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    05 agosto 2026

    Comunione legale: quando l’acquisto resta un...

    Cassazione, sentenza, 28 aprile 2026, n. 11599, sez. II civile. In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l’altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l’atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell’acquisto ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente, resa ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest’ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell’acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l’effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di ArtDreams92 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 giugno 2026

    Attribuzioni tra coniugi

    Cassazione, ordinanza, 8 aprile 2026, n. 8793, Sez. III civile.  In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Kalpesh Ajugia da Pixabay © Riproduzione riservata

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    12 gennaio 2026

    Agevolazioni prima casa e comunione ordinaria tra...

    Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, sez. V.  In materia di benefici fiscali per la prima casa, la circostanza che l’acquirente sia già comproprietario con il coniuge, in regime di comunione ordinaria, di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1, della nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi della lett. b della medesima disposizione, dovendosi escludere che tale preclusione scaturisca solo dalla comunione legale tra i coniugi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di adriandegonda da Pixabay © Riproduzione riservata

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    21 novembre 2025

    Acquisto immobiliare: è sempre adempimento dei...

    Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21451, sez. III civile.  L’acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all’altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest’ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all’art. 143 c.c.  Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 novembre 2025

    Coniuge non proprietario: nessuna indennità per...

    Cassazione, ordinanza, 27 ottobre 2025, n. 28443, sez. II civile.  Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non ha diritto all’indennità dal momento che non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione familiare, configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 maggio 2025

    Riconciliazione dei coniugi: effetti

    Cassazione, ordinanza, 18 gennaio 2025, n. 1256, sez. I civile.  Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l’effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l’invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull’apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alisa Dyson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 luglio 2024

    Accessione e comunione legale tra coniugi

    Cassazione, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10727, sez. II civile.  Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., prevede che il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, e non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 co.1 cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale; ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tale fine. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by drobotdean on Freepik © Riproduzione riservata

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    22 marzo 2024

    La comunione legale: cos’e’ e come funziona?

    Con il matrimonio ha inizio la vita coniugale alla quale consegue, oltre che una condivisione spirituale, anche una condivisione patrimoniale, che la legge non manca di disciplinare. L’istituto della comunione legale dei beni si inserisce esattamente in questo contesto. Ma perché si chiama legale? E che cosa comporta tale regime patrimoniale? La comunione dei beni si definisce “legale” perché rappresenta il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge, in modo automatico, per le coppie sposate o unite civilmente in mancanza di una loro esplicita e differente determinazione: in alternativa, infatti, i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni. A differenza della comunione c.d. ordinaria, che è una comproprietà per quote nella quale ciascun comunista può disporre della propria quota senza pregiudicare l’intero, la comunione legale si caratterizza per essere una comunione senza quote. Il che significa che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota – non potendo, quindi, disporre della singola quota sul bene – ma sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto l’intero bene compreso nella comunione. Costituiscono oggetto di comunione immediata: Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;Gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. Vi è, poi, una particolare forma di comunione che riguarda alcuni beni (come, per esempio, i frutti dei beni propri di ciascuno dei due coniugi; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi) che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti, ma che rientrano nell’oggetto della comunione qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento di questa: tale forma di comunione viene detta comunione de residuo.   A tali categorie di beni si affianca quella dei beni personali, che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascun coniuge e cioè: I beni di cui il coniuge, prima del matrimonio, era già proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori, cioè i beni che non si prestano ad un uso comune;I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, ad eccezione di quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;I beni acquistati con il prezzo della vendita di quelli elencati ai punti precedenti o con il loro scambio. In quest’ultimo caso, i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorre che il coniuge acquirente reda un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto e che all’atto intervenga anche l’altro coniuge qualora l’acquisto riguardi beni immobili o beni mobili registrati.  È la legge, dunque, a stabilire quali beni cadano nel regime di comunione legale e quali, invece, restino di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi. Di conseguenza, in costanza di comunione, il regime si applica sempre, non essendovi la facoltà di scegliere se fare rientrare o meno all’interno della comunione ogni singolo acquisto, fatta salva la possibilità per i coniugi di cambiare regime patrimoniale. L’amministrazione dei beni L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità differenti a seconda che si tratti di atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione. Infatti, l’amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza processuale spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, senza dunque che sia necessario acquisire il consenso dell’altro; a contrario, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, come ad esempio la locazione, e la relativa rappresentanza processuale devono essere necessariamente compiuti congiuntamente con il consenso di entrambi i coniugi. E se il consenso venisse espressamente rifiutato da uno dei coniugi? In tal caso, l’atto non potrà essere legittimamente compiuto. Tuttavia, se l’atto risulta essere finalizzato all’interesse della famiglia o dell’azienda eventualmente gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio, il coniuge potrà chiedere al giudice di essere autorizzato a compierlo comunque, nonostante il dissenso. Potrebbe anche accadere che il consenso non sia espressamente rifiutato, ma manchi. In questo caso, l’atto compiuto da un coniuge in assenza del consenso dell’altro potrà essere convalidato da quest’ultimo, diventando pienamente valido. Tuttavia, l’atto potrebbe anche non essere convalidato. In questo caso: Se l’atto posto in essere ha ad oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato esso è annullabile nel termine massimo di un anno dal momento in cui l’altro coniuge ne ha avuto conoscenza o dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione;Se l’atto posto in essere ha per oggetto un bene mobile non registrato esso è efficace. Sorge, tuttavia, l’obbligo in capo al coniuge che lo ha compiuto di ricostruire la comunione nello stato in cui si trovava prima della realizzazione dell’atto o, se ciò non è possibile, al pagamento dell’equivalente. Lo scioglimento La comunione legale si scioglie per cause indicate dalla legge. Tali cause sono: La morte di uno dei coniugi o la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;La separazione personale tra i coniugi;La separazione giudiziale dei beni;Il mutamento convenzionale del regime matrimoniale;Il fallimento di uno dei coniugi. Verificatasi una causa di scioglimento della comunione, cessa il regime legale di coacquisto e, pertanto, tutti i beni successivamente e individualmente acquistati da ciascun coniuge rimangono di proprietà esclusiva di questo. Tuttavia, perdura la situazione di contitolarità dei cespiti acquistati precedentemente, per i quali bisognerà procedere alla divisione. Allo scioglimento della comunione legale, infatti, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune che si effettua in parti uguali, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto di un bene in comunione. La divisione dei beni in comunione deve tenere conto anche delle eventuali passività gravanti sui beni comuni e in ciascuna porzione, per quanto possibile, deve essere compresa una identica quantità di mobili, immobili e crediti, salva la facoltà di compensare eventuali squilibri con conguagli in denaro. Hai intenzione di cambiare regime patrimoniale o desideri ulteriori informazioni per una scelta più consapevole? Contatta i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Foto di olcay ertem da Pixabay

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