Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, sentenza 25 luglio 2023, n. 1271. 

Alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c. Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2153) è, invece, ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, mira ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.

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