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    03 settembre 2021

    Preliminare: legittimo il recesso del promissario...

    Cassazione, ordinanza n. 20547/2021. È legittimo il recesso del promissario acquirente nel caso in cui, nonostante l’immobile promesso in vendita fosse stato dissequestrato per assoluzione conseguente a prescrizione del reato, comunque scaduto il termine per la stipula del contratto definitivo l’abuso edilizio non sia stato sanato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 dicembre 2020

    Domanda di nullita’ di protezione e abuso del...

    Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020 n.19510. E’ abuso del diritto la proposizione della domanda di nullità di protezione ex art. 2 D.Lgs n. 122/2005 da parte del promissario acquirente nel caso in cui la garanzia prescritta per legge sia stata rilasciata in data successiva alla stipula del contratto preliminare senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore o che sia stato pregiudicato l’interesse del promissario acquirente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Attivita’ edificatoria e reato di lottizzazione...

    Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5507, sez. III penale. L’attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale previsto dall’art 338 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive l’inedificabilità assoluta nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri, configura il reato di lottizzazione abusiva indipendentemente dal recepimento della stessa negli strumenti urbanistici, in quanto tale vincolo presenta una diretta incidenza sull’assetto del territorio.          Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata                                                                                                

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    22 agosto 2017

    Preliminare senza concessione edificatoria: è...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 10297 del 26 aprile 2017 Cosa cambia per il cittadino. L'art. 40 della L. 47/85 prevede la nullità  dei negozi tra vivi relativi a immobili che non contengano gli estremi della necessaria concessione edificatoria. Ma tale invalidità  si applica anche nel caso di contratti preliminari? A rispondere è la Corte di Cassazione che, in una recente sentenza, ha affermato come la nullità  trovi applicazione solamente per i contratti con effetti traslativi e, pertanto, non nel diverso caso del contratto preliminare, che, come noto, produce solamente effetti obbligatori e non traslativi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Il promissario acquirente di un immobile aveva chiesto di dichiarare l'inadempimento del promittente venditore, con condanna al risarcimento dei danni in misura pari al doppio della caparra versata, dal momento che l'immobile era viziato da abusi edilizi insanabili, in particolare la presenza di una sopraelevazione non condonata, come confermato dal mancato parere favorevole alla domanda di concessione in sanatoria. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e la Corte d'Appello, nel confermarne la decisione, evidenziava come risultasse accertato il grave inadempimento per l'incommerciabilità  dell'immobile abusivo alla luce del rigetto dell'istanza di condono. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia come l'art. 40 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985 preveda la nullità  per le vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che: "gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (...) ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo". Premesso ciò, occorre però capire se l'invalidità  così chiaramente prevista dall'art. 40 sia applicabile anche in una fase, per così dire "antecedente" al trasferimento vero e proprio dell'immobile, ovvero quando si tratti ancora di contratto preliminare. Le ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione ad escludere tale possibilità , risiedono principalmente nel fatto che la regola prevista dall'art. 40 della Legge 47/85, in materia di controllo dell'attività  urbanistico-edilizia, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Ciò può essere facilmente desunto, secondo la Corte, dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967. Alla luce di questa considerazione, la Corte di Cassazione evidenzia, quindi, come, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene costituito tra le parti un valido vincolo giuridico. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    24 agosto 2016

    Abusi edilizi: l'ordine di demolizione di una...

    È di questi giorni la sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'imprescrittibilità  dell'ordine del giudice di demolizione di una costruzione abusiva. Questo perchè da un punto di vista giuridico occorre tenere ben distinti il reato di abuso edilizio, che si prescrive in 4 o 5 anni a seconda che vi sia stato un atto interruttivo o meno (come ad esempio il decreto di citazione a giudizio), dall'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata che, al contrario, non si prescrive mai. Le ragioni di tale differenza risiedono nel fatto che l'ordine di demolizione rimane pur sempre una sanzione amministrativa (anche nel caso in cui sia disposto all'interno di un processo penale) e come tale non soggetta alle generali regole sulla prescrizione dei reati. La sua principale funzione, infatti, non è quella di punire l'autore del reato ma quella di ristabilire lo stato dei luoghi precedente alla costruzione abusivamente realizzata. Questo vuol dire che, anche qualora il processo penale si sia concluso con prescrizione e l'autore dell'abuso edilizio vada esente da condanna penale, può essere comunque raggiunto dall'ordine di demolizione dell'opera abusiva, anche se sono passati ormai diversi anni dalla commissione dell'abuso edilizio.

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