30 marzo 2020
Sospensione dei termini giudiziari
Ognuno di noi ed in particolare chi lavora nelle professioni legali o ha una impresa si confronta quotidianamente con i termini entro i quali devono essere svolti determinati adempimenti o esercitati diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge.
Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:
a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.
Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.
Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione;
b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini);
c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo, dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione:
- atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori);
- domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione;
- domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;
- comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea;
Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano.
I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
Avv. Andrea Pentangelo
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