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    03 gennaio 2024

    Azione revocatoria dell’atto di scissione

    Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, sentenza 25 luglio 2023, n. 1271. Alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c. Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2153) è, invece, ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, mira ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by wirestock on Freepik© Riproduzione riservata

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    23 marzo 2022

    Gli effetti dell’azione revocatoria

    Cassazione sentenza 20 dicembre 2021 n. 40745. L’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Revocatoria ed interesse ad agire

    Cassazione, ordinanza n. 25862/2020. In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    L’interesse ad agire del creditore...

    Cassazione 16 novembre n. 25862/2020.In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. La Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Revocatoria e immobile ipotecato

    Cassazione, sentenza 10 giugno 2020, n. 11121. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio dell’azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria l’atto di cessione della nuda proprietà di un immobile anche se il bene è gravato da ipoteca. La probabile futura estinzione parziale del mutuo induce infatti a ritenere che la soddisfazione del creditore sarebbe stata comunque possibile in prospettiva. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    L’oggetto della revocatoria e’ la...

    Cassazione, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476, S.U. civili. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l’azione sia stata promossa dopo il fallimento dell’acquirente, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Intestazione del bene al trustee e domanda...

    Cassazione, sentenza 6 luglio 2020, n. 13883. Nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ha ad oggetto l’atto istitutivo, produce l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo a cui tende la predetta azione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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