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    12 settembre 2025

    Accordi di separazione consensuale: trasferimento...

    Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2025, n. 10545, sez. III civile.  L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l’avvenuta omologazione dell’accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 settembre 2025

    Rapporti tra revocatoria ordinaria e simulazione

    Cassazione, sentenza, 18 aprile 2025, n. 10261, sez. III civile.  Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev’essere regolato in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di hamonazaryan1 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 maggio 2025

    Revoca del divieto di recesso nel contratto...

    Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2967, sez. III civile.  La manifestazione tacita di volontà revocatoria del divieto di recesso in un contratto preliminare, anche se non sottoscritta da tutti i promittenti venditori, è valida nei confronti delle parti firmatarie della successiva scrittura privata. Tale revoca, funzionale a consentire il recesso del promissario acquirente, sebbene limitata nei suoi effetti ai sottoscrittori, previene un inammissibile comportamento contrario ai princìpi di buona fede e correttezza contrattuale nei confronti del contraente recedente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay© Riproduzione riservata

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    03 gennaio 2024

    Azione revocatoria dell’atto di scissione

    Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, sentenza 25 luglio 2023, n. 1271. Alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c. Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2153) è, invece, ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, mira ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by wirestock on Freepik© Riproduzione riservata

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    23 marzo 2022

    Gli effetti dell’azione revocatoria

    Cassazione sentenza 20 dicembre 2021 n. 40745. L’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Revocatoria ed interesse ad agire

    Cassazione, ordinanza n. 25862/2020. In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    L’interesse ad agire del creditore...

    Cassazione 16 novembre n. 25862/2020.In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. La Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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