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    03 dicembre 2025

    Agevolazioni prima casa: impossidenza e idoneità...

    Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29262, sez. V.  La dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all’uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell’applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l’immobile già posseduto da colui che chiede l’applicazione del beneficio non sia idoneo all’uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo (vedi in termini Cass. Sez. V, Ord. 2/7/2020 n.13531). Alla luce di un tanto la CGT di secondo grado ha violato la predetta disciplina legale per aver ritenuto sufficiente ad integrare il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini del godimento dell’agevolazione il solo dato oggettivo che la contribuente avesse già la proprietà di altro immobile nel medesimo Comune ove è ubicato quello acquistato, indipendentemente dall’eventuale inidoneità a fini abitativi dello stesso. Tale dato oggettivo, però, per quanto sopra esposto, non costituisce condizione di per sé ostativa alla fruizione del beneficio, fermo restando l’onere in capo alla contribuente di provare la pretesa inidoneità a fini abitativi di quello già posseduto che, però, costituisce valutazione di merito non consentita nella presente sede. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 marzo 2017

    Nessuna agevolazione "prima casa" anche se...

    Cassazione civile, sez. VI, sentenzan. 14673 del 18 luglio 2016 Cosa cambia per il cittadino In tema di agevolazioni "prima casa", la giurisprudenza è pacifica nel ritenere non idonea a giustificare la richiesta di agevolazione, la circostanza che il contribuente, sebbene proprietario di un altro immobile ad uso abitativo, non ne abbia in realtà  disponibilità  effettiva. La Cassazione, ha così precisato come il requisito della mancanza di titolarità  su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà  di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità  effettiva di essa, così che il requisito non sussiste anche quando l'immobile di proprietà  del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, quale affidatario di prole minorenne. Per esemplificare, si immagini che Tizio sia proprietario di due case, ma che di una non possa disporne, in quanto il diritto di godimento sia in capo all'ex moglie, quale affidataria della loro figlia non economicamente autonoma. Tizio, che abita dunque nell'altra casa, non può beneficiare della cd."agevolazione sulla prima casa" perchè è proprietario anche di un'altra casa acquistata con lo stesso beneficio, ancorchè non ne abbia la disponibilità  effettiva; infatti, non è quest'ultima a rilevare ai fini dell'applicabilità  del regime fiscale agevolato, ma la titolarità  del diritto di proprietà . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Corte d'Appello di Trieste aveva respinto l'appello proposto dal contribuente Tizio avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l'avviso di accertamento relativo alla decadenza dell'agevolazione fiscale usufruita, con applicazione di aliquota IVA ridotta al 4% per l'acquisto, di un immobile dichiarato come prima casa. Tizio impugnava in Cassazione asserendo che, il requisito della mancanza di titolarità , per quanto nella legge D.P.R. n. 131 del 1986, del diritto di proprietà  di "casa di abitazione", dovesse intendersi come carenza di alloggio in grado di sopperire ai bisogni abitativi. Le ragioni giuridiche La Cassazione ritiene che la norma in questione debba interpretarsi restrittivamente e secondo il suo significato letterale, non potendo perciò condividersi che il riferimento al requisito della titolarità  possa intendersi come disponibilità  materiale dell'immobile. D'altra parte, non è nemmeno corretta l'affermazione secondo cui la casa assegnata all'ex coniuge (titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento), perda definitivamente l'idoneità  di soddisfare le esigenze abitative del contribuente che, quale reale proprietario, potrà  riacquisire la piena disponibilità  dell'immobile, dopo il raggiungimento della maggiore età  e l'acquisizione dell'indipendenza economica della figlia, la cui tutela ha costituito la ratio alla base del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

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