1. È possibile la revoca delle disposizioni testamentarie?

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La volontà del testatore assume, dunque, un ruolo primario, dal momento che egli ha piena libertà di scegliere se scrivere o meno il proprio testamento e quale contenuto attribuirgli, nel rispetto delle norme di legge. Tale libertà viene garantita anche mediante la previsione della possibilità di revocare le disposizioni testamentarie. 

2. Fino a quando si può revocare il testamento?

Il testatore può revocare il testamento in qualsiasi momento, fino alla sua morte.

3. Si può rinunciare alla revoca?

No, il diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie è irrinunciabile. Tutti i negozi unilaterali (posti in essere dal testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento sono, quindi, nulli.

Finché il testatore è in vita, dunque, la revoca o la modifica del testamento saranno sempre possibili e non si prescriveranno.

4. È possibile revocare parzialmente le disposizioni testamentarie?

Sì, la revoca è possibile anche solamente con riferimento ad alcune disposizioni testamentarie o a una parte soltanto del testamento stesso. È possibile, inoltre, revocare aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere o una condizione. 

5. Tutte le disposizioni testamentarie sono revocabili?

Nonostante, come anticipato, la volontà del testatore assuma rilevanza primaria, l’ordinamento ha previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie le quali, una volta inserite nel testamento, non potranno in alcun modo essere revocate. Si tratta di disposizioni non patrimoniali quali, ad esempio:

  • il riconoscimento del figlio naturale (nato, cioè, fuori dal matrimonio);
  • la confessione stragiudiziale (che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza, valutabile dal giudice in un processo);
  • il riconoscimento di debito;
  • la riabilitazione dell’indegno (attraverso cui si riammette alla successione colui che ne era stato escluso a causa della sua condotta nei confronti della persona della cui successione si tratta o degli stretti congiunti di questa).

6. Come si revoca un testamento?

La revoca del testamento (o di singole disposizioni testamentarie) può essere espressa o tacita:

  • È espressa la revoca effettuata mediante dichiarazione contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni;
  • la revoca tacita consiste nell’adozione di determinati comportamenti contrastanti con la volontà espressa precedentemente (come, ad esempio, la redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria; la distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo; l’alienazione di un bene legato; il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio – o dell’archivista – depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta).

7. Cosa accade se il testamento redatto successivamente è inefficace?

In caso di revoca effettuata mediante la redazione di un testamento successivo, gli effetti di questa si producono nei confronti delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili anche qualora il testamento successivo sia inefficace per cause indipendenti dalla volontà del testatore (ad esempio perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno).

Ciò che rileva è l’ultima volontà del testatore, e cioè modificare in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie; tale volontà non può, dunque, essere posta nel nulla da avvenimenti che prescindono dal suo volere.

Nel caso in cui il testamento successivo sia, invece, radicalmente nullo o annullato per incapacità naturale del testatore, la revoca ivi contenuta non conserva la sua efficacia. 

8. Cosa si intende per “revoca legale”?

Se emerge che il testatore aveva figli che non sapeva di avere al momento del testamento, quest’ultimo si intende revocato automaticamente e completamente. Per effetto di tale revoca c.d. legale, nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. In ogni caso, restano ferme le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale.

È bene precisare che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun altro figlio o discendente; qualora vi siano già dei figli e ne sopravvengano degli altri, questi ultimi possono solamente agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima spettanza.

9. È possibile la revoca della revoca?

Proprio per la libertà concessa al testatore di cambiare idea in qualunque momento, è data la possibilità di revocare anche la revoca già effettuata. In tal caso, la volontà espressa nel testamento precedente “rivive” con effetto retroattivo, cioè fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato.

Ogni forma di revoca è revocabile, ad eccezione di quella legale; la revoca della revoca, inoltre, deve essere necessariamente espressa.

10. Conclusioni

Una corretta conoscenza dei principi che regolano la materia testamentaria è fondamentale per poter esprimere al meglio le proprie ultime volontà. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio di fiducia, in grado di contemperare le diverse esigenze e risolvere i dubbi che sorgono in relazione al momento successorio.

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