi continuava ad affermare ancora l’applicabilità della Legge n. 108/96 ai rapporti pendenti e chi al contrario la negava alla luce della norma di interpretazione autentica, che guardava esclusivamente al momento della “pattuizione” e non del “pagamento”. Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di dover aderire al secondo orientamento, che vede il giudice vincolato alla norma di interpretazione autentica, escludendo la possibilità di applicare, alla clausola contrattuale contenente il tasso di interesse divenuto usurario, sia l’istituto della nullità, o dell’inefficacia, sia il meccanismo di sostituzione automatica di clausole in base al principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti di cui all’art. 1375 c.c. (secondo il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia di usura). Per tutte queste ragioni, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes   Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    22 agosto 2017

    Preliminare senza concessione edificatoria: è...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 10297 del 26 aprile 2017 Cosa cambia per il cittadino. L'art. 40 della L. 47/85 prevede la nullità  dei negozi tra vivi relativi a immobili che non contengano gli estremi della necessaria concessione edificatoria. Ma tale invalidità  si applica anche nel caso di contratti preliminari? A rispondere è la Corte di Cassazione che, in una recente sentenza, ha affermato come la nullità  trovi applicazione solamente per i contratti con effetti traslativi e, pertanto, non nel diverso caso del contratto preliminare, che, come noto, produce solamente effetti obbligatori e non traslativi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Il promissario acquirente di un immobile aveva chiesto di dichiarare l'inadempimento del promittente venditore, con condanna al risarcimento dei danni in misura pari al doppio della caparra versata, dal momento che l'immobile era viziato da abusi edilizi insanabili, in particolare la presenza di una sopraelevazione non condonata, come confermato dal mancato parere favorevole alla domanda di concessione in sanatoria. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e la Corte d'Appello, nel confermarne la decisione, evidenziava come risultasse accertato il grave inadempimento per l'incommerciabilità  dell'immobile abusivo alla luce del rigetto dell'istanza di condono. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia come l'art. 40 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985 preveda la nullità  per le vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che: "gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (...) ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo". Premesso ciò, occorre però capire se l'invalidità  così chiaramente prevista dall'art. 40 sia applicabile anche in una fase, per così dire "antecedente" al trasferimento vero e proprio dell'immobile, ovvero quando si tratti ancora di contratto preliminare. Le ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione ad escludere tale possibilità , risiedono principalmente nel fatto che la regola prevista dall'art. 40 della Legge 47/85, in materia di controllo dell'attività  urbanistico-edilizia, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Ciò può essere facilmente desunto, secondo la Corte, dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967. Alla luce di questa considerazione, la Corte di Cassazione evidenzia, quindi, come, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene costituito tra le parti un valido vincolo giuridico. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    19 luglio 2017

    È ammissibile il preliminare di vendita di cosa...

    Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 5176 del 9 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Il Tribunale di Milano si è espresso in senso positivo in ordine all'ammissibilità  del preliminare di vendita di cose altrui avente ad oggetto le quote di una s.r.l., non ritenendo condivisibile il diverso orientamento che ne negava l'ammissibilità , sul presupposto per cui la partecipazione in s.r.l. non sarebbe una "cosa" ma un fascio di diritti e come tale non suscettibile di formare oggetto di tale tipologia di contratto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio aveva ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 15% del capitale sociale di una s.r.l., in cui i promittenti venditori dichiaravano che le quote erano di loro piena ed esclusiva proprietà . Successivamente, però, Tizio veniva a conoscenza che i promittenti venditori non erano proprietari delle suddette quote, ma ciascuno socio di altra società  a sua volta titolare di partecipazioni nella s.r.l. in questione. Alla luce di ciò, Tizio chiedeva la nullità  del contratto per impossibilità  dell'oggetto e la restituzione di quanto già  versato, nonché il risarcimento del danno ex 1338 c.c. nei confronti dei venditori ben consapevoli, a suo modo di vedere, del vizio del contratto. Le ragioni giuridiche Il Tribunale, dopo aver qualificato l'operazione come preliminare di vendita di cosa altrui, ne ha affermato l'ammissibilità , sostenendo che tale tipologia di contratto ben può avere ad oggetto quote sociali, come già  affermato in precedenza dallo stesso Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa. Non ha, infatti, ritenuto degna di pregio giuridico l'affermazione di parte attrice secondo cui "si può "vendere la cosa altrui", ma la partecipazione in una società  non sarebbe una "cosa" ma un fascio di diritti (non di natura reale) che conferisce uno status, quello di socio. La giurisprudenza maggioritaria, già  da tempo, ha, infatti, riconosciuto alla quota sociale natura di "bene immateriale equiparato ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro", con la conseguente applicabilità  alla stessa del regime giuridico concernente i beni mobili e, in particolare, della disciplina delle situazioni soggettive reali. Tale impostazione è stata, peraltro, confermata dal legislatore della riforma del 2003, il quale da un lato ha modificando l'art. 2741 c.c., consentendo l'espropriazione della partecipazione in s.r.l. e dall'altro ha introdotto l'art. 2471 bis c.c., prevedendo espressamente che essa possa formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano ha concluso per escludere l'invocata nullità  per impossibilità dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2 c.c. e 1346 c.c., dovendosi invece ritenere che tale tipologia di contratto sia perfettamente ammissibile e valida sino ad eventuale risoluzione si sensi dell'art.1479 c.c.. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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