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    17 marzo 2026

    Agevolazione prima casa: requisiti catastali e...

    Cassazione, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25790, sez. V.  In materia di imposta di registro, costituisce circostanza idonea a giustificare la revoca dell’agevolazione “prima casa” ex art. 1, Parte I, Nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’acquisto di un immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, la mancata attribuzione allo stesso, nel termine di legge, di una categoria catastale idonea a ricondurlo alla destinazione abitativa, nonostante l’effettivo trasferimento della residenza. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata  

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    12 gennaio 2026

    Agevolazioni prima casa e comunione ordinaria tra...

    Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, sez. V.  In materia di benefici fiscali per la prima casa, la circostanza che l’acquirente sia già comproprietario con il coniuge, in regime di comunione ordinaria, di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1, della nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi della lett. b della medesima disposizione, dovendosi escludere che tale preclusione scaturisca solo dalla comunione legale tra i coniugi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di adriandegonda da Pixabay © Riproduzione riservata

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    03 dicembre 2025

    Agevolazioni prima casa: impossidenza e idoneità...

    Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29262, sez. V.  La dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all’uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell’applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l’immobile già posseduto da colui che chiede l’applicazione del beneficio non sia idoneo all’uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo (vedi in termini Cass. Sez. V, Ord. 2/7/2020 n.13531). Alla luce di un tanto la CGT di secondo grado ha violato la predetta disciplina legale per aver ritenuto sufficiente ad integrare il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini del godimento dell’agevolazione il solo dato oggettivo che la contribuente avesse già la proprietà di altro immobile nel medesimo Comune ove è ubicato quello acquistato, indipendentemente dall’eventuale inidoneità a fini abitativi dello stesso. Tale dato oggettivo, però, per quanto sopra esposto, non costituisce condizione di per sé ostativa alla fruizione del beneficio, fermo restando l’onere in capo alla contribuente di provare la pretesa inidoneità a fini abitativi di quello già posseduto che, però, costituisce valutazione di merito non consentita nella presente sede. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    28 novembre 2025

    Forza maggiore e agevolazione prima casa

    Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V.  Il mancato stabilimento – nel termine di legge – della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora l’evento impeditivo sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile. Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell’apprezzamento della forza maggiore, deve aversi riguardo al trasferimento della residenza nel Comune ove è sito l’immobile acquistato, ma non necessariamente all’interno di quella unità immobiliare. Questo perché condizione necessaria e sufficiente per adempiere all’obbligo di legge è che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato. In buona sostanza, l’obbligo di residenza del contribuente – il cui adempimento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto – si correla al Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, e non all’immobile acquistato. Ragion per cui, pure ai fini dell’apprezzamento della forza maggiore, il giudizio deve misurarsi con un obbligo così conformato. Venendo ora al caso di specie, il contribuente ha incentrato la sua difesa unicamente sulla cd. sorpresa archeologica, deducendo la sopravvenuta sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici, a causa del rinvenimento di reperti impeditivo della prosecuzione dei lavori. Ebbene, è evidente come un fatto così prospettato non valga ad integrare la forza maggiore, essendo il contribuente tenuto a trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato e non necessariamente in quest’ultimo. In definitiva, la sorpresa archeologica non ha impedito al A.A. di trasferire la sua residenza a V, sicché difettano i presupposti della forza maggiore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Kari Shea da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 ottobre 2025

    Revoca “agevolazioni prima casa”: ritardo...

    Cassazione, ordinanza 4 luglio 2025, n.18246, sez. V.  In tema di revoca di agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, la mancata vendita entro un anno di altro immobile già acquistato con tale beneficio non costituisce causa di forza maggiore ove, in presenza di un vincolo di prezzo massimo, il ritardo sia dipeso dalla procedura di affrancazione ad opera del Comune, in quanto il contribuente ben avrebbe potuto alienare l’immobile al prezzo imposto, inferiore a quello di mercato, con conseguente insussistenza di un’oggettiva impossibilità di vendita. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    04 settembre 2025

    Prima casa: due anni per vendere l’immobile...

