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    06 ottobre 2026

    Irreperibilita’ del testamento olografo

    Il testamento è definito dall’art. 587, I comma c.c. come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le principali caratteristiche del testamento sono dunque: La solennità: il testamento può essere compiuto soltanto con una delle forme tassativamente previste dalla legge. Nello specifico, il nostro ordinamento ammette il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto) e il testamento olografo, il quale deve essere scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, non essendo ammessa la scrittura per il tramite di altri soggetti.La revocabilità: opera ad nutum, senza bisogno cioè di particolari giustificazioni, e sino all’ultimo istante della vita del testatore. Fino alla sua morte, infatti, egli resta libero di modificare, integrare o eliminare le proprie volontà testamentarie, come confermato dall’art. 679 c.c. La revocazione del testamento può avvenire: in forma espressa, per mezzo di un nuovo testamento ovvero mediante una dichiarazione ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni; in forma implicita, nel caso in cui venga redatto un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con il precedente; in forma tacita, mediante distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo ovvero, relativamente alle disposizioni a titolo particolare, mediante alienazione o trasformazione della cosa legata.  Proprio il tema della revocabilità è recentemente stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 4137 del 18 febbraio 2025, si è pronunciata in merito al problema dell’irreperibilità del testamento olografo. Nel caso di specie il testatore aveva predisposto un testamento olografo, ma l’originale non era stato rinvenuto dopo la sua morte, essendo disponibili solamente una copia fotostatica e alcuni codicilli originali consegnati dalla convivente del defunto, alla cui pubblicazione aveva proceduto il Notaio, in assenza di contestazioni circa l’autenticità dei documenti. Escludendo che la presenza di codicilli originali contenenti un riferimento non specifico al testamento olografo fosse sufficiente a dimostrare, da sola, l’esistenza dell’originale, la Corte ha affrontato il problema dello smarrimento del testamento olografo equiparandolo alla distruzione, in quanto in entrambi i casi a mancare è il supporto materiale della manifestazione testamentaria. Una volta dimostrata l’esistenza dell’originale in un momento precedente alla morte e constatato il suo mancato recepimento, opera la presunzione che sia stato lo stesso testatore a distruggerlo, con conseguente applicazione dell’art. 684 c.c. La Corte ha, però, sottolineato come tale presunzione possa essere superata da coloro i quali intendano avvalersi del testamento non rinvenuto: costoro dovranno dimostrare che al momento dell’apertura della successione il testamento esisteva ancora, ovvero che sia stato distrutto da un terzo, sia stato perduto fortuitamente oppure che il testatore non aveva intenzione di revocarlo.  Resta, invece, priva di efficacia la mera fotocopia del testamento, poiché essa non possiede i requisiti formali richiesti per la validità del testamento olografo, né tali carenze possono essere sanate dalla successiva pubblicazione notarile. La presenza di una copia informale può, dunque, assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo al superamento della presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c.: prima è necessario fornire una prova idonea a vincere tale presunzione e solo successivamente la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell’atto. In conclusione, la decisione richiama l’attenzione sull’importanza della corretta conservazione del testamento originale e, in generale, sulla necessità di adottare strumenti idonei a garantire la certezza della volontà testamentaria. In questa prospettiva, il ricorso al testamento pubblico ricevuto dal notaio rappresenta una soluzione particolarmente efficace, in quanto assicura la conservazione dell’atto, ne evita il rischio di smarrimento o distruzione, con conseguente riduzione del rischio di possibili controversie successorie legate all’accertamento della volontà del testatore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Aksel Lian da Pixabay © Riproduzione riservata   

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    14 gennaio 2026

    Assicurazione sulla vita e individuazione...

    Cassazione, sentenza, 12 settembre 2025, n. 25121, sez. III civile.  Nel contratto di assicurazione sulla vita – che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell’indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli “eredi testamentari” non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell’attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un’ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l’attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi “comunque investiti” all’altro, la testatrice avesse inteso individuare quest’ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di StockSnap da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 agosto 2025

    Testamento pubblico e mancata indicazione del...

    Cassazione, sentenza, 14 aprile 2025, n. 9763, sez. II civile.  Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di TUREK90 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    18 giugno 2025

    Testamento pubblico: validità

    Cassazione, ordinanza, 11 aprile 2025, n. 9534, sez. II civile.  Per la validità del testamento pubblico è richiesta un’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, ma non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni. Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi. Per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente rileva che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile e consapevole. La circostanza che il testatore si esprima a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, qualora tali modalità siano coerenti con le condizioni di salute del disponente, che comunque non incidono sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere la volontà in modo genuino e intellegibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Aksel Lian da Pixabay © Riproduzione riservata

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    26 maggio 2025

    Pubblicazione testamento olografo e...

    Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2969, sez. III civile.  In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shane Roybal da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 dicembre 2024

    Revoca della condizione sospensiva per condotta...

    Con l’ordinanza n. 25116 del 18 settembre 2024, la Cassazione (Sez. II civile) stabilisce che il testatore che impedisce volontariamente l'avveramento di una condizione sospensiva non invalida la disposizione testamentaria, che resta efficace se non revocata. Un importante principio che tutela la stabilità degli atti di ultima volontà. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 settembre 2024

    10 cose da sapere sulla revoca delle disposizioni...

    1. È possibile la revoca delle disposizioni testamentarie? Il testamento è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La volontà del testatore assume, dunque, un ruolo primario, dal momento che egli ha piena libertà di scegliere se scrivere o meno il proprio testamento e quale contenuto attribuirgli, nel rispetto delle norme di legge. Tale libertà viene garantita anche mediante la previsione della possibilità di revocare le disposizioni testamentarie.  2. Fino a quando si può revocare il testamento? Il testatore può revocare il testamento in qualsiasi momento, fino alla sua morte. 3. Si può rinunciare alla revoca? No, il diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie è irrinunciabile. Tutti i negozi unilaterali (posti in essere dal testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento sono, quindi, nulli. Finché il testatore è in vita, dunque, la revoca o la modifica del testamento saranno sempre possibili e non si prescriveranno. 4. È possibile revocare parzialmente le disposizioni testamentarie? Sì, la revoca è possibile anche solamente con riferimento ad alcune disposizioni testamentarie o a una parte soltanto del testamento stesso. È possibile, inoltre, revocare aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere o una condizione.  5. Tutte le disposizioni testamentarie sono revocabili? Nonostante, come anticipato, la volontà del testatore assuma rilevanza primaria, l’ordinamento ha previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie le quali, una volta inserite nel testamento, non potranno in alcun modo essere revocate. Si tratta di disposizioni non patrimoniali quali, ad esempio: il riconoscimento del figlio naturale (nato, cioè, fuori dal matrimonio);la confessione stragiudiziale (che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza, valutabile dal giudice in un processo);il riconoscimento di debito;la riabilitazione dell’indegno (attraverso cui si riammette alla successione colui che ne era stato escluso a causa della sua condotta nei confronti della persona della cui successione si tratta o degli stretti congiunti di questa). 6. Come si revoca un testamento? La revoca del testamento (o di singole disposizioni testamentarie) può essere espressa o tacita: È espressa la revoca effettuata mediante dichiarazione contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni;la revoca tacita consiste nell’adozione di determinati comportamenti contrastanti con la volontà espressa precedentemente (come, ad esempio, la redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria; la distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo; l’alienazione di un bene legato; il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio – o dell’archivista – depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta). 7. Cosa accade se il testamento redatto successivamente è inefficace? In caso di revoca effettuata mediante la redazione di un testamento successivo, gli effetti di questa si producono nei confronti delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili anche qualora il testamento successivo sia inefficace per cause indipendenti dalla volontà del testatore (ad esempio perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno). Ciò che rileva è l’ultima volontà del testatore, e cioè modificare in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie; tale volontà non può, dunque, essere posta nel nulla da avvenimenti che prescindono dal suo volere. Nel caso in cui il testamento successivo sia, invece, radicalmente nullo o annullato per incapacità naturale del testatore, la revoca ivi contenuta non conserva la sua efficacia.  8. Cosa si intende per “revoca legale”? Se emerge che il testatore aveva figli che non sapeva di avere al momento del testamento, quest’ultimo si intende revocato automaticamente e completamente. Per effetto di tale revoca c.d. legale, nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. In ogni caso, restano ferme le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale. È bene precisare che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun altro figlio o discendente; qualora vi siano già dei figli e ne sopravvengano degli altri, questi ultimi possono solamente agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima spettanza. 9. È possibile la revoca della revoca? Proprio per la libertà concessa al testatore di cambiare idea in qualunque momento, è data la possibilità di revocare anche la revoca già effettuata. In tal caso, la volontà espressa nel testamento precedente “rivive” con effetto retroattivo, cioè fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato. Ogni forma di revoca è revocabile, ad eccezione di quella legale; la revoca della revoca, inoltre, deve essere necessariamente espressa. 10. Conclusioni Una corretta conoscenza dei principi che regolano la materia testamentaria è fondamentale per poter esprimere al meglio le proprie ultime volontà. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio di fiducia, in grado di contemperare le diverse esigenze e risolvere i dubbi che sorgono in relazione al momento successorio. I notai SuperPartes sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by Drazen Zigic on Freepik © Riproduzione riservata

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    14 febbraio 2024

    Testamento olografo e autografia della data

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31322, sez. II civile. In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Deborah Hudson da Pixabay © Riproduzione riservata

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