Cassazione civile, sez. VI, sentenzan. 14673 del 18 luglio 2016

Cosa cambia per il cittadino

In tema di agevolazioni "prima casa", la giurisprudenza è pacifica nel ritenere non idonea a giustificare la richiesta di agevolazione, la circostanza che il contribuente, sebbene proprietario di un altro immobile ad uso abitativo, non ne abbia in realtà  disponibilità  effettiva.

La Cassazione, ha così precisato come il requisito della mancanza di titolarità  su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà  di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità  effettiva di essa, così che il requisito non sussiste anche quando l'immobile di proprietà  del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, quale affidatario di prole minorenne.

Per esemplificare, si immagini che Tizio sia proprietario di due case, ma che di una non possa disporne, in quanto il diritto di godimento sia in capo all'ex moglie, quale affidataria della loro figlia non economicamente autonoma. Tizio, che abita dunque nell'altra casa, non può beneficiare della cd."agevolazione sulla prima casa" perchè è proprietario anche di un'altra casa acquistata con lo stesso beneficio, ancorchè non ne abbia la disponibilità  effettiva; infatti, non è quest'ultima a rilevare ai fini dell'applicabilità  del regime fiscale agevolato, ma la titolarità  del diritto di proprietà .

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Il fatto

La Corte d'Appello di Trieste aveva respinto l'appello proposto dal contribuente Tizio avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l'avviso di accertamento relativo alla decadenza dell'agevolazione fiscale usufruita, con applicazione di aliquota IVA ridotta al 4% per l'acquisto, di un immobile dichiarato come prima casa. Tizio impugnava in Cassazione asserendo che, il requisito della mancanza di titolarità , per quanto nella legge D.P.R. n. 131 del 1986, del diritto di proprietà  di "casa di abitazione", dovesse intendersi come carenza di alloggio in grado di sopperire ai bisogni abitativi.

Le ragioni giuridiche

La Cassazione ritiene che la norma in questione debba interpretarsi restrittivamente e secondo il suo significato letterale, non potendo perciò condividersi che il riferimento al requisito della titolarità  possa intendersi come disponibilità  materiale dell'immobile. D'altra parte, non è nemmeno corretta l'affermazione secondo cui la casa assegnata all'ex coniuge (titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento), perda definitivamente l'idoneità  di soddisfare le esigenze abitative del contribuente che, quale reale proprietario, potrà  riacquisire la piena disponibilità  dell'immobile, dopo il raggiungimento della maggiore età  e l'acquisizione dell'indipendenza economica della figlia, la cui tutela ha costituito la ratio alla base del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

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Dott.ssa Eleonora Baglivo

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