    La risposta n. 197/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i nuovi termini per vendere l’immobile pre-posseduto e mantenere le agevolazioni “prima casa” e il credito d’imposta.  Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia riguardava un contribuente il quale, avendo acquistato un immobile nel novembre 2024 beneficiando delle agevolazioni fiscali pur essendo ancora in possesso di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, si impegnava a rivenderlo entro un anno. A seguito della modifica normativa del 2025 – che ha esteso tale termine da uno a due anni – l’istante chiedeva: se potesse beneficiare del nuovo termine biennale, pur essendo l’acquisto antecedente al 2025;se potesse mantenere il diritto al credito d’imposta per il riacquisto, vendendo l’immobile precedente entro due anni e non più entro uno. Preliminarmente, è bene rammentare che l’art. 1 comma 116 della L. 207/2024 ha esteso, da uno a due anni, il termine (contemplato dal comma 4-bis della nota II-bis) entro il quale l’acquirente della prima casa deve liberarsi dell’ex prima casa per non perdere il beneficio già applicato sul nuovo acquisto. La modifica normativa, tuttavia, non ha coinvolto la disciplina in materia di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, contenuta nell’art. 7 della L. 448/1998, generando dubbi in merito all’applicabilità anche a quest’ambito del nuovo termine biennale. Con la risposta all’interpello del 30 luglio 2025, l’Agenzia ha chiarito che il nuovo termine non è limitato agli atti stipulati dopo il 1° gennaio 2025, ma vale anche per gli atti stipulati nel 2024, qualora al 31 dicembre dello stesso anno non sia ancora decorso il termine di un anno per la vendita della prima casa. Inoltre, l’Agenzia, mediante un’interpretazione apparentemente contrastante col dato normativo, conferma che l’estensione a due anni vale anche ai fini della fruizione del credito d’imposta per il riacquisto: il credito, quindi, spetta anche se la vendita della “vecchia” prima casa avviene entro due anni dal nuovo acquisto (e non più entro un solo anno), purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa. Il ragionamento effettuato dall’Agenzia si basa sulla ratio dell’intervento sul comma 4-bis della Nota II-bis, analoga a quella posta alla base del precedente intervento del 2016 che introdusse la possibilità della rivendita post acquisto: facilitare la sostituzione della “prima casa” e agevolare i contribuenti nella liquidità e nella pianificazione delle operazioni immobiliari, superando rigidità temporali che possono risultare penalizzanti. A parere dell’Agenzia, come nel 2016 si riconobbe la necessità di estendere anche al credito d’imposta gli effetti della novità normativa, l’estensione deve operare anche ora per il nuovo termine di due anni. Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie il credito d’imposta è concesso in via provvisoria al contribuente a condizione che l’abitazione già acquistata col beneficio venga alienata entro due anni. In caso di mancato rispetto del termine, si realizza sia la decadenza dell’agevolazione prima casa sia il venir meno del credito d’imposta. In conclusione, la risposta n. 197/2025 conferma l’orientamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate ad un’applicazione estensiva e coerente delle agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”. Il chiarimento dell’Agenzia, che supera l’interpretazione più restrittiva, è particolarmente rilevante per i contribuenti che, avendo acquistato una nuova abitazione nel 2024, abbiano difficoltà nel rispettare il termine annuale per la vendita del precedente immobile. Ora, grazie all’estensione a due anni, non solo si salvaguardano le agevolazioni “prima casa”, ma anche il diritto al credito d’imposta. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alexa da Pixabay © Riproduzione riservata  

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    31 agosto 2025

    Agevolazioni prima casa: sanzioni per la...

    Cassazione, ordinanza 21 giugno 2025, n. 16643.  Non è legittimo applicare le sanzioni per la decadenza dall’agevolazione prima casa ove la riclassificazione catastale dell’abitazione (che la porta da A/2 ad A/1, precludendole l’accesso al beneficio) sia stata successiva al rogito agevolato, anche se, intervenendo su una richiesta del venditore presentata ben tre anni prima del rogito, la riclassificazione svolge effetti retroattivi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Paul Brennan da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 giugno 2025

    Agevolazioni prima casa in caso di acquisto...

    Cassazione, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8139, sez. V.  Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni, e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”. Si è al riguardo rilevato, altresì, che l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali. Dunque, ai fini dell’agevolazione della c.d. “prima casa”, è irrilevante che gli immobili (due o più) acquistati con unico atto siano collocati su unico livello o su distinti livelli, essendo sufficiente che la relazione materiale di contiguità, adiacenza o sovrapposizione consenta – mediante l’esecuzione delle opere necessarie – il loro accorpamento in un’unica abitazione che non abbia complessive caratteristiche “di lusso”. In proposito questo Collegio rammenta che ai fini della chiesta agevolazione ciò che rileva è l’effettività dell’unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l’unica abitazione del contribuente, evento, questo, che rileva in via esclusiva e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente e, sotto quest’ultimo profilo possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell’atto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di dekorationwsm da Pixabay © Riproduzione riservata

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