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    22 marzo 2024

    La comunione legale: cos’e’ e come funziona?

    Con il matrimonio ha inizio la vita coniugale alla quale consegue, oltre che una condivisione spirituale, anche una condivisione patrimoniale, che la legge non manca di disciplinare. L’istituto della comunione legale dei beni si inserisce esattamente in questo contesto. Ma perché si chiama legale? E che cosa comporta tale regime patrimoniale? La comunione dei beni si definisce “legale” perché rappresenta il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge, in modo automatico, per le coppie sposate o unite civilmente in mancanza di una loro esplicita e differente determinazione: in alternativa, infatti, i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. A differenza della comunione c.d. ordinaria, che è una comproprietà per quote nella quale ciascun comunista può disporre della propria quota senza pregiudicare l’intero, la comunione legale si caratterizza per essere una comunione senza quote. Il che significa che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota – non potendo, quindi, disporre della singola quota sul bene – ma sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto l’intero bene compreso nella comunione. Costituiscono oggetto di comunione immediata: Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;Gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. Vi è, poi, una particolare forma di comunione che riguarda alcuni beni (come, per esempio, i frutti dei beni propri di ciascuno dei due coniugi; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi) che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti, ma che rientrano nell’oggetto della comunione qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento di questa: tale forma di comunione viene detta comunione de residuo.   A tali categorie di beni si affianca quella dei beni personali, che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascun coniuge e cioè: I beni di cui il coniuge, prima del matrimonio, era già proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori, cioè i beni che non si prestano ad un uso comune;I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, ad eccezione di quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;I beni acquistati con il prezzo della vendita di quelli elencati ai punti precedenti o con il loro scambio. In quest’ultimo caso, i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorre che il coniuge acquirente reda un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto e che all’atto intervenga anche l’altro coniuge qualora l’acquisto riguardi beni immobili o beni mobili registrati.  È la legge, dunque, a stabilire quali beni cadano nel regime di comunione legale e quali, invece, restino di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi. Di conseguenza, in costanza di comunione, il regime si applica sempre, non essendovi la facoltà di scegliere se fare rientrare o meno all’interno della comunione ogni singolo acquisto, fatta salva la possibilità per i coniugi di cambiare regime patrimoniale. L’amministrazione dei beni L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità differenti a seconda che si tratti di atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione. Infatti, l’amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza processuale spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, senza dunque che sia necessario acquisire il consenso dell’altro; a contrario, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, come ad esempio la locazione, e la relativa rappresentanza processuale devono essere necessariamente compiuti congiuntamente con il consenso di entrambi i coniugi. E se il consenso venisse espressamente rifiutato da uno dei coniugi? In tal caso, l’atto non potrà essere legittimamente compiuto. Tuttavia, se l’atto risulta essere finalizzato all’interesse della famiglia o dell’azienda eventualmente gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio, il coniuge potrà chiedere al giudice di essere autorizzato a compierlo comunque, nonostante il dissenso. Potrebbe anche accadere che il consenso non sia espressamente rifiutato, ma manchi. In questo caso, l’atto compiuto da un coniuge in assenza del consenso dell’altro potrà essere convalidato da quest’ultimo, diventando pienamente valido. Tuttavia, l’atto potrebbe anche non essere convalidato. In questo caso: Se l’atto posto in essere ha ad oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato esso è annullabile nel termine massimo di un anno dal momento in cui l’altro coniuge ne ha avuto conoscenza o dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione;Se l’atto posto in essere ha per oggetto un bene mobile non registrato esso è efficace. Sorge, tuttavia, l’obbligo in capo al coniuge che lo ha compiuto di ricostruire la comunione nello stato in cui si trovava prima della realizzazione dell’atto o, se ciò non è possibile, al pagamento dell’equivalente. Lo scioglimento La comunione legale si scioglie per cause indicate dalla legge. Tali cause sono: La morte di uno dei coniugi o la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;La separazione personale tra i coniugi;La separazione giudiziale dei beni;Il mutamento convenzionale del regime matrimoniale;Il fallimento di uno dei coniugi. Verificatasi una causa di scioglimento della comunione, cessa il regime legale di coacquisto e, pertanto, tutti i beni successivamente e individualmente acquistati da ciascun coniuge rimangono di proprietà esclusiva di questo. Tuttavia, perdura la situazione di contitolarità dei cespiti acquistati precedentemente, per i quali bisognerà procedere alla divisione. Allo scioglimento della comunione legale, infatti, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune che si effettua in parti uguali, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto di un bene in comunione. La divisione dei beni in comunione deve tenere conto anche delle eventuali passività gravanti sui beni comuni e in ciascuna porzione, per quanto possibile, deve essere compresa una identica quantità di mobili, immobili e crediti, salva la facoltà di compensare eventuali squilibri con conguagli in denaro. Hai intenzione di cambiare regime patrimoniale o desideri ulteriori informazioni per una scelta più consapevole? Contatta i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Foto di olcay ertem da Pixabay

