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    14 ottobre 2025

    Revoca “agevolazioni prima casa”: ritardo...

    Cassazione, ordinanza 4 luglio 2025, n.18246, sez. V.  In tema di revoca di agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, la mancata vendita entro un anno di altro immobile già acquistato con tale beneficio non costituisce causa di forza maggiore ove, in presenza di un vincolo di prezzo massimo, il ritardo sia dipeso dalla procedura di affrancazione ad opera del Comune, in quanto il contribuente ben avrebbe potuto alienare l’immobile al prezzo imposto, inferiore a quello di mercato, con conseguente insussistenza di un’oggettiva impossibilità di vendita. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 maggio 2025

    Revoca del divieto di recesso nel contratto...

    Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2967, sez. III civile.  La manifestazione tacita di volontà revocatoria del divieto di recesso in un contratto preliminare, anche se non sottoscritta da tutti i promittenti venditori, è valida nei confronti delle parti firmatarie della successiva scrittura privata. Tale revoca, funzionale a consentire il recesso del promissario acquirente, sebbene limitata nei suoi effetti ai sottoscrittori, previene un inammissibile comportamento contrario ai princìpi di buona fede e correttezza contrattuale nei confronti del contraente recedente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay© Riproduzione riservata

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    09 settembre 2024

    10 cose da sapere sulla revoca delle disposizioni...

    1. È possibile la revoca delle disposizioni testamentarie? Il testamento è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La volontà del testatore assume, dunque, un ruolo primario, dal momento che egli ha piena libertà di scegliere se scrivere o meno il proprio testamento e quale contenuto attribuirgli, nel rispetto delle norme di legge. Tale libertà viene garantita anche mediante la previsione della possibilità di revocare le disposizioni testamentarie.  2. Fino a quando si può revocare il testamento? Il testatore può revocare il testamento in qualsiasi momento, fino alla sua morte. 3. Si può rinunciare alla revoca? No, il diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle disposizioni testamentarie è irrinunciabile. Tutti i negozi unilaterali (posti in essere dal testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento sono, quindi, nulli. Finché il testatore è in vita, dunque, la revoca o la modifica del testamento saranno sempre possibili e non si prescriveranno. 4. È possibile revocare parzialmente le disposizioni testamentarie? Sì, la revoca è possibile anche solamente con riferimento ad alcune disposizioni testamentarie o a una parte soltanto del testamento stesso. È possibile, inoltre, revocare aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere o una condizione.  5. Tutte le disposizioni testamentarie sono revocabili? Nonostante, come anticipato, la volontà del testatore assuma rilevanza primaria, l’ordinamento ha previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie le quali, una volta inserite nel testamento, non potranno in alcun modo essere revocate. Si tratta di disposizioni non patrimoniali quali, ad esempio: il riconoscimento del figlio naturale (nato, cioè, fuori dal matrimonio);la confessione stragiudiziale (che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza, valutabile dal giudice in un processo);il riconoscimento di debito;la riabilitazione dell’indegno (attraverso cui si riammette alla successione colui che ne era stato escluso a causa della sua condotta nei confronti della persona della cui successione si tratta o degli stretti congiunti di questa). 6. Come si revoca un testamento? La revoca del testamento (o di singole disposizioni testamentarie) può essere espressa o tacita: È espressa la revoca effettuata mediante dichiarazione contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni;la revoca tacita consiste nell’adozione di determinati comportamenti contrastanti con la volontà espressa precedentemente (come, ad esempio, la redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria; la distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo; l’alienazione di un bene legato; il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio – o dell’archivista – depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta). 7. Cosa accade se il testamento redatto successivamente è inefficace? In caso di revoca effettuata mediante la redazione di un testamento successivo, gli effetti di questa si producono nei confronti delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili anche qualora il testamento successivo sia inefficace per cause indipendenti dalla volontà del testatore (ad esempio perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno). Ciò che rileva è l’ultima volontà del testatore, e cioè modificare in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie; tale volontà non può, dunque, essere posta nel nulla da avvenimenti che prescindono dal suo volere. Nel caso in cui il testamento successivo sia, invece, radicalmente nullo o annullato per incapacità naturale del testatore, la revoca ivi contenuta non conserva la sua efficacia.  8. Cosa si intende per “revoca legale”? Se emerge che il testatore aveva figli che non sapeva di avere al momento del testamento, quest’ultimo si intende revocato automaticamente e completamente. Per effetto di tale revoca c.d. legale, nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. In ogni caso, restano ferme le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale. È bene precisare che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun altro figlio o discendente; qualora vi siano già dei figli e ne sopravvengano degli altri, questi ultimi possono solamente agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima spettanza. 9. È possibile la revoca della revoca? Proprio per la libertà concessa al testatore di cambiare idea in qualunque momento, è data la possibilità di revocare anche la revoca già effettuata. In tal caso, la volontà espressa nel testamento precedente “rivive” con effetto retroattivo, cioè fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato. Ogni forma di revoca è revocabile, ad eccezione di quella legale; la revoca della revoca, inoltre, deve essere necessariamente espressa. 10. Conclusioni Una corretta conoscenza dei principi che regolano la materia testamentaria è fondamentale per poter esprimere al meglio le proprie ultime volontà. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio di fiducia, in grado di contemperare le diverse esigenze e risolvere i dubbi che sorgono in relazione al momento successorio. I notai SuperPartes sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by Drazen Zigic on Freepik © Riproduzione riservata

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    23 marzo 2022

    Gli effetti dell’azione revocatoria

    Cassazione sentenza 20 dicembre 2021 n. 40745. L’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Revoca dell’assegnazione della casa familiare

    Cassazione, ordinanza del 30 luglio 2020, n. 16286. Per la Cassazione va revocata l’originaria assegnazione della casa familiare alla donna e al figlio disabile se l’immobile non costituisce più, da tempo, la dimora abituale del ragazzo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno. Doveri...

    Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno. Doveri dell'amministratore di sostegno Attesa la centralità  della persona per la disciplina dell'amministrazione di sostegno, che ruota tutt'intorno alle esigenze del beneficiario, è evidente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto, come regola generale, innanzitutto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. E' il decreto di nomina ad indicare quali sono gli atti che l'amministratore è tenuto a compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti, invece, il beneficiario può compiere solo con la sua necessaria assistenza. La misura dell'amministrazione di sostegno, infatti, per come pensata dal legislatore in termini di flessibilità  e duttilità , deve essere parametrata il più possibile alle specifiche necessità  del caso concreto, cercando di limitare solo laddove necessario l'autonomia negoziale del beneficiario. Anche per questa ragione, l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono anche ricorrere al giudice tutelare, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, affinchè adotti lui gli opportuni provvedimenti. Durata dell'incarico Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni. Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Atti compiuti dall'amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge. Può accadere che l'amministratore di sostegno compia taluni atti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice. In tali casi la legge prevede la possibilità  di annullarli. L'istanza per l'annullamento, ai sensi dell'art. 412 c.c., può essere proposta dallo stesso amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa. Sono parimenti annullabili anche gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario e violativi di disposizioni di legge o di disposizioni contenute nel decreto di istituzione dell'amministrazione di sostegno. In questo caso l'istanza di annullamento può essere proposta dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa. Entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, a decorrere dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Cessazione dell'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno cessa allo scadere del termine, ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal giudice tutelare. La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta, con istanza motivata, al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c., quando ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore. Il giudice tutelare, una volta acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato. Il giudice tutelare può provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, informandone il pubblico ministero nel caso in cui ritenga che si debba procedere al giudizio di inabilitazione o di interdizione. Per ovvie ragioni, in tali casi, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ai sensi dell'art. 419 c.c., ovvero la dichiarazione di interdizione o inabilitazione comportano contestualmente la cessazione dell'amministrazione di sostegno. Notaio Paolo Broccoli

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    26 gennaio 2017

    Quanto tempo ho per revocare una donazione per...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha offerto una lettura dell'art. 802 c.c. a favore del donante, affermando che, in caso di una pluralità  di atti ingiuriosi protrattisi per un certo lasso di tempo, il termine decadenziale per promuovere l'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine inizia a decorrere dal giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, ovvero nel momento in cui gli atti ingiuriosi hanno raggiunto un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dalla domanda di revocazione per causa d'ingratitudine di una donazione effettuata dall'attrice nei confronti del figlio di prime nozze del marito defunto. In particolare la parte attrice lamentava numerose incomprensioni e richieste rimaste inevase di lasciare l'immobile oggetto di donazione, in cui coabitavano. La situazione di tensione era arrivata al punto che il donatario aveva posizionato un lucchetto sul cancello di ingresso impedendo in tal modo a parte attrice di rientrare nell'abitazione. Ciò aveva spinto la donante a promuovere azione di revocazione della donazione a suo tempo effettuata. Tuttavia il convenuto aveva eccepito che il termine annuale di decadenza di cui all'articolo 802 c.c. era già  decorso, dal momento che il termine sarebbe iniziato a decorrere dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, già  ampiamente nota all'attrice dalle prime richieste di rilascio del possesso dell'immobile. A seguito dell'accoglimento della domanda di revocazione della donazione da parte del Tribunale di Taranto e il rigetto della domanda di appello da parte della Corte di Appello di Lecce, il donatario ha proposto, infine, ricorso per Cassazione. Le ragioni giuridiche. La disciplina prevista dal Codice Civile per la revocazione della donazione per ingratitudine è prevista agli artt. 800 c.c. e ss. In particolare, si afferma che la donazione può essere revocata per ingratitudine e che la relativa domanda di può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 463, ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c. Quanto ai termini per agire, l'art. 802 c.c. prevede che la domanda debba essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. La Corte di Cassazione ha sottolineato, però, che nel caso di atti ingiuriosi protrattisi per un certo periodo di tempo, occorre far riferimento al momento in cui essi raggiungono un livello tale da non poter essere più tollerati. In particolare, afferma la Corte, "l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva ("¦). Pertanto, in presenza di una pluralità  di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perchè possa iniziare a decorrere il termine decadenziale ("¦) deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Alla luce di tale principio, quindi la Corte di Cassazione, ha ritenuto che benchè l'ingratitudine del donatario si fosse manifestata in una "progressione di atti ingiuriosi", per computare il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c., occorre guardare al giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, che nel caso di specie si è avuto con l'estromissione della donante dall'appartamento donato.

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