Cassazione, ordinanza 4 luglio 2025, n.18246, sez. V. 

In tema di revoca di agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, la mancata vendita entro un anno di altro immobile già acquistato con tale beneficio non costituisce causa di forza maggiore ove, in presenza di un vincolo di prezzo massimo, il ritardo sia dipeso dalla procedura di affrancazione ad opera del Comune, in quanto il contribuente ben avrebbe potuto alienare l’immobile al prezzo imposto, inferiore a quello di mercato, con conseguente insussistenza di un’oggettiva impossibilità di vendita.

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