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    03 febbraio 2022

    Donazione a causa della promessa di matrimonio

    Cassazione 25 ottobre 2021 n. 29980.I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in queste eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicchè ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    03 dicembre 2020

    Rapporti di credito tra coniugi dopo la...

    Cassazione, ordinanza del primo settembre 2020 n. 18156. Nel corso del procedimento di separazione, in caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge creditore può chiedere all’altro di rimettere nella comunione (non più legale ma ordinaria) il frutto della vendita dei titoli azionari, che erano stati acquistati in costanza di matrimonio e ceduti senza il suo consenso. Oppure può anche mutare domanda in corso di causa chiedendone la liquidazione diretta pro quota. A quest’ultima ipotesi però il coniuge debitore può opporsi adducendo il proprio interesse a conferire il ricavato alla comunione in modo da poter più facilmente definire una volta per tutte i rapporti patrimoniali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 aprile 2020

    Accessione e rapporti patrimoniali tra i coniugi

    Cassazione, ordinanza 4 novembre 2019, n. 28258, sez. I civile. Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. Hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a Sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta,  previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine. Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    30 giugno 2017

    Assegno divorzile: ne ho diritto?

    Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 12879 del 22 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio per cui l'instaurazione di una convivenza stabile fa venir meno il diritto all'assegno di divorzio, anche nel caso in cui il nuovo compagno sia stato dichiarato fallito e, dunque, difficilmente potrà  fornire alla propria compagna assistenza materiale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La vicenda riguardava la pretesa da parte di Tizia di percepire l'assegno divorzile anche a fronte di una nuova convivenza con altra persona, la quale tuttavia versava nelle condizioni di non poterla assistere economicamente, a causa di alcune vicissitudini professionali che lo avevano colpito (fallimento). L'ex marito si opponeva alla richiesta, sostenendo che, secondo una corretta e aggiornata interpretazione dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, l'instaurazione di una convivenza more uxorio elida ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e faccia venir meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, condividendo le ragioni sostenute dall'ex marito. Sul punto, infatti, una costante giurisprudenza di legittimità  ritiene che, con l'instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi, venga meno l'obbligazione di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio, per effetto della cessazione della solidarietà  fra ex coniugi. L'art. 5 prevede, infatti, l'obbligo per il coniuge di versare a favore dell'altro un assegno divorzile, tuttavia tale obbligo di corresponsione cessa, per prevalente orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi in cui il coniuge abbia una convivenza more uxorio, dal momento che verrebbe meno in tale caso, secondo la Corte, quella "solidarietà  che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio". In altre parole, afferma la Corte, l'ex coniuge che decida di vivere more uxorio con altra persona perde ogni diritto a ricevere l'assegno divorzile, e ciò anche nel caso in cui il nuovo compagno non sia in grado di assistere economicamente la nuova compagna. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    23 gennaio 2017

    Sଠalle agevolazioni prima casa anche se solo...

    Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2016, n. 13334 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più recente per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l'immobile sia destinato a residenza della "famiglia", non rilevando in tal senso l'eventuale diversa residenza di uno dei coniugi. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dall'acquisto di un immobile da parte di due coniugi, in regime di comunione dei beni, che avevano usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa", impegnandosi nell'atto a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Tuttavia entro tale termine solamente la moglie aveva proceduto all'effettivo trasferimento della residenza. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota di sua spettanza, pari al 50% del bene immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar corso al più recente orientamento secondo cui "in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009)". In altre parole, ai fini del requisito della residenza a fini tributari, ciò che rileva è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, ovvero che in quell'immobile sia fissata la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi. L'art. 144 comma 1 c.c. prevede, infatti, che "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Ciò implica, quindi, che i coniugi possono avere anche esigenze diverse ai fini della residenza individuale e dunque fissare la "residenza della famiglia" in altro luogo, la quale costituisce, dunque, l'unico parametro di valutazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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