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    04 settembre 2024

    Donazione con riserva di usufrutto a terzi: due...

    Cassazione, sentenza 14 maggio 2024, n. 13294, sez. V.  In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità – un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un’offerta di donazione dell’usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l’accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell’atto pubblico – i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di free stock photos from www.picjumbo.com da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 aprile 2024

    Donazione in conto di disponibile e con dispensa...

    Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3352, sez. II civile. La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    19 aprile 2024

    Donazione condizionata alla premorienza del...

    Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34858, sez. II civile.  La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Iqbal Nuril Anwar da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 marzo 2024

    Le liberalità indirette

    La donazione è il contratto con il quale un soggetto (il “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (“donatario”) o assume verso quest’ultimo un’obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza, cioè, ricevere una controprestazione e con la specifica volontà di arricchirlo impoverendo se stesso. Trattandosi di un’attività giuridica che determina un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcunché in cambio, la legge prescrive per l’atto di donazione forme “solenni”: il Codice civile commina, infatti, la nullità della donazione (e cioè la conseguenza che nessun diritto è trasferito e nessun obbligo è assunto) qualora essa non sia stipulata per atto pubblico – e quindi con il necessario intervento del notaio – in presenza di due testimoni. Nella vita quotidiana, tuttavia, l’intento di un soggetto di beneficiare un altro soggetto senza avere una controprestazione in cambio si raggiunge spesso anche mediante strumenti diversi rispetto alle donazioni “formali”. Si pensi, ad esempio, ad un padre che estingue un debito del figlio senza farsi rimborsare le somme pagate. In tutti questi casi è possibile parlare di donazione “indiretta”: infatti, al pari della donazione formale, si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente, ma attraverso strumenti giuridici diversi dalla donazione e, quindi, senza che siano seguite le formalità necessarie per quest’ultima. La donazione viene definita “indiretta” proprio perché si giunge al medesimo effetto di una donazione, ma “indirettamente”, attraverso un percorso diverso. La donazione indiretta, pertanto, è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. In particolare, tali liberalità si possono realizzare, ad esempio: con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come le rinunce abdicative);con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo;con la combinazione di più negozi o di negozi e atti giuridici (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).  È bene, tuttavia, non confondere la donazione indiretta con la donazione simulata: la differenza consiste nel fatto che mentre nella prima il negozio, cui la liberalità viene immediatamente a collegarsi, è effettivamente voluto e concluso, nella seconda si è in presenza di un negozio apparente che non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali si limitano a dare parvenza di un rapporto oneroso all’effettiva liberalità che intendono porre in essere. Ad esempio, le parti potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento. Per evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima, la legge equipara il più delle volte le donazioni indirette a quelle dirette. Ciò comporta che i legittimari dovranno imputare quanto ricevuto a titolo anche di donazione indiretta e che la base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto fuoriuscito dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Ad esempio, laddove un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l’immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota legittima.  Dal punto di vista delle disposizioni tributarie applicabili, l’imposta di donazione non si applica se la donazione indiretta: è collegata ad atti (come la compravendita immobiliare) per i quali sono dovute l’imposta di registro o sul valore aggiunto;riguarda casi di donazione di modico valore;è destinata a spese per il mantenimento, l’educazione o la malattia;non risulta da atto scritto soggetto a registrazione. Non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    29 dicembre 2023

    Donazione con riserva di usufrutto congiunto....

    Cassazione, ordinanza 06 ottobre 2023, n. 28202, sez. II civile.  Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Olessya da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 novembre 2023

    Donazioni della madre alla figlia convivente

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18814 del 4 luglio 2023, si è...

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    13 giugno 2022

    Donazione indiretta di immobile con negozio...

    Tribunale di Ravenna 17 ottobre 2019.Si ha donazione indiretta di immobile qualora, per spirito di liberalità ed utilizzando un negozio diverso dalla donazione, una somma di danaro del donante venga utilizzata per acquistare in favore del donatario un bene immobile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2022

    Donazione a causa della promessa di matrimonio

    Cassazione 25 ottobre 2021 n. 29980.I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in queste eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicchè ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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02 ottobre 2024

Vedi il sesto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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