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    09 settembre 2024

    10 cose da sapere sulla revoca delle disposizioni...

    1. È possibile la revoca delle disposizioni testamentarie? Il testamento è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La volontà del testatore assume, dunque, un ruolo primario, dal momento che egli ha piena libertà di scegliere se scrivere o meno il proprio testamento e quale contenuto attribuirgli, nel rispetto delle norme di legge. Tale libertà viene garantita anche mediante la previsione della possibilità di revocare le disposizioni testamentarie.  2. Fino a quando si può revocare il testamento? Il testatore può revocare il testamento in qualsiasi momento, fino alla sua morte. 3. Si può rinunciare alla revoca? No, il diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie è irrinunciabile. Tutti i negozi unilaterali (posti in essere dal testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento sono, quindi, nulli. Finché il testatore è in vita, dunque, la revoca o la modifica del testamento saranno sempre possibili e non si prescriveranno. 4. È possibile revocare parzialmente le disposizioni testamentarie? Sì, la revoca è possibile anche solamente con riferimento ad alcune disposizioni testamentarie o a una parte soltanto del testamento stesso. È possibile, inoltre, revocare aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere o una condizione.  5. Tutte le disposizioni testamentarie sono revocabili? Nonostante, come anticipato, la volontà del testatore assuma rilevanza primaria, l’ordinamento ha previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie le quali, una volta inserite nel testamento, non potranno in alcun modo essere revocate. Si tratta di disposizioni non patrimoniali quali, ad esempio: il riconoscimento del figlio naturale (nato, cioè, fuori dal matrimonio);la confessione stragiudiziale (che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza, valutabile dal giudice in un processo);il riconoscimento di debito;la riabilitazione dell’indegno (attraverso cui si riammette alla successione colui che ne era stato escluso a causa della sua condotta nei confronti della persona della cui successione si tratta o degli stretti congiunti di questa). 6. Come si revoca un testamento? La revoca del testamento (o di singole disposizioni testamentarie) può essere espressa o tacita: È espressa la revoca effettuata mediante dichiarazione contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni;la revoca tacita consiste nell’adozione di determinati comportamenti contrastanti con la volontà espressa precedentemente (come, ad esempio, la redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria; la distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo; l’alienazione di un bene legato; il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio – o dell’archivista – depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta). 7. Cosa accade se il testamento redatto successivamente è inefficace? In caso di revoca effettuata mediante la redazione di un testamento successivo, gli effetti di questa si producono nei confronti delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili anche qualora il testamento successivo sia inefficace per cause indipendenti dalla volontà del testatore (ad esempio perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno). Ciò che rileva è l’ultima volontà del testatore, e cioè modificare in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie; tale volontà non può, dunque, essere posta nel nulla da avvenimenti che prescindono dal suo volere. Nel caso in cui il testamento successivo sia, invece, radicalmente nullo o annullato per incapacità naturale del testatore, la revoca ivi contenuta non conserva la sua efficacia.  8. Cosa si intende per “revoca legale”? Se emerge che il testatore aveva figli che non sapeva di avere al momento del testamento, quest’ultimo si intende revocato automaticamente e completamente. Per effetto di tale revoca c.d. legale, nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. In ogni caso, restano ferme le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale. È bene precisare che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun altro figlio o discendente; qualora vi siano già dei figli e ne sopravvengano degli altri, questi ultimi possono solamente agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima spettanza. 9. È possibile la revoca della revoca? Proprio per la libertà concessa al testatore di cambiare idea in qualunque momento, è data la possibilità di revocare anche la revoca già effettuata. In tal caso, la volontà espressa nel testamento precedente “rivive” con effetto retroattivo, cioè fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato. Ogni forma di revoca è revocabile, ad eccezione di quella legale; la revoca della revoca, inoltre, deve essere necessariamente espressa. 10. Conclusioni Una corretta conoscenza dei principi che regolano la materia testamentaria è fondamentale per poter esprimere al meglio le proprie ultime volontà. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio di fiducia, in grado di contemperare le diverse esigenze e risolvere i dubbi che sorgono in relazione al momento successorio. I notai SuperPartes sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by Drazen Zigic on Freepik © Riproduzione riservata

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    14 febbraio 2024

    Testamento olografo e autografia della data

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31322, sez. II civile. In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Deborah Hudson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 dicembre 2023

    Revocazione del testamento per sopravvenienza di...

    Cassazione, ordinanza 05 ottobre 2023, n. 28043, sez. II civile. Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di 822640 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 novembre 2023

    False dichiarazioni al curatore dell’eredità...

    Con la sentenza n. 20385/2023, la quinta sezione penale della Corte di...

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    31 marzo 2023

    Il tuo lascito per gli animali: Incontro a Verona

    Sabato 1° aprile alle ore 10.30 presso la Società Letteraria di Verona, si terrà l'incontro “Il tuo lascito per gli animali” organizzato dal LAV in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. L’evento ha l’obiettivo di informare gratuitamente sul tema del #testamento e sull’importanza dei lasciti solidali. Si parlerà del perché fare testamento, una scelta che può consentire di difendere anche dopo di noi i #valori in cui si crede e di tutelare non solo i propri cari, ma anche gli #animali. L’evento vedrà la partecipazione di Roberto Bennati, Direttore LAV, Ilaria Tordone, Responsabile Programma Lasciti, Lorenza Zanaboni, LAV Verona, e il nostro associato notaio Giacomo Felli, che spiegherà cosa è importante sapere per concretizzare questa scelta nel rispetto della #legge Iscrizioni: lasciti@lav.it | ai numeri 06 4461325 / 3450260807 Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 giugno 2022

    Scrittura valida come testamento olografo

    Cassazione 24 settembre 2021 n. 25936.  Perché un atto costituisca disposizione testamentaria è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva           dell’autore,           compiutamente           e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento che le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione, e spetta al giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 settembre 2021

    Testamento falso ed indegnità a succedere

    Cassazione, sentenza n. 19045/2020.La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Limiti alla validità dei testamenti simultanei

    Cassazione, sentenza n. 18197. Ferma la validità dei testamenti simultanei in relazione al divieto di testamento congiuntivo, è comunque possibile dedurne la nullità in quanto esecutivi di un patto successorio istitutivo, per la cui esistenza è ammissibile qualsiasi mezzo di prova. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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02 ottobre 2024

Vedi il sesto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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